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Vi racconto parole e capriole della Vigilanza Bce su Npl e addendum

Il commento dell’editorialista Angelo De Mattia Mai come in questi giorni il metodo della Vigilanza bancaria caso per caso è stato così strombazzato. La Bce lo ha sottolineato di continuo, riferendosi all’addendum pubblicato ieri per la gestione dei crediti deteriorati degli istituti, al fine di sottrarsi alla critica, in particolare del Servizio giuridico dell’Europarlamento, secondo…

Mai come in questi giorni il metodo della Vigilanza bancaria caso per caso è stato così strombazzato. La Bce lo ha sottolineato di continuo, riferendosi all’addendum pubblicato ieri per la gestione dei crediti deteriorati degli istituti, al fine di sottrarsi alla critica, in particolare del Servizio giuridico dell’Europarlamento, secondo la quale le disposizioni di questo testo aggiuntivo sconfinano nel campo legislativo che non è di competenza della Vigilanza unica.

In effetti, la Vigilanza dovrebbe essere impostata sulla valutazione dei singoli casi. Il prevalere, in questi anni, di indirizzi uniformi per realtà diverse non è stata di certo una scelta felice. Essa è stata guidata dall’ossessione patrimoniale del supervisore che si è ritenuto vieppiù tranquillo ogniqualvolta imponeva dotazioni aggiuntive di capitale. È il caso per caso che spesso è mancato che ora con l’Addendum, e per finalità diverse, celebra il proprio successo.

Questo necessario metodo, che si oppone a una uniformità di comportamenti la quale presuppone le hegeliane vacche grigie e potrebbe essere nociva, è strettamente collegato al concetto di prossimità che dovrebbe caratterizzare la Vigilanza, pur tenendo conto delle radicali innovazioni nelle comunicazioni. Insomma, è come se si dicesse che il giudice solo di tanto in tanto debba orientarsi caso per caso, mentre in generale potrebbe adottare misure uguali per tutti (diventando così anche legislatore).

Dire che si eserciterà un’attribuzione caso per caso non significa, però, che, come si vuol far credere a proposito dell’addendum, ciò coincida con la non obbligatorietà della disciplina che si adotta. Tra l’uno e l’altro di questi concetti esiste una netta distinzione e tentare di assimilarli rappresenta un non sequitur. La facoltatività deve essere puntualmente e formalmente prevista, senza ricorrere al sotterfugio del comply or explain.

Comunque, c’è da auspicare che inizi una fase nuova nella quale l’approccio in questione venga valorizzato e diffuso, non più soltanto, come si è detto, per una circostanza eccezionale. Naturalmente, si pone un problema: il caso per caso deve poggiare su una norma di carattere generale che definisca attribuzioni e limiti; diversamente, il metodo diventa discrezionalità assoluta in netto contrasto con il ruolo che spetta a un organo amministrativo il quale non può arrogarsi la pretesa di essere anche legislatore.

È vero che la Vigilanza, da un lato, è chiamata a riscontrare il rispetto di norme e disposizioni e, più in generale, della sana e prudente gestione, gli elementi che concorrono alla quale devono essere chiari in modo da poter essere verificati; dall’altro, emana disposizioni, in sostanza regola, ma ciò sempre attraverso norme di secondo livello, nella gerarchia delle fonti, che devono rispettare quelle di primo livello all’adozione delle quali concorre il trilogo, Commissione, Europarlamento e Consiglio.

Né la norma di primo livello può essere così lata da offrire al secondo livello una sorta di delega in bianco. Insomma, proprio perché sussiste questa compresenza di attribuzioni, si richiede un sovrappiù di cautela per evitare sconfinamenti di competenze. Non si diradano del tutto i dubbi che ciò sia accaduto con l’addendum, nonostante che sarebbero stati apportati alcuni emendamenti al testo originario.

L’insistenza sui colloqui che si stabiliranno al riguardo con le banche non fuga i dubbi di decampamento, anche perché si insiste, da parte della Vigilanza unica, su di un impatto modesto e gestibile per quanto riguarda le ricadute in termini di accantonamenti da deliberare a fronte dei prestiti anzidetti, ma si trascura l’effetto collaterale che ne discenderà inducendo le banche a pretendere sempre più garanzie a fronte dei prestiti che saranno richiesti. Non vi è dubbio, in definitiva, che ancora sussistano le ragioni per sottoporre l’addendum a un nuovo esame, da parte dei Servizi giuridici rispettivamente dell’Europarlamento e del Consiglio, per valutare il che fare non potendosi ritenere superati i possibili sconfinamenti di attribuzioni.

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