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Patto Migrazione E Asilo

Sicurezza e Immigrazione, ecco le novità del decreto. Tutta la relazione illustrativa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO SICUREZZA E IMMIGRAZIONE (qui il testo completo) Il presente intervento normativo si rende necessario ed urgente nell’ambito di una complessa azione riorganizzativa, concernente il sistema di riconoscimento della protezione internazionale e le forme di tutela complementare, finalizzata in ultima istanza a una più efficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio nonché…

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO SICUREZZA E IMMIGRAZIONE (qui il testo completo)

Il presente intervento normativo si rende necessario ed urgente nell’ambito di una complessa azione
riorganizzativa, concernente il sistema di riconoscimento della protezione internazionale e le forme
di tutela complementare, finalizzata in ultima istanza a una più efficiente ed efficace gestione del
fenomeno migratorio nonché ad introdurre misure di contrasto al possibile ricorso strumentale alla
domanda di protezione internazionale.

I principali profili di criticità dell’attuale sistema sono individuabili nell’anomala
sproporzione tra il numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale espressamente
disciplinate a livello europeo (nell’ultimo quinquennio, status di rifugiato: 7%; protezione sussidiaria:
15%) e il numero dei rilasci del permesso di soggiorno per motivi umanitari (25%, aumentato fino al
28% per l’anno in corso). Ai casi di protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni territoriali
si aggiungono quelli riconosciuti dall’autorità giudiziaria, a seguito dei ricorsi avverso le decisioni di
rigetto assunte in via amministrativa, che costituiscono il 25% dell’esito dei giudizi.

La tutela umanitaria, infatti, pur essendo stata introdotta nell’ordinamento interno quale forma
di protezione complementare e residuale – da utilizzare in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità
– rappresenta, di fatto, il beneficio maggiormente riconosciuto nel sistema nazionale.

L’ampio ricorso a tale forma di tutela si fonda principalmente su una definizione legislativa
dell’istituto dai contorni incerti, che lascia ampi margini ad una interpretazione estensiva in contrasto
con il fine di tutela temporanea di esigenze di carattere umanitario per il quale l’istituto è stato
introdotto nell’ordinamento. Si ritiene pertanto necessario delimitare l’ambito di esercizio di tale
discrezionalità alla individuazione e valutazione della sussistenza di ipotesi predeterminate nella
norma, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei che individuano specifici casi di
protezione complementare.

Più in dettaglio, il quadro normativo vigente prevede un doppio binario: il canale principale
del riconoscimento della protezione da parte delle Commissioni territoriali – in sede di esame
dell’istanza di asilo – in presenza di gravi motivi di carattere umanitario, con conseguente
trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 32, comma 3,
del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25/2008), e il canale residuale
dell’attribuzione del medesimo beneficio da parte del Questore in presenza dei “seri motivi” di cui
all’articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Per ovviare a tali criticità, il presente decreto elimina la possibilità per le Commissioni
territoriali e per il Questore di valutare, rispettivamente, la sussistenza dei “gravi motivi di carattere
umanitario” e dei “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, abrogando, di fatto, l’istituto del rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari e introducendo una tipizzazione delle tipologie di tutela
complementare.

Si fa salvo, innanzitutto, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l’eventuale
sussistenza dei presupposti del principio di non refoulement, in coerenza con il quadro ordinamentale
vigente, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei
richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del
richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione
del provvedimento di espulsione.

L’abrogazione dell’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
determina inoltre l’esigenza di individuare e dotare di apposita copertura normativa ipotesi
eccezionali di tutela dello straniero che, pur non rientrando, ai sensi della vigente normativa, nelle
ipotesi di protezione internazionale come disciplinata dalle norme europee di riferimento (nella
duplice tipologia dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria) , non consentirebbero di
eseguire il provvedimento di espulsione senza determinare una violazione dei principi fondamentali

dell’ordinamento italiano e internazionale. Tali esigenze sono individuate nelle condizioni di salute
di eccezionale gravità e nelle situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che
impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza.
A tali casi si aggiunge una ipotesi con finalità premiale per il cittadino straniero che abbia
compiuto atti di particolare valore civile.

Il ricorso giurisdizionale in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno nelle nuove
ipotesi di tutela per esigenze di carattere umanitario individuate specificamente dal decreto,
unitamente a quelle già previste dal testo unico in materia di immigrazione (vittime di tratta, vittime
di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo) sono attribuite alla competenza delle
sezioni specializzate istituite con il decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 46/2017, attesa la riconducibilià delle nuove ipotesi ad obblighi internazionali o
costituzionali.

Al contempo, l’intervento normativo prevede misure necessarie ed urgenti per assicurare
l’effettività dei provvedimenti di rimpatrio di coloro che non hanno titolo a soggiornare nel territorio
nazionale, con nuove disposizioni in materia di trattenimento. Tra le misure rivolte a tal fine, è
prevista la possibilità di procedere per l’esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dei
Centri per i rimpatri attraverso procedure negoziate, per lavori di importo inferiore alle soglie
comunitarie in un arco temporale di tre anni.

Si introduce poi una nuova ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo per un tempo limitato
strumentale all’accertamento dell’identità o della cittadinanza del richiedente. L’ipotesi è
espressamente prevista dalla direttiva Ue 2013/33 sull’accoglienza dei richiedenti asilo (art. 8,
paragrafo 3, lettera a).

In materia di protezione internazionale, si interviene anche per ampliare il catalogo di reati
che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale,
inserendovi ipotesi delittuose di particolare gravità che destano allarme sociale.

Per assicurare una efficace e più rapida gestione delle procedure per il riconoscimento della
protezione internazionale, si introducono alcune disposizioni intese a contrastare il ricorso
strumentale alla domanda di protezione, intervenendo, nel rispetto delle norme europee, sulle
domande reiterate al solo scopo di impedire l’esecuzione imminente di un provvedimento di
allontanamento o comunque reiterate più volte, pur dopo una decisione definitiva di inammissibilità
o di rigetto nel merito. Si introduce poi una procedura di frontiera per le domande presentate in
frontiera dopo che il cittadino straniero è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli
di frontiera.

Sempre al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure, si prevede la possibilità di istituire,
presso alcune prefetture, articolazioni territoriali dell’“Unità Dublino” già operante presso il
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, deputata ad individuare
lo Stato UE competente all’esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.
Al fine di razionalizzare le risorse impiegate per l’integrazione, si riservano esclusivamente
ai titolari di protezione internazionale nonché ai minori stranieri non accompagnati i progetti di
integrazione ed inclusione sociale attivati nell’ambito del Sistema di protezione previsto dall’articolo
1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990. I
richiedenti asilo troveranno invece accoglienza esclusivamente nei centri di accoglienza ad essi
dedicati ed attivati ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015. In conseguenza delle
disposizioni del presente decreto in materia di permesso per motivi umanitari, si provvede ad
espungere dalla individuazione dei destinatari dello SPRAR anche i titolari di permesso per motivi
umanitari, anche in considerazione della circostanza che la destinazione del Sistema all’accoglienza
dei titolari di permesso per motivi umanitari risale ad un momento storico in cui non esisteva lo status
di protezione sussidiaria introdotto dalla direttiva europea 2004/83/CE, recepita nell’ordinamento
nazionale, con il decreto legislativo n. 251/2007, e agli stranieri a cui oggi è attribuita la protezione
sussidiaria veniva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il decreto reca inoltre disposizioni in materia di cittadinanza necessarie ed urgenti per
assicurare l’accurato svolgimento delle istanze di riconoscimento e concessione della cittadinanza in
costante incremento in conseguenza della crescita della popolazione straniera: attualmente sono in
istruttoria presso il Ministero dell’interno circa 300 mila richieste di cittadinanza. Tali richieste sono
sottoposte a uno screening divenuto via via più stringente e accurato, in quanto basato sul contributo
informativo, tra l’altro, delle autorità di pubblica sicurezza, degli organismi di sicurezza e del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale .
Un’istruttoria così delicata e articolata richiede la massima accuratezza anche in ragione
dell’accresciuta minaccia terroristica internazionale e dei preoccupanti fenomeni di contraffazione
dei documenti dei Paesi d’origine prodotti dai richiedenti. Ne sono riprova il costante aumento del
numero dei dinieghi, che nel primo semestre del 2018 hanno già raggiunto il 60 % del totale dello
scorso anno e l’ enorme mole di contenzioso (oltre 4500 ricorsi pendenti). Appare quindi opportuno
garantire il corretto ed efficace svolgimento delle procedure anche a tutela dei richiedenti che hanno
effettivamente titolo all’inserimento nella comunità nazionale. A tal fine, si prevede un allungamento
dei termini per la definizione dei procedimenti, non più adeguati alle mutate dimensioni e
caratteristiche del fenomeno, tanto per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione quanto
per l’attribuzione della cittadinanza iure matrimonii. In considerazione della rilevanza sottesa alla
valutazione della sussistenza di motivi di sicurezza della Repubblica, si abroga la disposizione che,
in caso di decorso infruttuoso del termine per la conclusione del procedimento, comporta la
formazione di silenzio-assenso sulla richiesta di cittadinanza iure matrimonii.
Sempre in tema di cittadinanza, si introduce l’istituto della revoca della cittadinanza italiana
concessa ai cittadini stranieri che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, avendo
riportato condanne per gravi reati commessi con finalità di terrorismo o eversione. L’intervento
normativo che mira a consentirne l’allontanamento dal territorio nazionale, altrimenti precluso
dall’acquisizione dello status di cittadino italiano, si rende necessario ed urgente nell’ambito delle
politiche di prevenzione della minaccia terroristica anche connessa al fenomeno dei cc.dd. foreign
fighters.
Si disciplina poi una ulteriore ipotesi di revoca della cittadinanza ottenuta a seguito della
produzione di atti falsi o di false dichiarazioni.
Infine, il decreto reca disposizioni in materia di spese di giustizia. In particolare, si allinea la
disciplina prevista per il processo civile a quella già in vigore per il processo penale escludendo che
il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio abbia diritto all’anticipazione di spese ed
onorari a carico dell’erario quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile. Lo stesso principio
(già in vigore per il processo penale) viene esteso alle spese per consulenze tecniche irrilevanti o
superflue. Viene colmata in tal modo una lacuna nella disciplina normativa concernente le
controversie civili nei casi in cui non si ritiene giustificabile il costo a carico della collettività.
Il Titolo I del provvedimento si compone di 16 articoli suddivisi in cinque Capi. I primi
tre Capi sono dedicati rispettivamente alle norme in materia di immigrazione, a quelle in materia di
protezione internazionale e alla cittadinanza. Il quarto Capo contiene le disposizioni in materia di
spese di giustizia applicabili alle controversie civili. Il quinto Capo reca le disposizioni finanziarie.
Si illustrano di seguito gli articoli del provvedimento.
L’articolo 1 reca le disposizioni intese, nel rispetto degli obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano, ad abrogare i riferimenti di carattere generale al permesso di
soggiorno per motivi umanitari contenuti nel testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (comma 1, lett. b), n. 2)). E’ poi riscritta autonomamente la
disciplina di quei permessi di soggiorno (per vittime di violenza domestica e di grave sfruttamento
lavorativo) che oggi sono regolamentati con il rinvio alla disciplina del permesso per motivi
umanitari, conservando in questi due casi le facoltà già riconosciute dalla disciplina vigente (comma
1, lettere f) e i)).
Sono infine tipizzate le ulteriori ipotesi meritevoli di eccezionale tutela per motivi di carattere
umanitario con la previsione di speciali permessi di soggiorno.

