Come era prevedibile, complice anche la dichiarazione dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) che ha definito il Coronavirus una pandemia, le borse mondiali, nonostante il rimbalzo di ieri, stanno registrando una forte flessione. Non sono bastate le parole della Merkel e della Lagarde, ed anzi pare che quelle di quest’ultima abbiano addirittura accentuato la discesa, soprattutto per quanto riguarda la borsa italiana.
Tutti i titoli quotati sono scesi ma sono soprattutto quelli bancari che sono letteralmente precipitati. Oltre all’impropria comunicazione della Lagarde, la ragione del crollo delle borse mondiali di giovedì 12 marzo è per gran parte da iscrivere all’anticipazione degli effetti negativi che il Covid-19 sta già producendo sull’economia reale dei vari paesi e che si rifletteranno sui bilanci societari, le cui regole contabili ne amplificano le conseguenze, specie su quelli bancari.
Si era già fatto cenno qui su StartMag, agli effetti che il Covid-19 potrà avere sui bilanci delle banche ed in particolare delle Banche di credito cooperativo (Bcc) confluite nei due Gruppi bancari cooperativi (Gbc) di Iccrea Banca e Cassa centrale banca (Ccb).
Cerchiamo di verificare ora se, ed eventualmente perché, i principi contabili internazionali, ossia le regole contabili che disciplinano la redazione dei bilanci delle società quotate in borsa, amplificano gli esiti negativi di alcune poste di bilancio delle banche (così come delle Bcc) che poi si riflettono nel valore del rispettivo titolo azionario e che richiedono interventi correttivi regolamentari e/o di vigilanza.
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
A fine 2018 furono trattate, sempre qui su StartMag, le differenze fondamentali tra gli IAS/IFRS (principi contabili internazionali) e gli OIC (principi contabili nazionali).
Riprendendo quanto già enunciato, occorre ricordare che i principi contabili internazionali si rivolgono a soggetti diversi rispetto a quelli degli OIC e, nello specifico, hanno come destinatari gli investitori dei mercati finanziari, mentre i principi contabili nazionali, avendo come scopo quello di tutelare e misurare il patrimonio aziendale, si rivolgono principalmente agli investitori, ai finanziatori ed agli altri creditori sociali (nel caso di una banca, specie se di credito cooperativo, dovrebbero essere i depositanti e, in generale, i risparmiatori).
Oltre alla maggiore comparabilità dei bilanci delle società quotate in Paesi diversi rinvenibile con gli IAS/IFRS, l’aspetto di maggiore divergenza è, di conseguenza, costituito proprio dalle finalità e dai postulati che stanno alla base degli uni e degli altri principi contabili.
Infatti, mentre la prassi contabile del nostro Paese è incentrata sul “criterio del costo storico” e sul “principio della prudenza” (in base a tale principio non è quindi possibile iscrivere in bilancio utili che non siano stati realizzati), i principi contabili internazionali si basano su un approccio prospettico che deve evidenziare la capacità futura dell’azienda di produrre utili e dividendi. Non a caso, per questi ultimi, il postulato principale è sicuramente il fair value o “valore corrente”, ossia il criterio di valutazione di mercato in grado di misurare le capacità reddituali di un’impresa (bancaria o industriale). L’applicazione del fair value potrebbe, quindi, determinare la contabilizzazione di utili non realizzati, non ammessa, invece, in base al nostro postulato principale (il “principio di prudenza”).
Inoltre, nei principi contabili internazionali il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma” non viene mai abbandonato mentre nel nostro sistema contabile, pur essendo espressamente previsto dai principi contabili nazionali, in alcuni casi se ne deroga esplicitamente, come ad esempio nella contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario.
In definitiva, è evidente che, mentre i principi contabili nazionali basati sul costo e sulla prudenza sono poco influenzati dall’andamento ciclico dell’economia, gli IAS/IFRS tendono ad essere fortemente pro-ciclici, tanto che, puntualmente, ad ogni crisi economico-finanziaria, le Autorità sono costrette ad intervenire per sospenderne l’applicazione o, addirittura, per modificare taluni principi contabili, senza peraltro essere mai intervenute durante i cicli favorevoli per la riduzione dei maggiori effetti positivi (creando così una sorta di disparità di trattamento che tende a produrre bilanci sopravvalutati durante le congiunture favorevoli e bilanci non troppo sottovalutati nel corso di cicli fortemente negativi, con evidente incentivo ad investire in borsa; contrariamente alla realizzazione di riserve occulte che si annidano nei bilanci OIC durante i cicli espansivi e che, ovviamente, sono gradite ai creditori sociali ma non anche agli azionisti desiderosi di dividendi).
