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Referendum, perché la vittoria del No sarebbe una sciagura

Se dovesse prevalere il partito del No, la finestra di riforma - come già avvenuto in altre occasioni: si pensi al referendum sul nucleare - si chiuderebbe in modo definitivo. Con quale svantaggio per l’Italia è fin troppo facile prevedere. L'analisi di Polillo

Che i Pubblici ministeri (PM) facciano parte del Deep State (Stato profondo) è tesi che difficilmente può essere contestata. Anzi, sotto un certo profilo, ne sono l’essenza più marcata, senza per questo voler dare al concetto quel retrogusto complottista che ha caratterizzato il dibattito negli Stati Uniti. Fanno, infatti, parte di un apparato che è alla testa dell’azione di contrasto contro la criminalità, grande o piccola che sia, al fine di garantire il rispetto del principio di legalità.

Il loro compito principale, come è stato detto più volte, non è perseguire l’imputato di turno, ma combattere il crimine. Vale a dire raccogliere le prove della sua esistenza e quindi sottoporle al vaglio di un giudice all’uopo dedicato. Nel processo inquisitorio, quindi, la loro funzione ricorda da vicino quella di alcuni ordini monastici (anche la magistratura è un ordine) il cui compito, nel lontano medioevo, era quello di scovare l’eresia, e solo dopo sottoporre l’eretico ai tribunali della Santa inquisizione. Trattandosi, allora, di una questione di fede era ammesso ogni mezzo – compresa la tortura – per raggiungere l’obiettivo della difesa di un bene supremo, quali erano i principi religiosi, allora dominanti.

Come si sa, Giordano Bruno e Galileo Galilei pagarono duramente il prezzo della loro indipendenza. Atto di superbia, per non dire di peggio, di fronte al magistero della Chiesa. E poiché una simile organizzazione faceva il gioco dei potenti, ecco allora il diffondersi dello stesso metodo. Questa volta non in difesa della dottrina della Chiesa, ma degli interessi blasonati della Corona: dalla Spagna al Portogallo o alla stessa Germania. Altra analogia con il passato la contiguità che allora esisteva tra l’inquisitore, che aveva il compito di raccogliere le prove, e l’autorità ecclesiastica, in genere il vescovo, chiamato ad esprimere il giudizio finale. Entrambi portatori di una cultura condivisa che li rendeva complementari.

Trasportiamo il tutto nell’epoca moderna ed allora sarà possibile notare le analogie nel rapporto che intercorre tra il giudice ed il PM. Entrambi impegnati nella ricerca della stessa verità, con il difensore dell’imputato inevitabilmente relegato in una posizione di minorità. Nel sistema inquisitorio infatti il giudice, che sovrintende al processo non può essere “terzo”, come prescrive l’articolo 111 della Costituzione. Ma essere elemento attivo nella ricerca delle prove, in una costante sovrapposizione con l’attività del PM. Perché entrambi – questa la giustificazione – sono portatori di un’identica “cultura della giurisdizione”. Termine alquanto indefinito nel suo contenuti effettivi, ma in grado di evocare l’esistenza di un unicum da preservare.

I sostenitori di questa tesi non si rendono conto delle relative implicazioni. È la stessa esistenza di quella presunta comune cultura ad impedire che accusa e difesa, nel corso dello svolgimento del processo, possano essere in una posizione paritaria. Al contrario il difensore sarà sempre il figlio di un Dio minore, in quanto non partecipe dei valori comuni che legano giudice e PM. Che non hanno bisogno di andare al bar insieme per essere sodali. Perché questa solidarietà esiste a prescindere, in quanto riflesso di un comune sentire, che si rinnova continuamente nell’essere partecipi di una stessa organizzazione.

La relativa struttura, a differenza di qualsiasi altra organizzazione pubblica, presenta, infatti, tratti di opacità, che non trovano riscontro in altri casi. In un unico organo di vertice – il CSM – si concentrano tutti i poteri. È il CSM che incide sulla progressione di carriera del singolo magistrato. Che assegna gli incarichi più prestigiosi. Che è infine titolare dell’azione disciplinare. Da un lato il potere di decidere sull’organizzazione interna della magistratura, dall’altro una giustizia domestica – una forma particolare di audichia – che, come sempre capita in questi frangenti, è solo una foglia di fico. In grado di dar luogo a qualsiasi manipolazione.