Si tratta del permesso di soggiorno per cure mediche quando lo straniero versi in condizioni
di salute di eccezionale gravità tali arrecare un irreparabile pregiudizio alla sua salute in caso di rientro
nel paese di origine. Nell’ambito di tale ipotesi rientra anche il caso di colui che, affetto da gravi
patologie, non possa essere adeguatamente curato nel Paese di origine o di provenienza. Il permesso
è rilasciato per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria. L’ipotesi (comma 1, lettera
g) è inserita tra i divieti di espulsione previsti dall’articolo 19, del citato testo unico in materia di
immigrazione.

La lettera h) del medesimo comma 1 prevede uno speciale permesso di soggiorno per lo
straniero che dovrebbe fare ritorno in un Paese che versa in una situazione di contingente ed
eccezionale calamità che non gli consente il rientro in condizioni di sicurezza. In considerazione della
natura dell’impedimento all’esecuzione dell’espulsione – calamità eccezionale e contingente – il
permesso di soggiorno in parola ha una durata di sei mesi e, pur consentendo lo svolgimento di attività
lavorativa, non è prorogabile né convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Resta fermo quanto disposto dall’art. 20 del d.lgs. 286/1998, che prevede le misure di
protezione temporanea in occasione di conflitti, disastri naturali e altri eventi di particolare gravità.
La lettera q) del comma 1, prevede, con finalità premiale e di integrazione sociale, il rilascio
di un permesso di soggiorno per lo straniero che compie atti di particolare valore civile, mutuando
l’espressione dall’art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di
ricompense al valore civile.

Per esigenze di equa e uniforme valutazione degli atti compiuti, ed in considerazione della
vasta eco a livello nazionale che tali episodi possono produrre, si è ritenuto di demandare al Ministro
dell’interno, su proposta del prefetto competente per territorio, la potestà di autorizzare il rilascio del
permesso di soggiorno per valore civile, fatte salve controindicazioni soggettive derivanti dalla
sussistenza della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, valutata
ai sensi dell’articolo 5, comma 5 bis del testo unico in materia di immigrazione. Detto permesso di
soggiorno, rilasciato dal Questore, ha durata biennale ed è convertibile in permesso per motivi di
lavoro.

Le ulteriori disposizioni del comma 1 (lettere a) b), nn 1 e 3), c), d), l), m), n), o) e p) recano
disposizioni di coordinamento con l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari
come istituto di carattere generale e adeguano la disciplina del testo unico in materia di immigrazione
alle nuove ipotesi di permessi speciali, con particolare riguardo alla disciplina dell’accordo di
integrazione, del reato di immigrazione illegale e del permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Le lettere e), f) e i) intervengono sulla disciplina dei permessi di soggiorno già previsti dal testo unico
in materia di immigrazione per le vittime di tratta, di violenza domestica e di sfruttamento lavorativo
per dettare le necessarie disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina, conservando a queste
ipotesi, derivanti da norme europee o internazionali, le facoltà già assicurate dalla disciplina vigente.
Il comma 2 dell’articolo 1, alla lettera a), elimina la possibilità per le Commissioni territoriali
di valutare la sussistenza dei “gravi motivi di carattere umanitario”, circoscrivendo l’attività delle
Commissioni al riconoscimento della protezione internazionale. Si fa salvo, tuttavia, il potere-dovere
delle Commissioni territoriali di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti del principio di non
refoulement, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente, che demanda alle citate Commissioni
il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni
aspetto della posizione individuale del richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il
medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione.

La lettera b) del medesimo comma 2 dell’articolo 1, specifica che il rito individuato
dall’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008 – come modificato dal dl n. 13/2017, convertito
dalla legge n. 46/2017- per le controversie avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale si applica anche nei casi di mancato
riconoscimento della protezione speciale di cui alla precedente lettera a).

Il comma 3 dell’articolo modifica il decreto- legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 46/2017, sulla competenza delle sezioni giudiziarie specializzate in materia di
protezione internazionale, anche in questo caso al fine di coordinare le relative disposizioni con
l’abrogazione intervenuta al comma 1 e con la nuova tipizzazione dei casi speciali di permesso di
soggiorno riconducibili ad esigenze di carattere umanitario.

In particolare, la lettera a), numero 1), reca una disposizione di coordinamento con quella di
cui alla lettera b) del precedente comma 2.

La lettera a), numero 2), attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate le controversie
in materia di diniego della “protezione speciale” proposta dalle Commissioni territoriali quando
valutano la sussistenza del divieto di refoulement ai sensi degli articoli 32, comma 3, del decreto
legislativo n. 25/2008 sul riconoscimento della protezione internazionale e dell’articolo 19, commi 1
e 1.1 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998.
La lettera a), numero 3), attribuisce alla competenza delle medesime sezioni specializzate le
nuove ipotesi tipizzate di casi speciali di permesso di soggiorno (per calamità, per cure mediche) e le
ipotesi, già previste dal testo unico in materia di immigrazione, di permesso di soggiorno per vittime
di tratta, di violenza domestica e di grave sfruttamento lavorativo, riconducibili ad esigenze
umanitarie e discendenti da obblighi europei o internazionali.

La lettera b) del comma 3, reca una disposizione di coordinamento con quella di cui alla lettera
b) del comma 2.

Il comma 4 individua nel rito sommario di cognizione il rito applicale innanzi alle sezioni
specializzate per le controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno. Il ricorso
può essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione, ovvero sessanta, se il ricorrente risiede
all’estero. Quando è presentata istanza di sospensiva, il giudice decide entro cinque giorni..
L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso in Cassazione
è fissato in trenta giorni. La Cassazione decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del
ricorso. Sono mutuate dal rito previsto specificamente per le controversie in materia di protezione
internazionale le disposizioni sulla trattazione di queste controversie in via di urgenza e sulla non
applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali.

Il comma 5 abroga i riferimenti al permesso di soggiorno per motivi umanitari dal regolamento
di attuazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al d.P.R. n. 394/1999.
Il comma 6 sopprime ogni riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari dal
regolamento di attuazione del d. lgs m. 25/2008 sulle procedure per il riconoscimento della protezione
internazionale.

I commi 7 e 8 prevedono una disciplina transitoria
In particolare, il comma 7 reca una disposizione transitoria relativa ai permessi di soggiorno
per motivi umanitari in corso di validità al momento dell’entrata in vigore del decreto che alla
scadenza potranno essere rinnovati, previa valutazione delle Commissioni competenti, purchè
sussistano i presupposti previsti dalle nuove norme.

Il comma 8 contiene una disposizione transitoria relativa ai permessi di soggiorno per motivi
umanitari già riconosciuti dalle Commissioni ma non ancora rilasciati: saranno rilasciati alle
condizioni previste dalla legge al momento in cui le relative decisioni sono state adottate, con le stesse
caratteristiche, in termini di durata e convertibilità, del permesso per motivi umanitari. Alla scadenza
tali permessi saranno rinnovati alle condizioni previste dal comma 7 per i permessi già rilasciati.

L’articolo 2 mira a prolungare il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri
di permanenza per i rimpatri dagli attuali 90 giorni fino a 180 giorni. La norma è necessaria in quanto
le procedure finalizzate all’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero all’acquisizione di
documenti per il viaggio dello straniero richiedono mediamente cinque mesi per il loro
completamento. La disposizione è in linea con l’articolo 15 della direttiva europea 2008/115/CE sui
“rimpatri”.

Il comma 2 dell’articolo 2 consente, con efficacia circoscritta ad un periodo di tre anni, il
ricorso alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi centri di
permanenza per il rimpatrio e ristrutturazione o adeguamento di quelli già esistenti, al fine di ottenere
un rapido ampliamento dei posti nei centri e facilitare l’esecuzione di provvedimenti di rimpatrio
degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale.

L’articolo 3 prevede la possibilità di trattenere, per il tempo strettamente necessario e
comunque non superiore a trenta giorni, il richiedente presso appositi locali all’interno delle strutture
già individuate come Hot Spot ai sensi dell’articolo 10-ter del testo unico in materia di immigrazione
di cui al d. lgs. n. 286/1998, allo scopo di accertarne l’identità o la cittadinanza. Il trattenimento in
queste strutture, in cui sono già effettuate le procedure di identificazione e di rilevamento
fotodattiloscopico, è limitato al tempo strettamente necessario alla determinazione dell’identità o la
cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne l’identità il trattenimento potrà poi essere
effettuato nei centri di permanenza per il rimpatrio fino ad un massimo di 180 giorni. La previsione
è conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2013/32 sull’accoglienza dei
richiedenti asilo.

Al trattenimento disposto a tal fine, si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (in cui la disposizione è inserita) in materia di convalida del
provvedimento di trattenimento adottato dal questore.

L’articolo 4 prevede che, in attesa della definizione del procedimento di convalida del
provvedimento di espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera, in mancanza di
disponibilità di posti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 286 del 1998, o straniero possa permanere in altre strutture idonee, nella disponibilità
dell’Autorità di pubblica sicurezza, integrando, quindi, la vigente previsione che già prevede che il
procedimento di convalida possa definirsi nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Permanendo tali
condizioni. Il giudice di pace può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, anche dopo
l’udienza di convalida, presso locali idonei dell’Ufficio di frontiera, per un tempo, in ogni caso, non
superiore alle quarantotto ore successive all’udienza.

La norma è in linea con la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 in materia di rimpatri
che non esclude che il trattenimento dei cittadini di Paesi terzi possa essere disposto in luoghi diversi
da quelli all’uopo destinati, atteso che il considerando n. 17 e l’articolo 16 della citata Direttiva
prevedono che il trattenimento debba avvenire “di norma” presso gli appositi centri di permanenza
temporanea, non escludendo pertanto possibili luoghi idonei alternativi. La disposizione è analoga a
quella di cui all’articolo 558, comma 4-bis, del codice di procedura penale, con riferimento all’ipotesi
ivi prevista della convalida dell’arresto e giudizio direttissimo.

L’intervento normativo introduce, quindi, un’ulteriore misura di legittima temporanea
permanenza in luoghi diversi dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio, finalizzata a migliorare il
sistema di rimpatrio nazionale, garantendo in ultima istanza una più efficiente gestione ed esecuzione
delle operazioni di rimpatrio.

L’articolo 5 reca una disposizione integrativa dell’articolo 13, comma 14-bis del citato testo
unico in materia di immigrazione, finalizzata a specificare che il divieto di reingresso nei confronti
dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia nell’intero spazio
Schengen.

La disposizione è complementare rispetto a quella già contenuta nel medesimo comma 14 bis,
dell’art. 13 del citato testo unico, che prevede l’obbligo per l’ autorità di pubblica sicurezza di inserire
e registrare il divieto di ingresso previsto dal precedente comma 13 nel sistema di informazione
Schengen, di cui al Regolamento CE n. 1987/2006.

L’articolo 6 sostituisce il comma 1122 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha
istituito fino a un massimo di 30 sportelli comunali che forniscono attività informative, di supporto e
assistenza agli stranieri che intendono accedere ai programmi di rimpatrio volontario assistito,
disponendo che la relativa copertura (di euro 500 mila per l’anno 2018 e di euro 1.500.000 per
ciascuno degli anni 2019 e 2020) sia destinata al Fondo rimpatri istituito presso il Ministero
dell’interno dall’articolo 14-bis del testo unico in materia di immigrazione.