Non solo. Accade spesso che si è costretti ad intervenire pure sui vincoli normalmente richiesti alle società regolamentate e vigilate, come appena annunciato dall’Autorità di vigilanza europea (Eba, European banking authority) per fronteggiare l’emergenza virus, la quale ha previsto la non applicazione dei limiti richiesti per i requisiti patrimoniali e finanziari degli enti creditizi, intervento sul quale si ritornerà nel prosieguo.
Se quanto sopra espresso è corretto, chiunque è in grado di esprimere le proprie considerazioni circa la maggiore veridicità e correttezza di un bilancio redatto in base agli IAS/IFRS rispetto ad uno che segue le regole dell’OIC, seppure in alcuni casi, specie nell’ultimo anno, esse si siano ravvicinate notevolmente ai principi contabili internazionali (vds. OIC 11), e soprattutto circa la capacità di esprimere la sana e prudente gestione richiesta dall’Autorità di vigilanza nazionale alle banche, in particolare quelle non quotate in borsa e strutturate sotto forma di cooperative a mutualità prevalente (Bcc).
CORONAVIRUS, NPL E IAS/IFRS
La crisi innescata dal Coronavirus sta creando uno shock di liquidità alle aziende, in special modo quelle piccole e piccolissime, che non riescono ad onorare i propri debiti.
Le banche che hanno già deciso di concedere le moratorie sui finanziamenti, ossia di sospendere e/o allungare la durata di mutui e prestiti, dovranno procedere ad accantonamenti che deprimono il conto economico e nel contempo vedranno trasformarsi in NPL diverse posizioni che al 31 dicembre 2019 avevano considerato in bonis.
In questo contesto, come correttamente evidenziato anche dal presidente dell’Abi (Associazione bancaria italiana), Antonio Patuelli, gli obblighi posti dai principi contabili internazionali complicano ulteriormente il quadro; non a caso, oltre all’Abi, anche la Federazione bancaria europea (Fbe) ha richiesto maggiore flessibilità ad Eba e Banca centrale europea (Bce).
In effetti, in base allo IAS 10, nei bilanci al 31 dicembre 2019, illustrando la natura dell’evento, dovrà essere inserita un’adeguata disclosure sugli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio che richiederà una stima sui nuovi potenziali effetti.
Secondo lo IAS 1, sempre sul bilancio dello scorso esercizio, è richiesta un’informativa contenente assunzioni riguardanti il futuro e sulle potenziali stime caratterizzate da incertezze alla data di bilancio che comportano un rischio significativo di modifica dei valori nell’esercizio successivo.
Seppure l’esito complessivo si tradurrà in un ulteriore aggravio di costi per le banche a favore di grandi società di consulenza che si staranno già adoperando per fornire tutte le stime ed informazioni prospettiche richieste dai citati decreti, quello che preoccupa maggiormente sono gli effetti del nuovo IFRS9, che rappresenta la massima espressione del fair value.
Sintetizzando al massimo, in base a tale principio contabile, le banche sono obbligate ad accantonare preventivamente somme di denaro (che avranno impatto a conto economico o nello stato patrimoniale a seconda di alcune verifiche e valutazioni preliminari) sui crediti erogati alla clientela.
Ora è evidente che in un’analisi prospettica di valutazione del credito, l’aver concesso una moratoria ad un cliente comporterà il passaggio allo stato forborne performing o non performing (ossia passaggio automatico da stage 1 a stage 2 per i bonis o automaticamente maggior permanenza nello stage 3 che identifica i NPL) imponendo quindi maggiori accantonamenti. Va evidenziato, inoltre, che per le posizioni già in stage 3 eventuali nuove erogazioni concesse per far fronte all’emergenza creata dal Covid-19 potrebbero comportare assorbimenti patrimoniali rilevanti.
Affinché l’Eba possa vedere realizzata la propria aspettativa di utilizzare la deroga concessa sui limiti di patrimonio e di liquidità per continuare ad erogare credito all’economia reale (e non per aumentare dividendi agli azionisti e bonus ai manager), bisognerà inibire i passaggi di stage e i conseguenti effetti degli accantonamenti richiesti dall’IFRS9 e non applicare le modalità di calcolo per gli sconfinamenti oltre i 90 e 180 giorni alla Centrale dei rischi.
