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Bcc Extraprofitti

Perché le Bcc saranno escluse dalla tassa sugli extraprofitti delle banche

Che cosa cambia per l'imposta sui cosiddetti extraprofitti delle banche. L’intervento di Marco Bindelli, vice presidente del Banco Marchigiano e consigliere delegato ai rapporti con il credito cooperativo e le capogruppo (Gruppo Ccb)

Il 9 ottobre scorso è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 la Legge n. 136 di conversione, con sostanziali modifiche, del Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104, contenente l’art. 26 intitolato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse”, definita impropriamente tassa sugli extraprofitti delle banche ottenuti grazie all’aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea.

PERCHÉ LE BCC VANNO ESCLUSE DALLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI BANCARI

Proprio in questo magazine, subito dopo ferragosto, venne proposta una breve disamina delle ragioni che avrebbero dovuto indurre il legislatore a modificare il citato Decreto Legge al fine di escludere completamente le Banche di credito cooperativo (Bcc), le Casse Rurali (Cr) e le Raiffeisenkasse dall’applicazione dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari.

Oltre ad evitare sia una maggiore imposizione per le due Capogruppo (Cassa Centrale Banca ed Iccrea Banca) sia un possibile fenomeno di doppia imposizione sostanziale per ciascuno dei due Gruppi bancari cooperativi, la richiesta di esonero totale verteva sulla considerazione giuridica della sostanziale assenza di distribuzione degli utili prodotti dalle Bcc, Cr e Raiffesenkasse e dunque della non disponibilità ed indivisibilità del patrimonio delle stesse, parametro in grado di assicurare la stabilità bancaria e di accrescere la capacità di erogazione del credito.

Si spiegava, inoltre, come per effetto dell’immorale principio “too big to fail” (troppo grandi per poter fallire), le grandi banche società per azioni, da tempo agevolate nella regolamentazione e nella vigilanza bancaria, hanno sempre visto socializzare le perdite (di fatto, imputate ai contribuenti italiani) quando i tassi erano bassi o quando si è voluto applicare frettolosamente e rigidamente il c.d. “Bail in” e nel contempo hanno arricchito gli azionisti (solitamente fondi esteri diversi dai contribuenti italiani) nei periodi floridi; contrariamente a quanto accaduto nel credito cooperativo in cui si è sempre fatto fronte alle crisi delle Bcc/Cr unicamente con le proprie risorse e con la contribuzione alla risoluzione di quelle prodotte dalle banche società per azioni.

L’EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Ebbene, grazie anche all’intervento di Federcasse che si è presentata il 12 settembre in Audizione al Senato davanti alle Commissioni riunite di Ambiente e Attività Produttive, il governo ha accolto le istanze del credito cooperativo ed ha prodotto un emendamento che, pur non avendo escluso soggettivamente le Bcc/Cr e le Raiffeisenkasse, le ha, di fatto, completamente esonerate attraverso la previsione della possibilità di destinare ad una riserva non distribuibile un importo non inferiore a 2,5 volte l’imposta dovuta e l’inserimento di una clausola specifica per il credito cooperativo con la quale si prevede che “si considerano destinati a riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell’art. 37 comma 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” (art. 26, comma 5-bis).

Alla luce delle modifiche apportate l’imposta straordinaria interesserà, quindi, esclusivamente le banche lucrative che decideranno di distribuire agli azionisti l’utile 2023; queste banche, sebbene potranno (come giustamente osservato da Liturri) distribuire in esenzione di imposta le riserve di utili formate negli anni precedenti, dovranno tuttavia effettuare il versamento dell’imposta straordinaria maggiorata di interessi maturati in ragione d’anno in caso di futuro utilizzo della riserva accantonata per la distribuzione di dividendi.

Peraltro, la modifica normativa introdotta dal governo, oltre a risolvere il problema della doppia imposizione, dovrebbe indurre le due Capogruppo società per azioni, Cassa Centrale Banca e Iccrea Banca, a ricercare politiche di bilancio e di dividendi coerenti con le finalità del Gruppo bancario cooperativo.

IN CONCLUSIONE

In conclusione, si rammenta che la norma approvata in via definitiva è stata ulteriormente corretta e mitigata poiché ha ridefinito e meglio identificato il perimetro del valore imponibile del margine di interessi su cui si calcola l’imposta straordinaria ed ha escluso dal calcolo il valore dei Titoli di Stato, incidendo (di fatto) unicamente sul c.d. attivo ponderato per il rischio.

Infine, con il nuovo comma 6-bis è stato vietato di traslare il peso del nuovo tributo sui costi dei servizi offerti dalle banche alla propria clientela ed attribuito all’Antitrust il potere di controllo.

Resta da verificare l’efficacia di tale divieto.

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