Infatti le attività di informazione e supporto ai migranti che intendono accedere ai rimpatri
volontari e assistiti sono già svolte dalle organizzazioni internazionali della cui collaborazione si
avvale il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, anche
attraverso le progettazioni avviate sui fondi FAMI.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale.
In particolare, le lettere a) e b) del comma unico dell’articolo ampliano il catalogo di reati che,
in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca rispettivamente dello status
di rifugiato e di quello di beneficiario di protezione sussidiaria, includendovi fattispecie delittuose
che destano particolare allarme sociale come le fattispecie base dei reati di violenza sessuale e dei
reati di produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti, nonché di rapina ed
estorsione, che, attualmente sono rilevanti solo nelle fattispecie aggravate. Sono inseriti altresì in tale
catalogo di reati, quelli di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi e
gravissime, il reato di mutilazione degli organi genitali femminili nonché i reati di furto e furto in
abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici.

L’articolo 8 reca due disposizione in materia di cessazione dello status di rifugiato e di protezione
sussidiaria. In particolare, si specifica che il rientro del titolare dello status di rifugiato o del titolare
di protezione sussidiaria nel Paese di origine è indice, salvo la valutazione del caso concreto, della
volontà del rifugiato di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno
determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria .

L’articolo 9 reca disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla
frontiera.

In particolare, le disposizioni di cui alla lettera a) sono finalizzate a prevedere ulteriori deroghe
al diritto di permanere nel territorio nazionale durante l’esame della domanda di protezione
internazionale, qualora lo straniero presenti una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o
impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal
territorio nazionale, nonché nel caso in cui manifesti la volontà di presentare una seconda domanda
reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda
reiterata o dopo una decisione definitiva che rigetta nel merito tale domanda.

Tale previsione appare in linea con la facoltà concessa dalla direttiva n. 2013/32/UE sulle
procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, che, all’articolo 9, prevede la
possibilità per gli Stati membri di derogare al diritto di permanenza dello straniero nel territorio dello
Stato durante l’esame della domanda di protezione internazionale nei casi di domanda reiterata ai
sensi dell’articolo 41 della medesima direttiva. La norma è necessaria al fine di garantire l’efficacia
delle procedure di rimpatrio che ad oggi vengono ostacolate dalla reiterazione di domande presentate
al solo scopo di intralciare o vanificare le operazioni di allontanamento dello straniero dal territorio
nazionale.

La disposizione di cui alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1-bis, abbrevia da diciotto
a cinque giorni i termini per l’adozione della decisione sulla domanda reiterata. È inoltre introdotta
una procedura accelerata e di frontiera per chi presenta domanda di protezione alla frontiera o nelle
zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera
(lettera b), n. 1, capoverso commi 1-ter e 1-quater)) . In tali casi, la domanda sarà esaminata con una
procedura di frontiera. A tal fine, un successivo decreto del Ministro dell’interno individuerà le
frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura e potrà istituire allo scopo fino a cinque ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali.

La previsione è in linea con la citata direttiva n. 2013/32/UE che, all’articolo 31, paragrafo 8,
lettera g), che consente agli Stati membri di prevedere una procedura accelerata e svolta in frontiera
quando il richiedente “presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una
decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l’allontanamento”.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b) abrogano le previsioni relative alle
domande reiterate nonché alle domande presentate dopo che il richiedente è stato fermato per avere
eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera contenute nelle lettere b) e c) del comma 2 del vigente
articolo 28-bis del decreto legislativo28 gennaio 2008, n. 25. Tali ipotesi sono infatti ricomprese nei
nuovi commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo.

La lettera c) abroga la previsione che concede tre giorni al richiedente per presentare
osservazioni sulla valutazione di inammissibilità della domanda reiterata prima che la Commissione
adotti la decisione.

La lettera d) prevede che la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale si presume presentata allo scopo di impedire l’esecuzione di
tale provvedimento e pertanto non è esaminata conformemente alla previsione di cui all’articolo 41,
par. 1, lettera a) della citata direttiva 2013/32/UE.

La lettera e) esclude l’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di
inammissibilità di una domanda reiterata. Attualmente tale effetto è prodotto solo dalla seconda
reiterazione.

L’articolo 10 prevede per i richiedenti che hanno in corso un procedimento penale per uno
dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale,
la sospensione dell’esame della domanda di protezione e l’obbligo di lasciare il territorio nazionale.
Entro dodici mesi dalla sentenza definitiva di assoluzione, il richiedente potrà chiedere la riapertura
del procedimento sospeso. Trascorso tale termine, senza richiesta di riapertura, la Commissione
competente dichiara l’estinzione del procedimento.

L’articolo 11 prevede, al comma 1, che l’Unità Dublino, deputata ad individuare lo Stato Ue
competente all’esame delle domande di protezione, attualmente operante presso il Ministero
dell’interno solo a livello centrale si avvalga anche di articolazioni territoriali nel limite massimo di
tre unità che operano presso alcune prefetture individuate con decreto del Ministro dell’interno.

Le relative competenze e funzioni, nei limiti delle dotazioni organiche previste a legislazione
vigente, saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale a parziale modifica della
declaratoria contenuta nel D.M. 13 maggio 2014, con il quale sono stati da ultimo individuati i posti
di funzione dirigenziali di livello non generale da attribuire, nell’ambito delle Prefetture –UTG, ai
funzionari della carriera prefettizia.

Il comma 2 integra le disposizioni del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 46/2017, sulla competenza delle sezioni specializzate con riferimento alle istituende
articolazioni territoriali dell’Unità Dublino.

L’articolo 12 reca al comma 1, disposizioni intese a riservare l’accoglienza nel Sistema di
protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39/1990 ai titolari di protezione internazionale ed ai minori stranieri non accompagnati.

Conseguentemente, sono apportate tutte le occorrenti modifiche di coordinamento al decreto
legislativo n. 142/2015 (comma 2), in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che sarà prestata
esclusivamente nei centri a ciò deputati, ovvero i centri governativi di prima accoglienza istituiti con
decreto del Ministro dell’interno nonchè le strutture attivate dal prefetto ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 9 e 11 del sopra citato decreto legislativo. Sono apportate modifiche di coordinamento
anche al decreto legislativo n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione
(comma 3).

Il comma 4 reca una disposizione di aggiornamento lessicale.
I commi 5 e 6 dell’articolo recano due disposizioni transitorie secondo cui i richiedenti asilo
e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione alla data di entrata in vigore
del presente decreto rimangono in accoglienza nel medesimo Sistema di protezione fino alla scadenza
del progetto di accoglienza in corso. Ove si tratti di titolari di protezione umanitaria, tale accoglienza
non potrà essere protratta oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni attuative del citato Sistema
di protezione.

L’articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente
l’iscrizione all’anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di
riconoscimento. L’esclusione dall’iscrizione all’anagrafe non pregiudica l’accesso ai servizi
riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (iscrizione al servizio sanitario, accesso al
lavoro, iscrizione scolastica dei figli, misure di accoglienza) che si fondano sulla titolarità del
permesso di soggiorno.

L’esclusione dall’iscrizione anagrafica si giustifica per la precarietà del permesso per richiesta
asilo e risponde alla necessità di definire preventivamente la condizione giuridica del richiedente.
L’articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n.
91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza).

In particolare la lettera a) del comma 1 abroga la disposizione della legge n. 91/1992 che
preclude il rigetto della domanda di cittadinanza iure matrimonii, determinando una ipotesi di
silenzio-assenso che inibisce anche il successivo rigetto per motivi di sicurezza della Repubblica.

La disposizione di cui alla lettera b) aumenta da 200 a 250 euro l’importo del contributo
richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza.

L’articolo aggiuntivo (art. 9-ter) introdotto nella legge n. 91/1992 con la lettera c) prolunga
da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza
per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio. Il medesimo termine si applicherà ai
procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare o
dall’ufficiale di stato civile per le istanze che si fondano su fatti accaduti prima del 1 gennaio 1948.

La lettera d) dell’articolo 14 introduce nella legge sulla cittadinanza un articolo 10-bis che, al
comma 1, prevede la revoca della cittadinanza per coloro che abbiano riportato condanne definitive,
per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni, nonché per i reati di assistenza ad appartenenti ad associazioni sovversive e con finalità
di terrorismo e di sottrazione di beni sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento di condotte
con finalità di terrorismo (articoli 270-ter e 270-quinquies.2, c.p.).

La revoca viene adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell’Interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati elencati.
Pertanto, il comma 3 dell’articolo provvede ad integrare l’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio
1991, n. 13 che elenca gli atti adottabili nella forma del decreto del Presidente della Repubblica,
aggiungendo il provvedimento di revoca della cittadinanza.

L’ipotesi di revoca della cittadinanza si pone in linea con il vigente quadro normativo
nazionale. Infatti, nell’ambito del procedimento di concessione dello status civitatis, la valutazione
della condotta del richiedente è elemento determinante per accertare l’effettiva integrazione dello
straniero nel tessuto sociale e civile dello Stato cui ambisce di appartenere e del quale condivide i
principi fondanti dell’ordinamento. A tale proposito, l’articolo 6 della vigente legge n. 91 del 1992
prevede che è di ostacolo alla concessione della cittadinanza la commissione di gravi reati e la
sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Appare ragionevole che le medesime valutazioni che portano al diniego della concessione
della cittadinanza siano poste a fondamento della previsione della revoca del predetto status nei
confronti dello straniero che anche se nato in Italia si sia rivelato pericoloso per la sicurezza dello
Stato per aver compiuto atti terroristici.

Del resto, anche nel quadro giuridico internazionale non si rileva alcuna norma che privi gli
Stati nazionali della competenza a decidere in merito ai criteri di appartenenza alla comunità
nazionale, ferma restando la necessità di garantire un adeguato bilanciamento tra gli interessi dello
Stato e quelli dell’individuo. Tale principio, secondo il quale rientra nelle attribuzioni degli Stati
nazionali il potere di determinare i criteri di acquisizione e conservazione dello status civitatis, appare
dispiegare i propri effetti anche nei confronti dell’apolide. In relazione a tale ipotesi, infatti, viene
all’attenzione la previsione contenuta nell’art. 8, comma terzo, della Convenzione delle Nazioni Unite
sulla riduzione dei casi di apolidia fatta a New York il 30 agosto 1961, in virtù del quale lo Stato
aderente “mantiene il diritto di privare una persona della sua cittadinanza” al ricorrere di specifici
presupposti e ove al momento della firma, della ratifica o dell’adesione sia stata manifestata
l’intenzione di conservare tale diritto”. Con la legge 29 settembre 2015, n. 162, di ratifica della citata
Convenzione, lo Stato italiano, all’articolo 2, si è avvalso della citata facoltà. Tra i motivi che
consentono l’esercizio di tale facoltà è espressamente elencata l’ipotesi del grave pregiudizio agli
interessi vitali dello Stato, fattispecie che può certamente ritenersi integrata da condotte di stampo
terroristico, che ledono nel profondo quel principio di lealtà che lega un cittadino al proprio Stato di
appartenenza.

