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Perché la Consob di Savona sfruculia Cairo (Rcs) e Mainetti (Sorgente)

Ecco le ultime mosse della Consob su Rcs di Cairo e Sorgente di Mainetti. Tutti i dettagli

Consob in azione su due editori di primo piano: Urbano Cairo patron di La7 e principale azionista (oltre che capo azienda) di Rcs Mediagroup; e Valter Mainetti, immobiliarista ed editore di Foglio e Tempi oltre che azionista di minoranza della Gazzetta del Mezzogiorno (che Mainetti sta tentando di comprare con qualche difficoltà).

Ecco le ultime novità che arrivano dalla Commissione che vigila sulla Borsa e le società quotate.

Gli uffici della Consob presieduta da Paolo Savona vuole vederci chiaro sulla vicenda della manleva pro Cairo deliberata dal cda di Rcs sulla vicenda legale con il fondo americano Blackstone (qui e qui gli approfondimenti di Start); manleva peraltro svelata giorni fa dal quotidiano Il Sole 24 Ore.

Infatti per la Consob non è stata sufficiente la comunicazione diramata da Rcs Mediagroup lo scorso 28 gennaio sulla manleva concessa dal consiglio di amministrazione della casa editrice a favore del presidente e amministratore delegato, nonché azionista di controllo, Cairo (che in questi giorni deve rintuzzare anche le critiche del cdr del Corsera sul piano interno che prevede anche prepensionamenti finanziati dallo Stato, come rimarcato criticamente dal giornalista Fabio Pavesi).

Perché, come riferito da più fonti finanziarie a MF-Milano Finanza l’authority “sta facendo approfondimenti sulla questione per venire a capo della procedura e della tempistica con le quali si è arrivati al cda convocato lo scorso 21 agosto in tarda serata – diversi erano i consiglieri assenti visto il periodo vacanziero e l’orario notturno – durante il quale è stata presa la decisione, non comunicata immediatamente al mercato ma solo diversi mesi dopo e in seguito a indiscrezioni di stampa”, ha scritto oggi Andrea Montanari di Mf/Milano Finanza.

Anche se va detto che l’ordine del giorno conteneva il punto relativo alla concessione della manleva, quindi tutti i componenti del cda erano a conoscenza degli argomenti da trattare. «Riguarda atti compiuti dal presidente quale legale rappresentante di Rcs, in nome, per conto e nell’interesse della stessa, in esecuzione di una delibera del cda. È dunque del tutto normale e conforme a legge che gli effetti di tali atti, ivi incluse le spese, ricadano sulla società e non sul suo legale rappresentante personalmente», si leggeva nella nota diramata a fine gennaio dal gruppo di via Rizzoli su indicazione Consob, ricorda Montanari.

Ma, secondo le indiscrezioni di Mf, si sarebbe reso necessario un approfondimento sul caso in questione, vista anche la tempistica dilatata di comunicazione rispetto alla decisione assunta dal cda. Anche se al momento non si ha notizia nè conferma di eventuali convocazioni negli uffici della commissione di vigilanza di manager della casa editrice o di membri del board.

C’è anche un altro editore al centro delle attenzioni della Consob anche se non per le attività editoriali.

Dall’ultimo bollettino Consob da poche ore on line emerge la sanzione comminata dalla Commissione presieduta dall’ex ministro Savona a Valter Mainetti di Sorgente sgr.

Ecco il brano saliente della delibera Consob: “Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato: 1) Sorgente SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede in Via del Tritone n. 132, Roma: sanzione amministrativa pecuniaria di euro 130.000,00 (pari alla sanzione di euro 90.000,00 per la violazione A, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 40.000,00 in relazione alla violazione B); 2) Sig. Valter Mainetti, Amministratore Delegato della SGR nel periodo compreso tra il 1° giugno 2016 al 18 giugno 2018: sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000,00 (pari alla sanzione di euro 40.000,00 per la violazione A, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 in relazione alla violazione B)”.

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Di seguito la delibera integrale tratta dall’ultimo bollettino Consob on line:

Delibera n. 21266
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Sorgente sgr s.p.a. in amministrazione straordinaria e del sig. Valter Mainetti per violazioni dell’art. 35-decies del d.lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob» o «Regolamento Congiunto»);

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza ispettiva svolta dalla Banca d’Italia nei confronti di Sorgente SGR S.p.A. (anche «Società» o «SGR») nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 9 agosto 2018;

VISTA la lettera del 10 giugno 2019, notificata ai destinatari tra il 10 e il 13 giugno 2019, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza SGR e OICR («Divisione Intermediari» o «DIN») ha contestato a Sorgente SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria e al Sig. Valter Mainetti (in qualità di Amministratore Delegato) le seguenti violazioni perfezionatesi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2016 e il 9 agosto 2018 («Periodo Rilevante»):