Si aggiunga, infine, che la penalizzazione fiscale sugli accantonamenti richiesti dall’IFRS9 dovrebbe essere temporaneamente eliminata o sospesa.
Inutile dire che parte dei problemi evidenziati sopra e che necessitano di una pronta soluzione non avrebbero caratterizzato i bilanci delle banche che adottano i principi contabili nazionali.
IL COMUNICATO DELL’EBA
Fortunatamente, contrariamente all’infelice comunicazione del presidente della Bce, l’Eba ha ben compreso i rischi di questa emergenza sanitaria ed ha annunciato che, insieme alle Autorità nazionali competenti (le banche centrali nazionali) e alla Bce, (a) sta coordinando uno sforzo congiunto per alleviare l’onere operativo immediato delle banche, (b) raccomanda alle Autorità nazionali competenti di sfruttare appieno, se del caso, la flessibilità integrata nel quadro normativo a sostegno del settore bancario e, attraverso Andrea Enria, capo della Vigilanza europea, (c) ha dichiarato che “le banche devono essere poste nella posizione di continuare a finanziare le famiglie e le aziende alle prese con temporanee difficoltà”.
Inoltre, l’Eba valuterà di riprogrammare le ispezioni e di rinviare le scadenze fissate per rimediare a mancanze riscontrate in passato, inclusi i prestiti in sofferenza. In particolare, verranno rinviati al 2021 gli stress test delle banche e i criteri di vigilanza saranno meno rigidi per garantire, così come ha sottolineato la Lagarde, “flessibilità operativa così da adempiere al proprio ruolo nei finanziamenti all’economia reale nel momento in cui emergono gli effetti economici del coronavirus”.
Potrebbe anche essere offerto alle banche un certo margine di manovra nelle segnalazioni di vigilanza, senza ovviamente mettere a rischio le informazioni necessarie per monitorare da vicino la situazione finanziaria e prudenziale delle banche.
Oltre al riconoscimento per il lavoro fatto dalle banche europee per il miglioramento dei propri attivi di bilancio (il riferimento a quelle italiane per il lavoro fatto sui NPL, seppur non espressamente citate, è evidente), l’aspetto contenuto nella comunicazione dell’Eba che probabilmente merita maggiore attenzione è la collaborazione richiesta alle Autorità di vigilanza nazionali perché collaborino con le banche affinché queste mantengano il loro sostegno ai settori delle famiglie e delle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), e garantiscono che le esigenze di base dei loro clienti siano soddisfatte.
Per chi si occupa di vigilanza unica, ha sorpreso molto positivamente il richiamo alle famiglie e alle PMI.
EBA E BCC
Premesso che chi scrive ha già rilevato in più occasioni sia gli effetti paradossali di considerare Significant le Bcc per il solo fatto di aver dovuto obbligatoriamente aderire ad un Gbc di dimensioni rilevanti, sia l’incoerenza per le stesse di dover applicare i principi contabili internazionali — obbligo che peraltro è stato giustamente rimosso dal precedente governo gialloverde, in aderenza a quanto da sempre previsto in tutti i principali paesi dell’Ue per le banche non quotate ma che non ha trovato attuazione nelle Bcc per la probabile contrarietà dell’Autorità di vigilanza e per la stessa classificazione di banche Significant — quello che ora rileva capire è come impattano sulle Bcc le raccomandazioni emanate dall’Eba.
Più specificatamente occorre chiedersi se la raccomandazione alle Autorità di vigilanza nazionali affinché collaborino con le banche che devono sostenere famiglie e PMI vale anche per le Bcc aderenti ai Gbc che, essendo considerate Significant sono vigilate direttamente dalla Bce oppure questo supporto alle Bcc deve essere fornito dalla Banca d’Italia.
La questione non è di poco conto e potrebbe amplificare ulteriormente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, gli effetti nefasti di considerare Significant banche che per definizione, statuto, storia e attitudine operano con famiglie e PMI, ossia le Bcc.
In ogni caso, il solo dubbio dovrebbe convincere anche coloro che non hanno ancora ben compreso (o fanno finta di non aver compreso) le follie imposte dalla riforma Renzi ad attivarsi celermente per apportare modifiche normative che riconducano a Less Significant le Bcc che hanno aderito ai due gruppi Iccrea e Ccb.