La revoca non opera nei più ampi casi di preclusione all’acquisto della cittadinanza previsti
dal citato art. 6 della legge n. 91/1992, ma si fonda sul presupposto della condanna in primo grado,
confermata in appello, per delitti commessi con finalità di terrorismo. In tal modo sono soddisfatte le
sopra citate esigenze di ragionevolezza e proporzionalità della previsione sanzionatoria rispetto alla
effettività e alla gravità della violazione degli interessi dello Stato determinata dall’illecito
individuale.

Il comma 2 dell’articolo 14 prevede che le disposizioni sull’allungamento dei termini per la
conclusione dei procedimenti si applicano anche ai procedimenti in corso.
Il comma 3 dell’articolo 14 integra la previsione normativa di cui all’articolo 1, comma 1,
comma 1, della legge n. 13/1991 che elenca gli atti adottabili nella forma di decreto del Presidente
della Repubblica.

L’articolo 15 reca disposizioni in materia di giustizia
La disposizione mira a colmare una lacuna normativa, allineando la disciplina prevista per il
processo civile a quella dettata per il processo penale dall’art. 106 del d.P.R. n.115/2002 recante il
testo unico in materia di spese di giustizia..

In particolare, il comma 1 responsabilizza il difensore della parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, escludendo che questi abbia diritto all’anticipazione prevista dall’art. 131, comma
4, lettera a), del citato testo unico nei casi in cui l’impugnazione -proposta o coltivata- sia dichiarata
inammissibile. In tali casi, si ritiene non giustificato un costo a carico della collettività, poiché una
valutazione ponderata delle ragioni dell’impugnazione o una maggiore attenzione nella redazione del
reclamo, dell’appello o del ricorso per cassazione, avrebbero dovuto sconsigliare la proposizione del
gravame. La previsione completa sia la disciplina già dettata dall’art. 120 del citato testo unico che,
secondo l’interpretazione più attenta alla salvaguardia del diritto di difesa, impone, per i giudizi
impugnatori, di rinnovare il provvedimento di ammissione al beneficio in deroga all’art. 75 del
medesimo testo unico, sia la disciplina della revoca prevista dal successivo art. 136 per i casi in cui
l’ammissione sia stata pronunciata in difetto dei suoi presupposti o in presenza di mala fede o colpa
grave della parte.

Il comma 2 estende al processo civile una disposizione vigente per il processo penale,
coerentemente con il principio stabilito dall’art. 92 c.p.c., che consente al giudice di escludere la parte
vittoriosa dalla ripetizione delle spese superflue.

L’articolo 16 reca le disposizioni finanziarie
Nel Titolo II è prevista l’introduzione di norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della
sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle
infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra
le Forze di polizia e l’Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni
criminali negli enti locali. Al riguardo, sono previste disposizioni in materia di accesso al CED
interforze da parte del personale della polizia locale. Si prevede, altresì, un’apposita disposizione
finalizzata a consentire anche alla Polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni
ad impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Tali disposizioni concretizzano specifici interventi nell’ambito della prevenzione di reati connotati
da profili di rilevante allarme sociale, in considerazione anche della frequenza degli stessi in questo
momento storico. Si pensi, in tale contesto, alla estensione dei controlli attraverso dispositivi
elettronici per particolari fattispecie di reato (maltrattamenti e stalking), alle prescrizioni in materia
di contratti di noleggio per la prevenzione di atti di terrorismo, alla estensione dell’ambito di
applicazione del DASPO urbano, nonché per quello relativo alle manifestazioni sportive, per coloro
che siano indiziati per reati di terrorismo.

Proprio in quest’ultimo ambito, la prevenzione nella lotta al terrorismo, esaminate le peculiari
modalità di esecuzione di diversi attentati terroristici, si è ritenuta la necessità di intervenire con
mirate disposizioni finalizzate ad incidere (eliminando o quantomeno attenuando) i rischi di
possibili analoghe iniziative nel nostro Paese. Pertanto, gli interventi proposti sono relativi al
potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto al terrorismo internazionale, nonché
all’introduzione di modalità operative che consentano una ancor più rapida ed efficace circolarità
dei flussi informativi tra CED e Forze di polizia.

L’obiettivo di una più efficace circolarità delle informazioni tra i diversi interlocutori istituzionali
coinvolti in materia è stato perseguito, nell’ambito del provvedimento in esame, anche attraverso
alcune disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, con particolare
riferimento all’ambito degli appalti e dell’attività di monitoraggio dei cantieri. Sono state previste,
al riguardo, disposizioni volte a consentire un monitoraggio aggiornato dei soggetti destinatari di
indagini patrimoniali, con particolare attenzione alla trasmissione dei flussi informativi tra uffici
giudiziari e le altre autorità che intervengono nelle diverse fasi procedimentali, connesse alle
proposte di misure di prevenzione patrimoniali.

Nell’ottica di una più incisiva attività di prevenzione e controllo sull’attività degli enti locali, è stata
introdotta una particolare ipotesi di controllo, da parte del prefetto, su uno o più settori amministrativi
dell’ente locale, qualora emergano situazioni anomale tali da determinare un’alterazione delle
procedure, così compromettendo il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali
e provinciali. Il prefetto, al fine di ripristinare la legalità e il buon andamento dell’azione
amministrativa, individua i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la
fissazione di un termine per l’adozione degli stessi e fornisce ogni utile supporto tecnicoamministrativo
a mezzo dei propri uffici.

Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore
a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,
all’amministrazione inadempiente.

Sono state predisposte, inoltre, misure finalizzate al contrasto del fenomeno delle occupazioni
arbitrarie di immobili, attraverso l’inasprimento delle pene fissate nei confronti di promotori o
organizzatori dell’invasione, nonché con la possibilità, nei confronti degli stessi, di disporre
intercettazioni.

Il titolo III del provvedimento, suddiviso in due Capi, reca, nel primo, talune disposizioni
finalizzate a migliorare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno ed a consentire il
mantenimento in bilancio di somme occorrenti alla compiuta attuazione della normativa in tema di
riordino del personale e delle carriere delle Forze armate e di polizia. Il Capo II contiene, invece,
disposizioni volte a migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, con l’obiettivo di potenziare le attività di
contrasto alle organizzazioni criminali.

In tal senso, si è ritenuto necessario il rafforzamento dell’autonomia organizzativa dell’Agenzia, in
primo luogo attraverso un’implementazione della dotazione organica con la possibilità di istituire
fino a 4 sedi secondarie, in relazione a particolari esigenze, in regioni nelle quali sono presenti in
quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sono infatti emerse,
nel concreto svolgimento delle molteplici funzioni attribuite all’Agenzia – di analisi, consulenza,
supporto, monitoraggio e, soprattutto, di gestione diretta degli immobili e dei complessi aziendali
– alcune carenze strutturali, nonché la mancanza di personale specializzato, che hanno spesso
provocato rallentamenti nello svolgimento dell’azione amministrativa, impedendo all’Agenzia di
operare in modo rapido ed efficace.

Peraltro, i ritardi accumulati nelle diverse fasi procedimentali hanno causato, in molti casi, la
consistente perdita di valore patrimoniale dei beni confiscati, nonché l’impossibilità di esatta
quantificazione degli stessi. A fronte di tali criticità, si è ritenuto necessario intervenire al fine di
garantire – anche attraverso l’incremento del personale in servizio, nonché con la previsione di
modalità di reclutamento che consentano di acquisire specifiche professionalità e competenze –
un’accelerazione ed una maggiore funzionalità nelle diverse fasi dell’attività di gestione dei beni a
cura dell’Agenzia.

Al riguardo, uno dei problemi principali è stato rappresentato dalla lunghezza dei procedimenti e
dei processi (di prevenzione e penali) e, di conseguenza, dal tempo trascorso tra il sequestro del
bene, la sua confisca, la destinazione e la consegna ad un soggetto gestore finale per l’avvio di un
progetto di riutilizzo.

Nell’ambito dei procedimenti di vendita dei beni confiscati, con l’obiettivo di realizzare una più
proficua gestione degli stessi, accelerando le relative procedure e inserendo meccanismi per la messa
a reddito dei beni confiscati, sono stati introdotti meccanismi di semplificazione degli obblighi di
pubblicazione degli avvisi di vendita, nonché l’ampliamento della platea dei possibili acquirenti,
parallelamente alla previsione di rigorose preclusioni che consentano controlli efficaci, al fine di
evitare che i beni venduti possano tornare, in qualsiasi modo, nella disponibilità di soggetti mafiosi.

Nel dettaglio, si illustrano di seguito gli articoli inseriti nei Titoli II e III.
Art. 17 (Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di
allontanamento dalla casa familiare). L’intervento normativo estende le ipotesi di reato che
consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare anche al
di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 ed amplia, parallelamente, le possibilità di
eseguire il medesimo provvedimento con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui
all’articolo 275-bis del codice di procedura penale. Più in dettaglio, la disposizione in esame
introduce la facoltà di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo
dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nelle delicate ipotesi in
cui si proceda per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking, ossia in
situazioni caratterizzate da peculiari profili di pericolosità per l’incolumità personale della persona
offesa e destanti particolare allarme sociale.

Art. 18. (Disposizioni in materia di esecuzione di pene).
Si interviene sul decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante le norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto legislativo che disciplina il processo penale minorile.
L’intervento recato dalla lettera a) del comma 1, lascia ferma ogni disposizione che consente
l’esecuzione penale nel circuito penitenziario minorile dei giovani adulti, tuttavia, autorizza
l’espulsione dal circuito penitenziario minorile, previo parere del magistrato di sorveglianza
competente, di coloro che abbiano recato problemi di sicurezza all’interno degli istituti ovvero
rifiutino il trattamento minorile. Allo stato la previsione riguarda solo i soggetti che abbiano
compiuto il ventunesimo anno di età; in contrario si stabilisce che ogni violazione comportamentale
grave e che costituisca rifiuto del trattamento minorile, possa dare luogo alla prosecuzione
dell’esecuzione in un istituto penitenziario per maggiorenni già al compimento del diciottesimo
anno.
Alla lettera b) si dispone in materia di cumulo di titoli esecutivi, prevedendo di regola la
continuazione del trattamento, ove in corso, se sopraggiunge un titolo esecutivo per reato
commesso da adulto e sempre che non si sia compiuto il venticinquesimo anno di età. Tuttavia se
il condannato è già entrato nel circuito penitenziario adulto, a qualsiasi titolo e dunque per
espiazione anche parziale della pena o in esecuzione di custodia cautelare, la pena è destinata ad
essere eseguita nel medesimo circuito penitenziario, senza che possa prevedersi il reingresso in
istituto minorile, se per ipotesi nelle more debba essere posta in esecuzione una pena per reato
commesso da minorenne. In altri termini si impedisce che chi sia transitato nel circuito
penitenziario ordinario possa espiare la pena per un fatto commesso quando era minorenne in
istituto penitenziario minorile.

Art. 19 (Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del
terrorismo). La presente disposizione mira a perfezionare il sistema di prevenzione degli attacchi
perpetrati da organizzazioni e soggetti legati ad ambienti terroristici.
Gli attentati verificatisi nello scorso anno in diverse città europee hanno evidenziato come una delle
tattiche preferite dai predetti gruppi o anche da soggetti che operano in maniera autonoma sia quella
di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.
Le indagini svolte dai competenti Organi di polizia dei Paesi interessati hanno documentato come gli
autori di questi efferati attacchi abbiano impiegato veicoli presi a noleggio, riuscendo a passare più
facilmente inosservati.

