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Decreto Cingolani, ecco le nuove regole sui consumi energetici

Riscaldamento, che cosa prevede il decreto del ministero della Transizione ecologica per limitare i consumi

Firmato il decreto per limitare i consumi, riscaldamenti accesi 15 giorni in meno e temperatura più bassa

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1 C.

Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.

Sono previste delle esenzioni, in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO

Il Ministro della Transizione Ecologica

DECRETA

Articolo 1

(Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas  naturale nella stagione invernale 2022-2023)

1. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di  esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto  previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto  attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

2. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la  data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per  le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è  consentito con i seguenti limiti:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

6) Zona F: nessuna limitazione.

3. La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli  adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza  ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non  siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino  esigenze tecnologiche o di produzione.

5. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti  casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e  assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle  attività;

b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti  esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la  produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la  temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il  funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di  gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna  con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura  ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio  continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il  raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle  ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti  rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie  rinnovabili.

6. Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente  severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare  l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al  medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di  quella consentita in via ordinaria.

7. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici  di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo  3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.

8. Al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto al comma 7, ENEA, entro 15 giorni  dall’entrata in vigore del presente decreto, pubblica un vademecum contenente le indicazioni  essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse  indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle  valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli  ambienti climatizzati.

9. Nel caso di edifici o unità immobiliari dotati di impianti termici, anche centralizzati, non  provvisti di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base  alla scelta dei gradi centigradi, la riduzione di temperatura di cui al comma 7 è effettuata sulla  base delle indicazioni fornite dall’ENEA in una apposita sezione del vademecum di cui al comma  8.

10. Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di  condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua  pubblicazione.

11. La riduzione disposta al comma 7 non si applica:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli  adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza  e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici,  limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o  degli ospiti;

b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze  diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per  i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di  temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze  legate alla specifica destinazione d’uso;

c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità  comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da  esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori  limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la  climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente  utilizzabile in altro modo;

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti  rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre  2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie  rinnovabili.

12. Fermo quanto previsto dal comma 11, lettera c), per la stagione invernale 2022-2023, per gli  impianti di cui al comma 7, non si applica il comma 5 dell’articolo 3 del DPR n.74/2013.

13. Per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le previsioni  del DPR n.74/2013, in particolare le sanzioni a carico del responsabile dell’impianto, del terzo  responsabile e del conduttore connesse con l’omesso controllo degli impianti di climatizzazione  di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Articolo 2

(Controlli)

1. I controlli relativi al rispetto del presente decreto sono eseguiti dall’autorità competente di cui al  punto 3 dell’allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in occasione delle ispezioni  effettuate ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 74/2013 o dalle autorità definite dalla corrispondente  legge regionale o delle province autonome, nel caso si sia usufruito della clausola di cedevolezza  di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli  organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

(Piano di emergenza)

1. All’allegato 2, paragrafo 4.2.3, al DM 18 dicembre 2019, la lettera D) è sostituita dalla seguente:

“D) Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari e/o variazione dei periodi di accensione  per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.”.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero  della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roberto Cingolani

 

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