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Airbnb Sequestro

Ecco perchè anche Airbnb deve pagare la tassa sugli affitti brevi

Il Tar respinge il ricorso di Airbnb: anche gli utenti della piattaforma devono pagare la tassa Nulla da fare per Airbnb. Le richieste di cancellazione della tassa sugli affitti brevi introdotta dal Governo Gentiloni restano inascoltate: anche i clienti della piattaforma tecnologica subiranno la ritenuta del 21% sui canoni degli affitti turistici come tutti gli…

Il Tar respinge il ricorso di Airbnb: anche gli utenti della piattaforma devono pagare la tassa

Nulla da fare per Airbnb. Le richieste di cancellazione della tassa sugli affitti brevi introdotta dal Governo Gentiloni restano inascoltate: anche i clienti della piattaforma tecnologica subiranno la ritenuta del 21% sui canoni degli affitti turistici come tutti gli altri locatori che passano dagli “intermediari”. Lo ha deciso il Tar, respingendo (ordinanza 5442/2017) l’istanza di Airbnb di annullare il provvedimento delle Entrate prot. n. 132395/2017 del 12 luglio scorso che fissava le regole per l’attuazione dell’articolo 4 del Dl 50/2017.

tassa airbnbIl Tar risponde punto per punto alle preoccupazioni di Airbnb sulle conseguenze della tassa. “I denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali”, sostiene il giudice amministrativo.

Per quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell’azienda, considerato il suo volume d’affari in Italia”, si legge nel testo dell’ordinanza. “Le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione”.

E ancora “Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati”.

Lo stesso giudice, poi, consiglia all’Agenzia delle Entrate di non infierire per il mancato pagamento del corrente mese, in quanto l’azienda era in attesa di un responso del Tar. “L’amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare l’opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria”, conclude l’ordinanza.

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