Al fine di completare il quadro delle misure volte a scongiurare che tale tipologia di minaccia si
presenti anche nel nostro Paese, la disposizione prevede che gli esercenti l’attività di autonoleggio di
veicoli senza conducente comunichino i dati identificativi dei clienti al CED Interforze di cui
all’articolo 8 della legge n. 121/1981, al fine di verificare se a loro carico risultino specifici precedenti
o segnalazioni delle Forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione del
terrorismo.

Tale comunicazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto o comunque con almeno
un’ora di anticipo rispetto al momento della consegna dei veicolo.
La norma prevede che i dati oggetto della cennata segnalazione formino oggetto di un raffronto
automatico con i pertinenti dati inseriti nel CED per finalità di terrorismo. Nel caso in cui
dall’operazione di confronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti ai fini della prevenzione
del terrorismo, il centro elaborazione dati provvede ad inviare all’Ufficio o al Comando delle Forze
di polizia territorialmente competente per il luogo in cui è ubicato l’autonoleggio, un segnale di
“alert” per i conseguenti controlli anche a norma dell’art. 4, primo comma, TULPS.
Art. 20 (Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia
municipale). La proposta normativa prevede un ampliamento dell’accesso da parte dei Corpi e servizi
della polizia municipale, nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, a specifici
archivi presenti nella banca dati del CED interforze.

Attualmente il collegamento telematico della polizia municipale al CED interforze di cui all’articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 è regolato dal decreto del Ministro dell’interno 29 maggio 2001,
avente al oggetto il «Collegamento dei sistemi informativi a disposizione del personale della polizia
municipale addetto ai servici di polizia stradale con lo schedario dei veicoli rubati del centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza». Tale decreto ministeriale ha dato
attuazione all’art. 16-quater del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68), il quale, nella formulazione originaria, prevedeva che il personale della polizia
municipale addetto ai servizi di polizia stradale, in deroga all’art. 9 della legge n. 121 del 1981, qualora
in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, potesse accedere «… allo schedario dei
veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della predetta legge n.
121… ».

Allo stato, quindi, il CED interforze mette già a disposizione della polizia municipale i dati relativi ai
veicoli oggetto di furto, veicoli oggetto di appropriazione indebita, veicoli da sequestrare o da
confiscare per ordine dell’autorità giudiziaria, veicoli da fermare per comunicazioni al conducente.

L’articolo all’art. 16-quater del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, è stato successivamente modificato dalla
lettera a) del comma 1 dell’art. 8, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituita dalla legge di
conversione 24 luglio 2008, n. 125. Nella nuova formulazione, accanto allo «schedario dei veicoli
rubati» sono stati aggiunti quello dei «documenti d’identità rubati o smarriti» e dei «premessi di
soggiorno rilasciati e rinnovati», con l’ulteriore previsione della possibilità di abilitare la polizia
municipale all’inserimento nel CED interforze dei «dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati
o smarriti … acquisiti autonomamente». È in corso di adozione lo specifico decreto ministeriale
destinato a definire le particolari modalità di realizzazione di tale collegamento.
Alla luce del quadro normativo vigente la proposta mira ad allargare il bacino dei dati cui può aver
accesso personale della polizia locale specificamente abilitato prevedendo che oltre alle ipotesi
previste dall’articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n.68 il personale della polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale,
in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed
all’identificazione delle persone, possa accedere alle informazioni relative ai provvedimenti dì ricerca
o di rintraccio delle persone fisiche, contenuti nel CED, in deroga a quanto previsto dal successivo
articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del
tipo hit/no hit, che consente in caso positivo di evidenziare l’eventuale sussistenza, in capo ai soggetti
controllati, di provvedimenti “attivi” nel citato sistema informativo i quali richiedono un seguito
operativo quali i provvedimenti restrittivi della libertà personale, i rintracci per notifica gli scomparsi,
i provvedimenti Schengen e provvedimenti inerenti la patente di guida.

La norma rinvia, quindi, ad un Decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Statocittà
ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle
modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il
numero dei soggetti che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati.
Art. 21 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali).
Viene introdotta la proposta normativa finalizzata a consentire ai Corpi di polizia municipale, previa
adozione di un apposito regolamento comunale, emanato nel rispetto dei principi, concernenti anche
la formazione del personale, stabiliti in conformità alle linee generali adottate in materia di
formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata,
di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per
l’Amministrazione della pubblica sicurezza. In particolare, il comma 1 della disposizione fissa alcuni
criteri di applicabilità della sperimentazione, riservata ai Comuni superiori a 100.000 abitanti, nonché
ulteriori parametri per la durata della sperimentazione e l’individuazione del personale che può essere
a tale sperimentazione destinato.

Con riguardo alle possibili implicazioni di natura sanitaria, derivanti dall’attività di sperimentazione
dell’arma ad impulsi elettrici, è previsto che il predetto regolamento comunale, d’intesa per questo
aspetto con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, preveda forme di coordinamento tra
queste ultime e i Corpi e Servizi di polizia municipale.

Per quanto riguarda gli oneri, i Comuni e le Regioni, ciascuno per i profili di competenza, provvedono
all’attuazione della disposizione nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
Art. 22 (Estensione dell’ambito di applicazione del DASPO per le manifestazioni sportive).
La disposizione amplia la platea dei destinatari del cd. DASPO per le manifestazioni sportive, di cui
all’articolo 6 della legge 3 dicembre 1989 n. 401. È noto che le manifestazioni sportive, costituendo
momento di aggregazione di persone, possano rappresentare un obbiettivo sensibile per potenziali
attacchi terroristici. La disposizione in parola, pertanto, per evidenti esigenze di prevenzione,
consente l’adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche
nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater,
del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere
atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello
Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale
o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione
dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in
territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo
270-sexies del codice penale.

Art. 23 (Estensione dell’ambito di applicazione del DASPO urbano). La disposizione reca la
modifica all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, ed inserisce i presidi
sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nell’elenco dei luoghi
che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell’applicazione delle misure
a tutela del decoro di particolari luoghi.

Ciò determina, quindi, la possibilità di applicare, tra l’altro, la misura del provvedimento di
allontanamento del Questore (DASPO urbano) nei confronti dei soggetti che pongono in essere
condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione dei suddetti presidi dei citati eventi.
Art. 24 (Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell’interno). La proposta è
finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze della Polizia di Stato e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei N.B.C.R. del predetto Corpo,
per l’acquisto ed il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale
nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di
strutture ed impianti.

A tal fine, con l’intervento di cui al comma 1, si provvede ad autorizzare, a favore del Ministero
dell’interno, una spesa complessiva di 15.000.000 per l’anno 2018 e di euro 49.150.000 per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2025.

Con il comma 2, infine, si prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.
Art. 25 (Disposizioni in materia di blocco stradale). Il comma 1 del presente intervento normativo è
finalizzato ad irrobustire l’attuale sistema sanzionatorio in materia di “blocco” alla libera circolazione
sulle strade, prevedendo che le condotte di ostruzione o ingombro della circolazione su strada
ordinaria e ferrata e di deposizione o abbandono di congegni o altri oggetti su strada ordinaria – oggi
depenalizzate – siano riconfigurate come delitto e punite con la pena della reclusione da uno a sei
anni, in analogia a quanto attualmente previsto per l’impedimento della circolazione sulle linee
ferrate attraverso la deposizione di congegni o altri oggetti. La norma si rende necessaria al fine di
fronteggiare i sempre più frequenti episodi di blocco stradale, posti in essere anche nella forma di
assembramento, suscettibili di colpire una pluralità di beni giuridici che comprendono non solo la
sicurezza dei trasporti, ma anche la libertà di circolazione. Conseguentemente viene disposta
l’abrogazione dell’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, che configurava le
predette condotte quali mere ipotesi di illecito amministrativo. Il successivo comma interviene sul
Testo Unico in materia di immigrazione, prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per uno
dei reati di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, costituisca causa ostativa
all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e conseguentemente determini il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del citato Testo Unico.
Art. 26.(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
La legge n.161 del 2017 ha introdotto all’articolo 7 del codice antimafia il comma 10-quinquies: «Il
decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle
spese processuali».

Nell’originario disegno di legge era prevista analoga disposizione in materia di appello. In particolare
era introdotto un comma 2-quater all’articolo 27 in materia di impugnazioni avverso il decreto di
confisca che disponeva: «In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello
pone a carico della parte che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.».
All’esito dell’iter di approvazione il testo dell’art.27, espunto ogni riferimento alla condanna alle
spese, stabilisce: «Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 10», rinviando cioè alle norme in materia di impugnazione dei provvedimenti applicativi
delle misure personali.

Allo stato delle vigente disciplina è dunque prevista la condanna del proposto solo all’esito del
giudizio di primo grado anche in relazione all’applicazione delle misure patrimoniali; l’art.24
stabilisce infatti: «al procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I», ivi compreso
pertanto l’art.7.

La previsione inserita nel corpo dell’art. 10, cui rinvia l’art. 27 in materia di appello avvero i decreti
di confisca, consentirebbe dunque in caso di soccombenza la condanna del proposto alle spese, in
maniera coerente con gli intenti originariamente perseguiti con la riforma del codice antimafia e
riallinea la disciplina in materia con quanto previsto per il giudizio di primo grado.

