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Banda Ultralarga

Tim e non solo. Che cosa sta studiando Bruxelles per gli incumbent sugli investimenti in fibra

Tutti i dettagli sulla bozza di proposta della Commissione europea che riguarda gli investimenti in fibra degli incumbent Per le aziende telefoniche ex monopoliste l’Unione europea è pronta a concedere regole più soft se co-investono sulle reti di banda ultralarga insieme ad operatori rivali. Nella definizione (non definitiva) inserita nel nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche,…

Per le aziende telefoniche ex monopoliste l’Unione europea è pronta a concedere regole più soft se co-investono sulle reti di banda ultralarga insieme ad operatori rivali. Nella definizione (non definitiva) inserita nel nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, Commissione, Parlamento e Consiglio d’Europa hanno raggiunto un compromesso – svelato in anteprima da Reuters – che media tra la proposta più orientata alla deregulation della Commissione europea e la forte contrapposizione alle deroghe sostenuta dal Parlamento. Il documento finale sarà approvato nei prossimi giorni, secondo le indiscrezioni raccolte da Start Magazine.

Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche è una riforma a tutto campo per il settore europeo delle telecomunicazioni. Per quel che riguarda lo sviluppo delle reti di banda ultralarga, la Commissione aveva insistito su regole light per stimolare gli investimenti e far decollare il mercato dei servizi. Il Parlamento aveva però imposto l’alt sull’inclusione degli accordi di acquisto nelle tipologie di co-investimento ammesse, temendo un danno alla concorrenza perché tali accordi godrebbero di prezzi deregolati. Il nodo è stato sciolto grazie alla convergenza dei legislatori su una definizione di co-finanziamento che limita quali accordi di acquisto (purchase agreements) possono beneficiare della deregulation.

Il compromesso con le esigenze degli incumbent

Nella nuova definizione il co-investimento viene definito una “co-ownership di asset di rete o condivisione dei rischi di lungo termine tramite co-finanziamento o accordi di acquisto”. Questi accordi di acquisto non si devono fermare all’affitto di capacità di un operatore da un altro ma devono comportare l’acquisizione di “diritti specifici sulla capacità di carattere strutturale”. Se gli incumbent entrano in questi accordi di co-finanziamento e acquisto, i regolatori nazionali potranno prevedere una deregulation, nei limiti in cui questa non distorce la concorrenza di mercato.

“Se si sta tentando di finanziare un investimento rischioso, impegni d’acquisto di un certo tipo possono spostare il cursore in termini di abbattimento del rischio dell’investimento”, ha dichiarato una fonte vicina ai negoziati.

Che cosa dice il documento Ue

Ecco la modifica dell’articolo 74 sui co-investimenti nelle reti ad altissima capacità come si evince dal documento inviato dalla Presidenza di turno dell’Ue al Coreper visto in anteprima da Reuters e letto ora da Start Magazine (“Proposta per una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce lo European Electronic Communications Code – Preparazione per il trilogo informale”).

La bozza afferma che le imprese “che hanno un signficativo potere di mercato su uno o diversi mercati rilevanti” possono aprire la realizzazione delle nuove reti in fibra Fttc o Ftth al co-investimento, “per esempio offrendo co-ownership o risk sharing di lungo termine tramite il co-finanziamento o tramite accordi di acquisto, generando specifici diritti di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica”. A causa delle attuali incertezze riguardo ai ritmi di crescita della domanda di servizi su banda ultralarga e considerate le generali economie di scala, si legge ancora, “gli accordi di co-investimento offrono notevoli vantaggi in termini di messa a fattor comune dei costi e dei rischi, permettendo agli operatori di piccole dimensioni di investire in termini economicamente accessibili e in tal modo promuovendo una concorrenza sostenibile e di lungo termine anche nelle aree dove la concorrenza basata sul’infrastruttra potrebbe non essere efficiente”. I co-investimenti possono avere forme diverse, “inclusa la co-ownership di asset di rete o condivisione del rischio di lungo periodo tramite co-finanziamento o purchase agreements. In tale contesto, i purchase agreements che costituiscono co-investimento comportano l’acquisizione di diritti specifici sulla capacità di carattere strutturale e un grado di co-determinazione. Per contro, i meri accordi commerciali di accesso che sono limitati al noleggio di capacità non conferiscono tali diritti e di conseguenza non vanno considerati co-investimento”.