Non si tiri, pertanto, in ballo il Capo dello Stato, come supremo organo di garanzia. Sergio Mattarella, giurista insigne nonché ex membro della Corte costituzionale, quindi perfettamente consapevole dell’importanza del suo ruolo, negli 11 anni del suo mandato, ha presieduto il CSM solo una volta. Per prassi consolidata, quest’organo è stato sempre presieduto da un vice-presidente: eletto tra i membri non togati. In generale esponenti non di primissimo piano appartenenti ai diversi partiti politici. In genere destinati ad essere fagocitati dal peso e dalla forza della magistratura organizzata. I controllati che controllano i controllori.

Da questo punto di vista, fa certamente impressione leggere accanto a qualsiasi membro togato del CSM la corrente di appartenenza, nemmeno si trattasse di un vero e proprio partito politico. Ed ecco allora la ripartizione dei relativi “seggi” secondo quanto pubblicato da diversi giornali: 7 Magistratura indipendente (destra); 7 Area (sinistra); 4 Unità per la Costituzione (centro); 2 Indipendenti. (Copyright: il Sole 13/3/26). Il CSM, quindi, come un parlamentino in sedicesimi. Ma con una grande differenza. In questo caso il “vincolo di mandato” non è vietato da alcuna norma. A differenza dell’articolo 67 della Costituzione che vale per la Camera dei deputati e per il Senato.

Ecco allora la ragione più profonda di quella mancanza di trasparenza, che annulla ogni senso di responsabilità. Che spinge il singolo, coperto dalla forza della corrente di appartenenza, a comportarsi come meglio ritiene. Senza alcun timore per le conseguenze del proprio agire. Un potere così esteso, non esiste in nessuna altra parte dell’Amministrazione dello Stato. Unica eccezione, fino a qualche anno fa, il Governatore della Banca d’Italia, inamovibile e dotato di un incarico a vita. Poi, considerata l’anomalia di una simile situazione, con legge si provvide a delimitarne a 5 anni la durata. Cosa che si è ripetuta nei confronti del Segretario Generale della Camera dei deputati e del Senato.

Questa complessa architettura del potere non è compatibile con la logica di quel “giusto processo” che è normato dall’attuale articolo 111 della nostra Costituzione. Al quale si può dare logica attuazione solo abbandonando il modello inquisitorio, lontano erede dell’Inquisizione medievale, come già detto, e figlio più recente del fascistissimo Codice Rocco. Per giungere ad una netta distinzione tra la funzione giudicante e quella requirente e ritornare un po’ a quel diritto romano, che, ancora oggi, rappresenta il fondamento giuridico dell’organizzazione dei principali Paesi occidentali.

La differenza è netta. Significa giocare la carta della trasparenza, possibile solo liberando, su un piano di parità, il rapporto tra accusa e difesa di fronte ad un arbitro neutrale. Il giudice terzo. Come avviene in qualsiasi sport con squadre antagoniste. Distinzione che, a sua volta, comporta l’esistenza di due CSM, in grado di organizzare il lavoro di ciascuna compagine. Lasciando invece all’Alta corte disciplinare, il compito di giudicare l’operato di entrambi: sia che si tratti di giudici o di PM. Rompendo quel grumo organico, che finora ha reso tutto insondabile.

Ovviamente il profilo tracciato dalla riforma costituzionale non rappresenta il migliore dei mondi possibili. È solo l’inizio di un processo. Il primo passo di una lunga marcia nell’immobilismo che ha caratterizzato l’esistenza di un settore così rilevante: essenziale per misurare il grado di civiltà giuridica di un singolo Paese. Se dovesse prevalere il partito del NO, questa finestra come già avvenuto in altre occasioni – si pensi al referendum sul nucleare – si chiuderebbe in modo definitivo. Con quale svantaggio per l’Italia è fin troppo facile prevedere.

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