Con riferimento alla modifica dell’articolo 17, esso è stato interamente riscritto dalla L. 17 ottobre
2017 n. 161. Il comma 3-bis, in particolare, al fine di consentire al procuratore della Repubblica
distrettuale di verificare che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri
procedimenti, ha introdotto alcuni obblighi in capo al questore e al direttore della Direzione
investigativa antimafia. Tuttavia tali innovazioni sono intervenute incidendo, nella sostanza, sugli
equilibri previsti nel nostro Ordinamento nell’esercizio di autonome funzioni, ancorché concorrenti,
riservate rispettivamente all’Autorità giudiziaria e all’Autorità di pubblica sicurezza. Ed invero nel
sistema delle misure di prevenzione i titolari del potere di proposta sono collocati in posizione
paritetica. Lo stesso Codice antimafia, infatti, nel delineare un percorso differenziato per
l’applicazione delle varie misure di prevenzione, non solo conferma la competenza del questore ma
recepisce le novità introdotte in passato con i “pacchetti sicurezza” del 2008 e 2009, riconoscendo un
ruolo di primo piano al direttore della Direzione investigativa antimafia. Peraltro non sfugge che ai
fini dell’esercizio della funzione general-preventiva di tutela della sicurezza pubblica, le predette
misure rappresentino un prezioso strumento per l’Autorità di pubblica sicurezza, la cui azione in tale
ambito è connotata da discrezionalità, come, fermo restando il necessario coordinamento tra i soggetti
istituzionali coinvolti, si evince dalla formulazione dell’articolo 5 del “Codice Antimafia”, laddove
stabilisce che il potere di proposta “può” essere esercitato dai titolari. L’esistenza di una sfera di
discrezionalità dell’organo che detiene la titolarità della proposta è suffragata dalla considerazione
che nella proposta di applicazione della misura devono essere esplicitate in modo chiaro le ragioni
che la sorreggono e che consentono di giustificare l’avvio della procedura di prevenzione, in ordine
alle quali il giudice non ha alcun potere di integrazione. In ciò sostanzia il carattere non officioso
della procedura per cui, come riconosciuto da concorde opinione giurisprudenziale, il petitum
dell’istanza delimita la conoscenza del giudice e i suoi poteri di intervento. Alla luce di tali premesse,
appare ingiustificata la previsione di cui al punto c) del proposto art. 3 bis – sopra citato – che stabilisce
l’inammissibilità della proposta non comunicata nei termini anzidetti, non appare funzionale e
congrua rispetto all’esigenza di garantire il raccordo informativo. Nello stesso senso, appare critica
l’introduzione, al medesimo articolo della nuova lettera d), recante l’obbligo – posto in capo alle
Autorità amministrative – di adottare un “provvedimento motivato” ove non sussistano i presupposti
per l’attivazione della misura. Tale ultima disposizione presuppone, infatti, la codificazione
normativa di un provvedimento formale di inizio del procedimento cui non può equipararsi la
comunicazione attualmente prevista dall’articolo 81 del Codice antimafia. Al fine di eliminare le
criticità suesposte la disposizione proposta reca le opportune modifiche soppressive al già richiamato
art. 17, comma 3-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La modifica dell’articolo 19, comma 4, è necessaria a soddisfare l’esigenza, rimarcata anche
dall’Agenzia delle entrate, di definire nel dettaglio la natura dei dati a cui le Autorità proponenti
possono accedere, atteso che il Sistema per l’interscambio di flussi dati (SID) non rappresenta un
contenitore di informazioni predeterminate, ma esclusivamente un canale utilizzato per il transito di
dati concernenti diversi settori. Nella fattispecie appare opportuno consentire l’accesso per le finalità
connesse all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali esclusivamente alle notizie
afferenti ai conti correnti, in particolare: saldi iniziali e finali dei rapporti bancari e movimentazione
media. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte delle Autorità proponenti di richiedere con
proprio decreto ulteriori informazioni di dettaglio direttamente agli istituti di credito.
Si evidenzia, altresì, con riguardo all’accesso all’Anagrafe tributaria, che la modalità convenzionale
appare lo strumento più idoneo a disciplinare tempistica, modalità di accesso, gestione degli utenti,
specifiche caratteristiche dei servizi disponibili, nonché misure necessarie ad assicurare la protezione
dei dati personali e la sicurezza informatica, come, peraltro, sperimentato da alcune delle
amministrazioni interessate per analoghe finalità.

Si segnala, inoltre, che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 51 del 2018 già prevede il ricorso a
convenzioni volte ad agevolare la consultazione telematica per l’accesso a banche dati da parte
dell’Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia sulla base di convenzioni-tipo adottate dal
Ministero dell’interno su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

La disposizione che modifica il comma 8 dell’articolo 67, è finalizzata ad estendere gli effetti dei
divieti e delle decadenze previsti dai commi 1, 2 e 4 del citato articolo derivanti dall’applicazione di
misure di prevenzione nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non
definitiva, confermata in grado di appello, anche per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente
pubblico di cui all’articolo 640, comma 2, punto 1, c.p., e per quello di truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 640-bis c.p. A seguito di tale intervento,
conseguentemente, si applicano ai predetti soggetti le fattispecie ostative che impediscono il rilascio
della documentazione antimafia, delle comunicazioni antimafia di cui all’articolo 84 e delle verifiche
antimafia di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
Ed invero i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico di cui all’articolo 640 c.p., comma
2, punto 1, 640-bis e quello di sub-appalto di cui all’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.646,
nonostante siano nella prassi le attività delittuose poste in essere più frequentemente per ottenere il
controllo illecito degli appalti, non figurano, nel quadro normativo attuale, tra le ipotesi rilevanti al
fine del diniego del rilascio della documentazione antimafia. A tale lacuna pone rimedio la
disposizione in commento che modifica il comma 8 dell’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 (Codice antimafia).

Art. 27 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti). La disposizione mira ad inasprire il trattamento
sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di
subappalto. L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato
contravvenzionale in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella
prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.
Art. 28 (Monitoraggio dei cantieri). La disposizione è volta a garantire una maggiore circolarità delle
informazioni per un più puntuale monitoraggio dei cantieri. A tal fine viene ampliata la platea dei
destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri in una provincia, includendo il prefetto,
quale autorità di Governo che presiede il gruppo di accesso nei cantieri stessi.

Art. 29 (Disposizioni per migliorare la circolarità informativa). L’intervento è finalizzato a
consentire anche alle Autorità proponenti di richiedere la collaborazione dell’Unità di Informazione
Finanziaria (UIF) per ottenere le informazioni in possesso della predetta Unità, tra cui segnalazioni
di operazioni sospette e i dati in possesso delle omologhi organismi esteri, sui soggetti destinatari di
proposte di misure di prevenzione patrimoniali.
La disposizione, al comma 2, aggiorna l’obbligo di trasmissione delle sentenze di condanne
irrevocabili a pene detentive, già esistente per le cancellerie degli uffici giudiziari aggiungendovi
anche i provvedimenti ablativi o restrittivi. Tale aggiornamento consentirà una maggiore circolarità
delle informazioni anche al fine di un monitoraggio aggiornato dei soggetti meritevoli di indagini
patrimoniali.

rt. 30 (Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Con la
disposizione in esame viene individuato un “nuovo” istituto che consente di adottare interventi
straordinari nel caso in cui, all’esito dell’accesso, pur non rinvenendosi gli elementi concreti,
univoci e rilevanti per disporre lo scioglimento dell’ente locale, tuttavia siano stati riscontrate, in
relazione ad uno o più settori amministrativi, anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento
dell’attività dell’ente.

La proposta normativa prevede dunque che, qualora dalla relazione del Prefetto emergano, in
relazione ad uno o più settori amministrativi, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite o di eventi criminali tali da determinare un’alterazione delle procedure e da
compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, lo
stesso , al fine di far cessare le anomalie o illegalità riscontrate con l’accesso e di ricondurre alla
normalità l’attività amministrativa dell’ente, individua i prioritari interventi di risanamento indicando
gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi e fornisce ogni utile
supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici.

Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore
a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,
all’amministrazione inadempiente.

Art. 31 (Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai
sensi dell’art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La proposta mira ad attualizzare il valore, fermo all’anno 2007, dello stanziamento massimo per la
copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte, ai sensi dell’articolo 145 del TUEL n.
267/2000, dal personale sovraordinato presso le Commissioni governative deputate a gestire i comuni
e le province i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare.

In tal senso, si consideri che nell’ultimo decennio l’attività delle Commissioni straordinarie è
aumentata in modo esponenziale, in relazione al crescente numero di enti sciolti per infiltrazione, in
questo momento nel numero di 48, compresi i comuni di Vittoria e Lametia terme di notevole
dimensione. Pertanto, al fine di adeguare l’intervento all’evoluzione storica del fenomeno e per
garantire la qualità dell’azione amministrativa presso gli enti locali, si rende necessario incrementare,
fino a un massimo di cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, le apposite risorse
individuate dall’articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è previsto
l’utilizzo delle risorse che si rendono disponibili durante l’anno, relative alle assegnazioni a
qualunque titolo spettanti all’ente corrisposte dal Ministero dell’interno.

Art. 32 (Modifiche all’articolo 633 del Codice penale) la disposizione introduce, nei confronti dei
promotori ed organizzatori delle occupazioni, un’ipotesi aggravata del reato di invasione di terreni ed
edifici ex art. 633 c.p., con pena aumentata fino a 4 anni.

Art. 33 (Modifiche all’articolo 266 del Codice di procedura penale). Allo scopo di potenziare le
risorse investigative e ampliare le opzioni giudiziarie nei confronti delle “menti” – spesso speculative
od espressive di interessi occulti, di matrice non solo politico-ideologica ma anche criminale – delle
occupazioni abusive, vengono incrementati gli strumenti del contrasto con norme che consentono
anche il ricorso alle intercettazioni telefoniche.

Con il Titolo III, composto di due Capi, si introducono disposizioni per la funzionalità del Ministero
dell’interno con riferimento sia al disegno complessivo di riorganizzazione dell’Amministrazione
civile che a specifiche norme concernenti il personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e si prevedono interventi anch’essi volti a potenziare l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Nel dettaglio, il Capo I si
compone di quattro articoli, dal 34 al 37, che di seguito si illustrano:
Art. 34 (Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno).
La disposizione di cui all’articolo 33 si inserisce nel processo di razionalizzazione della Pubblica
Amministrazione, fondato su criteri di economicità e revisione della spesa, nel cui contesto sono state
previste anche riduzioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato e la conseguente
adozione dei regolamenti di riorganizzazione. La norma in esame presenta carattere di necessità e
urgenza in quanto il 31 dicembre del 2018 scadranno i termini per l’adozione, da parte del Ministero
dell’interno, del proprio regolamento di organizzazione.
Infatti, il decreto legge n. 95 del 2012 aveva previsto, all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), comma
10 e comma 11:
• la riduzione, entro il 31 dicembre 2012, degli uffici dirigenziali, pari alla misura del 20 per
cento, per quelli di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche, e per
il personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della complessiva spesa
relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
• l’adozione, entro sei mesi dall’assunzione dei provvedimenti di riduzione delle dotazioni
organiche, dei conseguenti provvedimenti di riorganizzazione, da attuare secondo principi di
concentrazione, riordino delle competenze;
• l’avvio di procedure di riassorbimento del personale in esubero cui provvedere mediante
pensionamento, mobilità, anche intercompartimentale o part-time, la cui compatibilità doveva
essere verificata attraverso la predisposizione da parte delle Amministrazioni, entro un
termine specificamente indicato (31 dicembre 2013), di un piano previsionale delle cessazioni
di personale in servizio, salvo, in caso contrario, la dichiarazione di esubero del dipendente ai
fini dall’avvio della procedura di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in deroga alla disciplina
generale, è stato sin da subito disposto dallo stesso articolo 2 del provvedimento di spending review,
che tali riduzioni dovessero essere applicate solamente all’esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province. Il suddetto termine è stato poi più volte differito in ragione della
necessità di garantire la piena funzionalità dell’Amministrazione, impegnata in delicate missioni,
come quella di tutela della sicurezza pubblica, senza soluzione di continuità rispetto alla sua
organizzazione amministrativa ed operativa. L’art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ha da ultimo fissato il
termine per l’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno al 31 dicembre
2018. Ad oggi, dunque, la prospettiva di riorganizzazione del Ministero dell’interno resta ancorata
all’adozione, entro il 31 dicembre 2018, del regolamento di riorganizzazione che renda effettivo
anche quanto previsto, nel frattempo, con il D.P.C.M. 22 maggio 2015, la cui efficacia continua a
rimanere sospesa proprio in attesa dell’adozione del citato provvedimento di riorganizzazione.

L’approssimarsi della scadenza per l’adozione della nuova organizzazione del Ministero dell’interno,
unitamente alla considerazione che occorre adottare, nell’immediato, meccanismi che consentano
comunque di mantenere la piena funzionalità dell’Amministrazione, da sempre impegnato sui temi
primari degli affari interni dello Stato, soprattutto in riferimento alla propria rete territoriale, rendono
necessario e urgente definire nuovi criteri in base ai quali coniugare tali esigenze, individuando
soluzioni, anche sotto il profilo organizzativo, che consentano di corrispondere pienamente e
concretamente all’assolvimento dei delicati compiti istituzionali, in un contesto assai delicato per la
contestuale presenza di minacce alla sicurezza, come quelle del terrorismo e della criminalità
organizzata, nonché per la necessità di gestire problematiche complesse come quelle legate al
fenomeno migratorio.

