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Licenziamenti, ecco la norma (e quanto costa) dopo i balletti del governo

Tutti i dettagli della nuova norma sui licenziamenti - dopo la retromarcia del governo rispetto all'impostazione approvata in consiglio dei ministri - prevista nel decreto Sostegni bis. Costo: 164 milioni di euro

 

Che cosa prevede la norma sul lavoro al centro dello scontro degli ultimi giorni sui licenziamenti?

Dopo polemiche al calor bianco, e una marcia indietro del governo, la norma è contenuta nell’articolo 40 del decreto ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’, il cosiddetto Sostegni bis pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Ecco il testo della misura, in cui non compare alcun riferimento alla cassa Covid e alla data del 28 agosto, come invece indicato la scorsa settimana in conferenza stampa dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando (Pd), alla presenza anche di Mario Draghi, dopo la riunione del consiglio dei ministri che aveva approvato la norma (ma evidentemente pochi, a parte Orlando, avevano contezza della disposizione anche se ricevuta via posta elettronica, come sottolineato oggi da Orlando).

I datori di lavoro privati “che a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021”.

Poi la parte sui licenziamenti: “Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge”.

L’ANALISI DI GIULIANO CAZZOLA

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