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Antitrust: ecco perchè la tassa Airbnb può danneggiare concorrenza

La tassa Airbnb può essere lesiva della concorrenza, a tutto svantaggio degli utenti. Il Governo dovrebbe rivedere norme per combattere evasione fiscale   La tassa Airbnb, ovvero l’obbligo per gli intermediari degli affitti turistici, digitali e non, di raccogliere le tasse (al 21%) per conto dei proprietari di casa e versarle al Fisco,  può danneggiare la concorrenza…

La tassa Airbnb può essere lesiva della concorrenza, a tutto svantaggio degli utenti. Il Governo dovrebbe rivedere norme per combattere evasione fiscale

 

La tassa Airbnb, ovvero l’obbligo per gli intermediari degli affitti turistici, digitali e non, di raccogliere le tasse (al 21%) per conto dei proprietari di casa e versarle al Fisco,  può danneggiare la concorrenza e gli utenti. Ne è convinta l’Autorità Antitrust che nelle ultime ore ha preso posizione sul tema in una segnalazione inviata ai presidenti di Camera e Senato, al ministero dell’Economia e all’Agenzia delle Entrate.

Per il Garante, infatti, le intenzioni del Governo sono buone, fermare l’evasione fiscale, ma le modalità devono essere riviste, perchè modificano “le dinamiche concorrenziali tra gli operatori”.

L’Antitrust sostiene che l’obbligo di fare da sostituto di imposta, introdotto dalla manovrina nella scorsa primavera ed entrata in vigore a settembre, colpisce “principalmente gli operatori che hanno adottato un modello imprenditoriale caratterizzato da un maggiore ricorso ai sistemi di pagamento digitali”. Proviamo a spiegare meglio: le piattaforme come Airbnb che consentono di pagare l’affitto solo in forma elettronica, sono obbligati a fare da sostituto di imposta per ogni eventuale transazione, mentre le piattaforme come Booking, che permettono anche di saldare in contanti, potrebbero sfuggire al vincolo di legge. E dunque, piattaforme come Booking, potrebbe essere portata a scoraggiare i pagamenti digitali, quelli che offrono anche maggiori garanzie al consumatore.

La tassa, scive l’Antitrust, rischia di “scoraggiare, di fatto, l’offerta di forme di pagamento digitale da parte di piattaforme che hanno semplificato e al contempo incentivato le transazioni online, contribuendo a una generale crescita del sistema economico”. Questo “potenziale minor ricorso delle piattaforme telematiche a forme digitali di pagamento nell’ambito delle locazioni brevi potrebbe penalizzare i consumatori finali conducendo a una minore ampiezza e varietà dell’offerta, nonché avere un possibile impatto negativo sulla domanda stessa”.

L’evasione fiscale può essere combattuta “altrettanto efficacemente con strumenti che non diano al contempo luogo a possibili distorsioni concorrenziali nell’ambito interessato”.

La sentenza dell’Antitrust è completamente diversa da quella data dal Tar, a cui proprio Airbnb aveva chiesto di cancellare la tassa. Il Tar, nel mese di ottobre, ha respinto (ordinanza 5442/2017) l’istanza di Airbnb di annullare il provvedimento delle Entrate prot. n. 132395/2017 del 12 luglio scorso che fissava le regole per l’attuazione dell’articolo 4 del Dl 50/2017. “I denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali”, sosteneva il giudice amministrativo.

AirbnbPer quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell’azienda, considerato il suo volume d’affari in Italia”, si legge nel testo dell’ordinanza. “Le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione”.

E ancora “Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati”.

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