In particolare, la disposizione introduce, con il comma 1, lettere a) e b) nuovi criteri e modalità di
computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell’interno, calcolata la percentuale del 20 per
cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nella misura complessiva di ventinove posti di livello dirigenziale generale provvederà:
• alla riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell’ambito
degli uffici centrali del Ministero dell’interno di cui al vigente regolamento di organizzazione,
con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1,
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2015, n. 217. Ai fini del computo degli otto posti si terrà
conto della soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato
del Dipartimento della Pubblica sicurezza già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 2018, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che riscrivendo
taluni assetti organizzativi nell’ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha
anticipato, limitatamente alla suddetta struttura di livello dirigenziale generale, il più
complessivo processo di riorganizzazione cui il Ministero dell’interno dovrà provvedere entro
il 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13.
• alla soppressione di ventuno posti di prefetto fra quelli collocati a disposizione per specifiche
esigenze in base alla normativa vigente, con conseguentemente rideterminazione delle
quantificazioni e delle percentuali a tal fine autorizzate dalle disposizioni di cui all’articolo
237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che, per i prefetti, non
potranno eccedere il numero di due unità oltre quelli dei posti del ruolo organico), all’articolo
3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410 (che passano dal 15 al 5 per cento della dotazione organica) e
all’articolo 12, comma 2-bis del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (che per i prefetti
prevedrà il collocamento in disponibilità entro l’aliquota dell’1 per cento della dotazione
organica).

Il comma 2 dispone che restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti
aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché
del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’Amministrazione
civile dell’Interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2015, n. 217.
Con il comma 3, in considerazione della riduzione declinata dai precedenti commi, viene modificata
in senso riduttivo – da 17 a 14 unità – l’aliquota riservata, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell’ambito della dotazione
organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Il comma 4 mantiene fermo il termine del 31 dicembre 2018, per l’adozione da parte del Ministero
dell’interno del proprio regolamento di organizzazione, come già disciplinato dall’articolo 12, comma
1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2018, n. 13, convertito, in legge, con
modificazioni. E’ previsto inoltre che entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la predisposizione di un piano
previsionale delle cessazioni del personale in servizio, con conseguente riassorbimento, entro il
biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 .

Art. 35 (Norme in materia di pagamento di indennità accessorie delle Forze di polizia). La norma
consente il superamento del limite massimo di spesa per il trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, delle Forze di polizia, imposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017,
attuativo della riforma c.d. Madia di cui alla legge n. 124 del 2015. Infatti, pur a fronte di debita e
sufficiente copertura finanziaria, tale vincolo, presente nella vigente normativa, non autorizzerebbe il
pagamento delle predette indennità.

Art. 36 (Incremento richiami personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il
recente decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice di protezione civile”, accentua la centralità
del ruolo dei vigili del fuoco all’interno del Servizio nazionale di protezione civile, non solo riaffermando
la sua funzione di componente fondamentale di tale Servizio, ma disegnando un sistema fortemente
interconnesso tra strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, Enti locali ed organizzazioni di
volontariato che sia in grado di prevenire e contrastare i danni derivanti da eventi naturali o dall’attività
dell’uomo sull’intero territorio nazionale. Già in precedenza, il legislatore aveva inteso ampliare la sfera
di competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnando ad esso, con il decreto legislativo n.
177 del 2016, delicati compiti in materia di lotta attiva agli incendi di bosco.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, come è noto, per completare la propria capacità di risposta
operativa, ricorrono quotidianamente alle prestazioni della componente volontaria, sia richiamando in
servizio personale “discontinuo” per sopperire alla mancanza di personale di ruolo (esigenza fortemente
diminuita per effetto dei ripetuti interventi normativi di potenziamento d’organico e di riduzione delle
carenze esistenti, in parte realizzate mediante procedure di stabilizzazione del personale in parola) sia,
soprattutto, avvalendosi dell’attività dei distaccamenti volontari che operano, in maggior misura, in zone
del Paese di particolare fragilità ambientale (si pensi all’arco alpino e alla dorsale appenninica).
Con la presente disposizione si mira ad integrare l’attuale dotazione finanziaria, fissata dall’articolo 6-bis
del decreto-legge n. 113 del 2016 in euro 15.052.678 annui, dell’importo di euro 5,9 milioni per l’anno
2019 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2020.

Tali somme aggiuntive consentirebbero di effettuare ulteriori richiami annuali di personale “discontinuo”
(consistenti in periodi lavorativi di 14 giorni) nella misura di circa 3890 per l’anno 2019 e di circa 3300
per gli anni successivi).

Art. 37 (Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate)
La disposizione è volta a consentire la cristallizzazione nonché l’integrazione delle risorse finanziarie
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, destinandole espressamente alla revisione dei
ruoli delle Forze di polizia prevista in attuazione dell’articolo 8, commi 1, lettera a), n. 1), e 6, della
legge 7 agosto 2017, n. 124, e al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate
previsto in attuazione dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n.
244. L’intervento si rende necessario in quanto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri il 6 luglio 2018, attualmente all’esame delle Commissioni riunite I e IV della Camera dei
Deputati e del Senato (A.G. n. 35), contiene disposizioni di carattere prevalentemente tecnico ed
impiega poco più di 700.000 euro a regime delle risorse già disponibili di oltre 15 milioni di euro a
decorrere dal 2018. Il contenuto necessariamente circoscritto del predetto schema di decreto è stato
determinato dalla mancanza di una corrispondente delega per adottare disposizioni integrative e
correttive anche allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante il riordino dei ruoli
e delle carriere del personale delle Forze armate, previsto in attuazione dell’articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Con specifico riferimento al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, si
prevede che all’onere derivante per l’integrazione delle risorse della citata autorizzazione di spesa
quantificato in 5 milioni di euro strutturali decorrenti dal 2018, si provveda mediante l’utilizzo di
corrispondenti quote dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

L’intervento si rende, pertanto, necessario e urgente anche in relazione all’esigenza di confermare –
prima dell’approvazione in via definitiva del decreto legislativo correttivo per le sole Forze di polizia
previsto entro il prossimo 5 ottobre – l’intendimento del Governo ad attuare compiutamente la
revisione dei ruoli per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso i previsti
successivi provvedimenti “correttivi” ad entrambi i decreti legislativi nn. 94 e 95.

Il Capo II si compone, a sua volta, di tre articoli, dal 38 al 40, che di seguito si illustrano:
Art. 38 (Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati).
L’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che al momento del
conferimento dell’incarico, onde monitorare il numero massimo di tre gestioni aziendali che ciascun
professionista può assumere, l’amministratore giudiziario è tenuto a comunicare al tribunale gli
incarichi in corso anche se conferiti dall’Agenzia. Pertanto, sussistendo detto limite, il professionista
non potrà assumere ulteriori incarichi e sarà costretto a scegliere l’ente committente, Autorità
giudiziaria o Agenzia, per il quale svolgere l’incarico, con plausibile prevalenza della prima sulla
seconda per motivazioni di ordine economico.

Con la presente disposizione si vuole pertanto evitare una stasi gestionale originata dalla norma in
esame, consentendo al professionista di poter acquisire, se del caso, tre incarichi dall’autorità
giudiziaria, mantenendo le gestioni già in essere quale coadiutore dell’Agenzia. In questo modo, si
garantirebbe quella continuità gestionale che nell’ambito dell’amministrazione aziendale assicura,
oltre alla conoscenza della specifica realtà economico-produttiva, stabilità di piani e programmazioni.

La disposizione, al comma 2, modifica l’articolo 38, comma 3 del Codice antimafia. Più in
particolare, la suddetta modifica consente all’Agenzia di individuare il coadiutore – di cui l’ente si
avvale per la gestione dei beni confiscati fino all’emissione del provvedimento di destinazione –
anche tra soggetti diversi da quello nominato amministratore giudiziario dal tribunale; la disposizione
precisa, inoltre, che, se diverso dall’amministratore giudiziario, il soggetto individuato debba essere
comunque in possesso della specifica professionalità, rispettivamente, delineata ai commi 2 e 2-bis
dell’articolo 35.

Infine, la disposizione in esame, introduce alcune modifiche all’art. 48 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e, in particolare:
al comma 3, corregge un refuso contenuto nella disciplina in vigore, prodottosi nel corso dell’iter
parlamentare della L. 161/2017, a causa di un insufficiente coordinamento delle varie proposte di
legge da cui la riforma è scaturita: infatti, in una prima fase dell’iter la vigilanza sull’Agenzia veniva
attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, con conseguente modifica di tutti i richiami
all’autorità di vigilanza; nella versione definitiva, ripristinata la vigilanza in capo al Ministro
dell’interno, è stata omessa, verosimilmente per una svista, la modifica del comma indicato, che
contempla un’autorizzazione all’utilizzo da parte dell’Agenzia per finalità economiche dei beni
immobili confiscati mantenuti al patrimonio dello Stato. Di fatto, allo stato attuale, l’attribuzione di
tale competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri appare singolare e incoerente dal punto di
vista sistematico.

La disposizione di cui al comma 3, sub 2) estende alle città metropolitane il novero degli enti
territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati, con la precisazione che essi
confluiscono nel relativo patrimonio ‘indisponibile’, con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne
preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato.

La disposizione di cui comma 3, sub 3) supera l’attuale automaticità del trasferimento al Comune dei
beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all’articolo 74 del Testo unico in materia di
stupefacenti (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) per la
loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per
i riabilitati. La modifica tiene conto della circostanza che non tutti i beni confiscati per tale reato
possono prestarsi a tali usi e che gli enti coinvolti potrebbero comunque non essere in grado di
utilizzarli. L’emendamento subordina, perciò, in primo luogo, il trasferimento ai Comuni ad una loro
richiesta che, se avanzata, prevale su manifestazioni d’interesse formulate per altre finalità ed
introduce la possibilità di una richiesta, ai medesimi scopi, anche da parte delle Regioni. D’altra parte,
la riformulazione armonizza la disposizione con l’art. 129 T.U. Stupefacenti che prevede la possibilità
di utilizzo degli immobili confiscati, per i fini anzidetti, anche da parte di pubbliche Amministrazioni
diverse dai Comuni.

La disposizione di cui al comma 4 mira ad incentivare l’efficacia e l’efficienza dell’azione
dell’Agenzia attraverso la disponibilità di risorse aggiuntive a favore del personale; a questo scopo è
previsto un incremento dei fondi per la contrattazione integrativa grazie ad una quota non superiore
al 30% dei proventi, e comunque non oltre il 15% del trattamento accessorio in godimento al predetto
personale, definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze su proposta dell’Agenzia, derivante dall’utilizzo dei beni immobili confiscati utilizzati
dall’Agenzia per finalità economiche.

La lettera c) inserisce un comma aggiuntivo all’articolo 48, riconoscendo la possibilità per gli enti
territoriali di richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l’offerta sul loro
territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio
economico e/o sociale; ciò anche in considerazione delle periodiche cartolarizzazioni che investono
tale tipologia di immobili ed al fine di evitare che i beni confiscati destinati per tale finalità possano
essere alienati a privati, restando fermi i vincoli connessi alla qualificazione di tali immobili come
beni del patrimonio indisponibile.

