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Quando il viaggio diventa un incubo. Le multe di Agcm a eDreams

Secondo l'Agcm, l'agenzia di viaggi online eDreams avrebbe utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative per descrivere ai propri clienti "i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime" e "per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza nel programma". E non solo. Tutti i dettagli.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che hanno come comune denominatore il fatto di “causare persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns”.

PER AGCM DA eDREAMS “PROSPETTAZIONI INGANNEVOLI E STRATEGIE MANIPOLATIVE”

L’Autorità ha accertato che le società, “nell’offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente”.

INFORMAZIONI AMBIGUE SUI VANTAGGI

Nel dettaglio, viene sottolineato dall’Agcm, eDreams ha presentato l’offerta di Prime “fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui vantaggi dell’abbonamento, sfruttando tecniche di time pressure e di artificial scarsity, in modo da far affrettare la scelta d’acquisto e guidare il consumatore nell’adesione a Prime”.

Inoltre, fa presente sempre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “è stata prospettata in modo ingannevole l’effettiva entità degli sconti derivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo poco trasparente l’esistenza di differenziazioni di prezzo, in funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti metasearch) ad eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime”.

LA VERSIONE PIÙ COSTOSA PRESELEZIONATA DI DEFAULT

La libera scelta del consumatore è “risultata compromessa anche perché eDreams ha preselezionato la versione più costosa dell’abbonamento, ossia Prime Plus, e perché gli utenti non in possesso dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita previsto dal servizio, dopo essere stati indotti ad aderire a tale prova, sono stati sottoposti a un addebito immediato del prezzo dell’abbonamento annuale, senza una adeguata comunicazione preventiva”.

LE CONCLUSIONI DI AGCM

Queste condotte per l’Autorità italiana configurano “una pratica che presenta profili di ingannevolezza e di aggressività”, e perciò “integrano violazioni degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera g), 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo e hanno comportato l’irrogazione di una sanzione pari a sei milioni di euro”.

L’Autorità ha inoltre accertato che le società “hanno ostacolato l’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, sia prima della scadenza del periodo di prova sia durante la vigenza dell’abbonamento Prime, attraverso strategie di trattenimento attuate anche tramite il servizio clienti. Questa seconda pratica configura una pratica commerciale aggressiva, in violazione del Codice del consumo e ha portato a una ulteriore sanzione pari a tre milioni di euro”.

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