Quando un operatore con significativo potere di mercato fa un’offerta per co-investire in reti in fibra il regolatore nazionale può esentare questo operatore da altri obblighi della Direttiva sulle reti a banda ultralarga, se almeno un potenziale co-investitore è entrato in un accordo di co-investimento con l’operatore che ha “significativo potere di mercato” e se le offerte rispondono ai necessari criteri oltre che alla buona fede. In tal caso si dà luogo al “trattamento regolatorio differenziato delle nuove reti ad altissima capacità”, anche se tale deroga andrà valutata nel tempo con analisi di mercato per capire se la “vacanza regolatoria” non sta generando impatti negativi sulla concorrenza; in tal caso il regolatore nazionale può richiedere correttivi. “In particolare, quando ci sono molteplici mercati downstream che potrebbero non aver raggiunto lo stesso grado di concorrenza, i regolatori nazionali potrebbero richiedere specifici rimedi asimmetrici per promuovere una concorrenza efficace, per esempio, ma non è l’unico caso, nei mercati retail di nicchia, come i prodotti di comunicazione elettronica per utenti finali business”.

Per preservare la concorrenza i regolatori nazionali dovrebbero anche salvaguardare i diritti degli operatori che chiedono accesso alle reti (in rame o in fibra) ma non partecipano al co-investimento: “Questo dovrebbe essere ottenuto mantenendo gli attuali prodotti di accesso o – se gli elementi di rete legacy saranno eliminati – tramite l’imposizione di prodotti di accesso con funzionalità comparabile a quelli precedentemente a disposizione sull’infrastruttura legacy”, soggetti in entrambi i casi “ad appropriato meccanismo di adattamento” per non minare gli incentivi per i co-investitori.

Contenti tutti (o nessuno)

Le autorità europee insistono insomma sulla bontà di una formula che accontenta tutti: più certezza per gli incumbent che investono, un premio per i concorrenti che partecipano all’investimento e benefici anche per gli operatori alternativi che entrano nell’operazione di co-investimento. Reuters è più tagliente nel suo commento e parla di “carota” offerta alle grandi aziende telecom a fronte della “bastonata”, ovvero le regole che costringono gli ex monopoli di stato (Telecom Italia, Orange, Deutsche Telekom, ecc.) ad aprire le loro reti ai concorrenti a prezzi regolati. Tale accesso a prezzi controllati viene visto dagli incumbent come un ostacolo al congruo ritorno su ingenti investimenti nelle reti; l’anno scorso i Ceo di Deutsche Telekom, BT Group, Orange, Telefónica hanno firmato una lettera molto critica sul nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche affermando che, rispetto alla proposta soft della Commissione, la versione severa del Parlamento creava incertezza sul mercato e difficoltà per gli operatori che investono per costruire Gigabit Society europea; tanto vale restare con le regole di 15 anni fa.

Anche i concorrenti hanno fatto pressione sui legislatori dell’Ue: gruppi come Vodafone si sono opposti alla deregulation dei prezzi di accesso alla rete degli operatori storici e hanno criticato gli accordi per l’acquisto di capacità che si limitavano all’affitto e non prevedevano la comproprietà: un aiuto agli incumbent a investire senza remunerare i nuovi entranti. Per l’Ecta, che rappresenta telco alternative come Fastweb e TalkTalk, le misure per il co-investimento sono da respingere perché premiano i player dominanti e ostacolano la libera concorrenza.

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