La riformulazione del comma 5 ne riordina le previsioni secondo una più coerente sequenza
cronologica ed introduce talune novità, intese a favorire l’esito positivo della procedura di vendita,
superando le criticità finora riscontrate. In particolare, si tratta:
– della semplificazione degli obblighi di pubblicazione relativi all’avviso di vendita all’asta,
dovendosi ritenere sufficienti le pubblicazioni sui siti dell’Agenzia stessa e dell’agenzia del Demanio,
superando l’obbligo di pubblicazione pure sul sito della Prefettura, che rischia di costituire un
possibile fattore di ritardo e/o irregolarità della procedura concorsuale a fronte di ridotti vantaggi in
termini di pubblicità dell’asta;
– dell’ampliamento della platea dei possibili acquirenti, ora circoscritti a determinati enti pubblici,
associazioni di categoria e fondazioni bancarie. Viene invece prevista la possibilità di aggiudicazione,
semplicemente, al miglior offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti
controlli, allo scopo di assicurare che comunque il bene non torni, all’esito dell’asta, nella
disponibilità di ambienti mafiosi, anche attraverso prestanome. A tal fine viene anche previsto il
rilascio dell’informazione antimafia. L’ampliamento dei possibili beneficiari è reso necessario dal
fatto che ormai da alcuni anni si è notevolmente ridotta l’attività di investimento di alcuni dei soggetti
ora elencati al comma 5, registrandosi semmai un aumento delle campagne di vendita di beni
precedentemente acquisiti; d’altra parte, appare scarsamente plausibile che, come previsto dal comma
7, un ente territoriale impegni risorse finanziarie per l’acquisto di un bene di cui avrebbe potuto
chiedere la destinazione a titolo gratuito. Inoltre, i beni vendibili sono quelli per i quali sono fallite
tutte le altre opzioni di destinazione e quindi, per lo più, fabbricati diruti o in pessime condizioni o
con criticità urbanistiche ovvero terreni sperduti e difficilmente utilizzabili; per giunta,
frequentemente la confisca e, quindi, la vendita riguardano quote non totalitarie, anche minoritarie,
della proprietà;
– della previsione di una procedura di regolarizzazione dell’immobile nei frequenti casi di irregolarità
urbanistiche sanabili; infatti, allo stato, non è possibile per l’ANBSC applicare la deroga prevista per
le procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali ex articolo 46, comma 5, del DPR n.
380/2001, in base alla quale se l’immobile si trova nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, l’aggiudicatario può presentare domanda di permesso in sanatoria
entro centoventi giorni dal trasferimento del bene. Tale mancanza – che si intende colmare con una
previsione analoga al cennato art. 46 comma 5 – comporta che attualmente, in caso di sanabilità
dell’opera, l’onere di proporre la relativa istanza al Comune e, poi, di provvedere in concreto alla
sanatoria ricade sull’ANBSC prima della vendita, dunque in assenza della certezza della destinazione
dei beni interessati, con un onere obiettivamente ingente.

La riformulazione dei commi 6 e 7 amplia il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione
all’acquisto, ricomprendendovi anche determinati enti pubblici, associazioni di categoria e fondazioni
bancarie, chiarendo altresì le modalità per il suo esercizio, con l’intento di non protrarre ulteriormente
le procedure di vendita.

La lettera e) inserisce nell’articolo 48 il comma 7-ter, inteso a dettare una più compiuta disciplina per
dirimere le frequenti criticità in tema di destinazione dei beni confiscati indivisi.
La lettera f), nell’intento di dare maggiore concretezza all’autonomia riconosciuta dalla legge
all’Agenzia, attraverso la disponibilità di risorse certe e aggiuntive, prevede una specifica fonte di
entrata finalizzata a sostenere le esigenze di potenziamento dell’attività istituzionale (comma 10
dell’art. 48). Con riguardo a tale ulteriore forma di finanziamento del Fondo Unico Giustizia, viene
prevista una differente ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, tra i
Ministeri di interno e giustizia, a ciascuno dei quali viene attribuito il 40% di tali somme, mentre il
residuo 20% viene destinato all’Agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali.
La lettera g) introduce il comma 12-ter, che prevede la possibilità di destinare alla vendita ovvero di
assegnare gratuitamente, in questo caso con divieto di cessione per almeno 5 anni, ovvero infine di
distruggere i beni mobili confiscati, anche iscritti in pubblici registri, non utilizzabili dalla stessa
Agenzia o dagli altri enti indicati al comma 12, né dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
esigenze del soccorso pubblico.

La lettera h) dispone l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione dei beni rimasti invenduti
e mantenuti al patrimonio dello Stato, decorsi tre anni dall’inizio della relativa procedura,
coerentemente sia con i principi generali in materia contabile sia con quelli specifici che individuano
la missione istituzionale dell’Agenzia. Essa, infatti, non consiste nella mera gestione dei medesimi,
bensì nella restituzione alla collettività delle ricchezze sottratte dalla criminalità. Una lettura sistemica
del codice nel contesto dell’ordinamento conferma che la gestione del bene da parte dell’Agenzia è
prodromica all’obiettivo specifico della restituzione, posto che, altrimenti, non vi sarebbe alcun
motivo per porre tale gestione in capo ad un soggetto diverso da quello ordinariamente competente a
gestire tutti i beni che fanno parte del patrimonio dello Stato, quale l’Agenzia del demanio. Tale
interpretazione trova conferme anche nella relazione illustrativa della legge n. 50/2010, di
conversione del decreto-legge n. 4/2010, che chiarisce la “straordinarietà” dell’Agenzia quale organo
che, intervenendo nell’amministrazione di un bene prima rimessa all’A.G., può meglio
programmarne la successiva destinazione, altrimenti di competenza del Demanio.
E’ evidente che una tale funzionalità viene meno in presenza di beni di accertata ‘indestinabilità’,
rispetto ai quali il proseguimento della gestione da parte dell’Agenzia, non solo contrasta con la
mission di quest’ultima, appena cennata, ma finisce per distogliere dalla medesima le già limitate
risorse disponibili, nonostante lo Stato disponga dell’Agenzia del demanio con specifica competenza
nella gestione dei beni facenti parte del proprio patrimonio. Per di più, un eventuale mantenimento
della gestione di detti beni in capo all’Agenzia finirebbe per instaurare un confuso sistema nel quale
la gestione del patrimonio pubblico farebbe capo a due differenti agenzie a seconda del titolo di
acquisto della proprietà da parte dello Stato.

Art. 39 (Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia). La disposizione
interviene sull’articolo 110, comma 1, del Codice antimafia, con l’intento di migliorare la gestione
delle procedure operative e l’effettiva capacità di intervento dell’Agenzia. In particolare, si prevede
che L’Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4
sedi secondarie istituite con le modalità di cui all’articolo 112 del Codice antimafia nei limiti delle
risorse ordinarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia. Con il comma 2, in stretta e consequenziale
aderenza a quanto previsto dal precedente comma 1, viene attribuita al Comitato direttivo
dell’Agenzia la competenza ad istituire, in relazione a particolari esigenze, sedi secondarie, in numero
non superiore a 4, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata.

La disposizione, con il comma 3, interviene sull’articolo 113-bis del Codice antimafia, che reca
disposizioni in materia di organico dell’Agenzia. In particolare, con la lettera a) si provvede a limitare
a 100 – su un totale di 170 previste – le unità di personale da reclutare per il potenziamento
dell’organico dell’Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità, disponendosi, con la lettera b),
che le restanti 70 unità possano essere reclutate mediante procedure selettive pubbliche, con oneri a
carico dell’Agenzia, mentre per quanto riguarda la spesa “a regime” si provvede ai sensi dell’articolo
41 che detta disposizioni per la copertura finanziaria dei Titoli II e III del provvedimento. La
successiva lettera c) integra l’articolo 113-bis del Codice con un nuovo comma 4-bis, inteso ad
ovviare alla circostanza che – non essendo mai stata definita l’indennità di amministrazione
dell’Agenzia e attesa la rilevanza per il personale di tale voce retributiva, fissa e pensionabile – detta
lacuna normativa, ove non tempestivamente e adeguatamente colmata, con l’introduzione di una
specifica ed autonoma indennità di amministrazione per il personale di ruolo dell’Agenzia, in misura
pari a quella corrisposta al personale di pari qualifica del Ministero della giustizia – potrebbe minare
significativamente gli esiti dell’attività di reclutamento sin dalle procedure di inquadramento e
mobilità. A completare l’architettura dell’articolo 113-bis, sempre la lettera c) dell’articolo 30
inserisce un nuovo comma 4-ter, grazie al quale l’Agenzia può continuare ad avvalersi del contingente
di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo che l’art. 1, comma 291, della legge
205/2011 autorizza solo fino all’adeguamento della dotazione organica.
Art. 40 (Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni
abrogative). L’articolo reca disposizioni finanziarie, integrando l’articolo 118 del Codice antimafia.
La norma mira a risolvere la peculiare criticità indotta dalla circostanza che alcune norme di
spending review abbiano, negli anni scorsi, operato tagli lineari su alcuni capitoli di particolare
rilievo (formazione del personale, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, collaborazioni,
consulenze, missioni), prendendo a riferimento le somme in bilancio o le spese a carico di
determinati capitoli negli anni 2009/2011.

Benché l’Agenzia in quegli anni muovesse i suoi primi passi e nonostante il fatto che per un ente di
recente istituzione tale operazione dovesse tener conto dei costi di crescita e sviluppo, i tagli sono
stati applicati in maniera drastica, incidendo su capitoli che nell’anno di riferimento non esistevano o
su cui non era stata ancora appostata o spesa alcuna somma, con il risultato che, operando i tagli su
valori pari a zero, è stata cristallizzata per il futuro una possibilità di spesa nulla. Questa è, a tutt’oggi,
la capacità di spesa su quei capitoli, nonostante le norme impegnino o autorizzino l’Agenzia a svolgere
attività che su quei capitoli sarebbero finanziabili. Peculiare è poi la situazione di un ente che deve
preferenzialmente stabilire le sue sedi in beni confiscati ma al quale – pur disponendo di immobili
gratuitamente impiegabili e delle risorse necessarie per renderli funzionali allo scopo – è preclusa la
possibilità di provvedere agli occorrenti adeguamenti stante il limite di spesa fissato all’1% del valore
del bene sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie. L’esigenza è quella di
prevedere una disciplina derogatoria nel senso di consentire che, fino al terzo esercizio finanziario
successivo all’adeguamento della dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo
scadere di tale deroga, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici
per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.
Con i commi 2 e 3 si provvede all’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’art. 52 del Codice, resa necessaria
dall’introduzione nell’art. 48 dello medesimo Codice di un nuovo comma 7 ter che disciplina la
materia precedentemente disciplinata nei suddetti commi, mentre l’abrogazione del comma 291
dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 è consequenziale alle disposizioni recate dall’articolo 30, lett.
c), del provvedimento in esame.

Al Capo III si introduce l’articolo 41 recante disposizioni in materia di giustizia sportiva e regolare
svolgimento delle competizioni sportive………………..

l Capo IV (articoli 42 e 43), reca, infine, le disposizioni finali concernenti la copertura finanziaria
del provvedimento e la sua entrata in vigore.__

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