– violazione dell’articolo 35-decies, lettere a) e c), del TUF e dell’articolo 97, lettera a), del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già articolo 65, lettera a), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre), in tema di diligenza, trasparenza e correttezza e di adozione di misure e tutele atte a garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio (Violazione A);

– violazione dell’articolo 35-decies, lettere b) e c), del TUF e degli articoli 115, 117 e 118 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già articoli 46, 48 e 49 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e s.m.i.), in tema di misure atte a garantire la corretta identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR, e di tenuta del relativo registro (Violazione B);

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 12 giugno 2019, con cui il Sig. Mainetti ha formulato istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 14 giugno 2019;

VISTA la nota del 12 giugno 2019, con cui il Sig. Mainetti ha formulato un’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che a detta richiesta è stato fornito riscontro con nota del 9 luglio 2019, con cui sono stati contestualmente trasmessi gli atti richiesti;

VISTA la nota del 28 giugno 2019, con cui la SGR ha formulato un’istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che a tale richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 2 luglio 2019;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla SGR con note in data 8 e 9 agosto 2019;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dal Sig. Mainetti con nota del 13 agosto 2019;

RILEVATO che con nota datata 11 settembre 2019, è stato dato riscontro alla richiesta del Sig. Mainetti di accedere agli atti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente alla notifica delle contestazioni e all’accesso già espletato;

VISTA la Relazione per la Commissione del 20 dicembre 2019, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTE le note del 20 dicembre 2019 con cui è stata trasmessa agli interessati copia della predetta Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (“Relazione USA”);

VISTA la nota del 17 gennaio 2020 con cui il Sig. Valter Mainetti ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

PRESO ATTO che la SGR non ha presentato controdeduzioni difensive scritte in replica alla predetta Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni di parte in risposta alle considerazioni conclusive espresse nella Relazione USA non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie:

– la violazione A, essendo emerso che, nel Periodo Rilevante, la Società non ha diligentemente e correttamente governato il processo di gestione degli asset dei fondi Megas e Donatello – Comparto Michelangelo Due;

– la violazione B, non avendo la Società, nel Periodo Rilevante, correttamente identificato e gestito le situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per i predetti fondi scaturenti dalla propria operatività;

VISTO l’art. 190 del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza dell’art. 35-decies del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob si applica nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile;

VISTO l’art. 190-bis, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate, tra l’altro, dall’art. 190 del TUF, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni;

VISTO l’art. 190-bis, comma 3, del TUF, a mente del quale, con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati;

RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall’art. 35-decies del TUF e delle relative disposizioni attuative, gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF, nella relative versioni applicabili ratione temporis, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a) – quanto alla gravità, le violazioni in parola non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, atteso che si sono sostanziate in: i) irregolarità concernenti il processo decisionale e che non hanno consentito il corretto e diligente svolgimento dell’attività gestoria, finalizzata ad indirizzare le scelte operative al perseguimento del migliore interesse dei fondi gestiti e dei relativi partecipanti; ii) carenze di carattere procedurale e ricadute sul piano comportamentale, che hanno pregiudicato l’adeguata identificazione e gestione dei conflitti di interessi;

– quanto alla durata, per la SGR le violazioni sono riferite al periodo tra il 1° giugno 2016 e il 9 agosto 2018, mentre per il Sig. Mainetti le violazioni sono riferite al periodo tra il 1° giugno 2016 e il 18 giugno 2018;

b) le violazioni risultano ascrivibili alla SGR e al Sig. Mainetti quantomeno a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria della SGR, il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 risulta pari a circa euro 10 milioni e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un utile ante imposte pari a euro 3.361.001; non sono disponibili compiute informazioni in merito alla capacità finanziaria del Sig. Mainetti;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla SGR attraverso le violazioni;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;

f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

g) nei confronti sia della SGR sia del Sig. Mainetti risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) a seguito del provvedimento della Banca d’Italia di sottoposizione della SGR alla procedura di amministrazione straordinaria, risultano in corso iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all’adeguamento della normativa interna alla disciplina di riferimento;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981;

RITENUTO altresì, ai fini dell’applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione A), in considerazione della molteplicità delle fattispecie alla stessa riconducibili che hanno determinato lo sviamento del processo decisionale, anche in ragione della pluralità e gravità dei conflitti in esse insiti, così arrecando pregiudizio ad un momento fondamentale dello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:

1) Sorgente SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede in Via del Tritone n. 132, Roma: sanzione amministrativa pecuniaria di euro 130.000,00 (pari alla sanzione di euro 90.000,00 per la violazione A, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 40.000,00 in relazione alla violazione B);

2) Sig. Valter Mainetti, Amministratore Delegato della SGR nel periodo compreso tra il 1° giugno 2016 al 18 giugno 2018: sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000,00 (pari alla sanzione di euro 40.000,00 per la violazione A, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 in relazione alla violazione B).

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

12 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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