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Smart working: regole ad hoc per il lavoro agile

Lo smart working richiede una regolamentazione e una definizione diversa rispetto a quella del telelavoro. Gli emendamenti al ddl lavoro autonomo e agile Il telelavoro non è smart working. A precisarlo è Maurizio Sacconi, relatore del ddl lavoro autonomo e agile, che nelle scorse ore ha presentato in Commissione Lavoro del Senato, di cui lo…

Lo smart working richiede una regolamentazione e una definizione diversa rispetto a quella del telelavoro. Gli emendamenti al ddl lavoro autonomo e agile

Il telelavoro non è smart working. A precisarlo è Maurizio Sacconi, relatore del ddl lavoro autonomo e agile, che nelle scorse ore ha presentato in Commissione Lavoro del Senato, di cui lo stesso Sacconi è presidente, un emendamento al testo della legge.

Lo smart working, stabilisce l’emendamento, è quella “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Il lavoro agile è caratterizzato da una prestazione che  “viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. L’accordo deve disciplinare “l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”.

smart working

Potranno essere regolamentati per iscritto anche i tempi di riposo del lavoratore, specifici profili di sicurezza e il diritto all’apprendimento con la possibilità di accedere a periodiche certificazioni delle conoscenze e delle abilità conseguite.

L’emendamento fa riferimento anche ai compensi sullo smartworking. Il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Si applicheranno “gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro”. Il datore di lavoro è chiamato, ovviamente, al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

 

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