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Vaccini Covid Avvocato Chat-bot

Vaccini Covid anticostituzionali? Il Consiglio di Giustizia Amministrativa borbotta

La lettera dell’avv. Antonio de Grazia

 

Gentile direttore,

la pandemia è finita, la pandemia non finirà mai. In autunno altre restrizioni e dosi e booster di vaccino. I virologi star, accantonati dai mass media a causa della guerra in Ucraina, si vendicano e rialzano la testa: e fanno molte congetture, e quasi tutte animate da pessimismo sanitario.

L’Italiano medio deve sempre essere terrorizzato, posto in una condizione di emergenza acritica. Ma vi è un Giudice a Berlino, anzi a Palermo: il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ben 49 pagine dell’ordinanza n. 351, pubblicata il 22 marzo 2022, ha detto una parola forse definitiva sui vaccini anti-Sars-Cov-2.

La vicenda è stata esaminata con un approccio duplice e pragmatico: da una parte con la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di vaccino come trattamento sanitario obbligatorio; dall’altra, con l’analisi dei dati ufficiali dell’EMA e dell’AIFA. Il ricorso era stato presentato da un tirocinante in medicina, al quale – benché guarito ma non vaccinato – era preclusa la frequentazione universitaria.

In primo grado, e in sede cautelare, il Tribunale Amministrativo di Palermo aveva rigettato il ricorso. Il tirocinante non si arrendeva, ed impugnava in appello l’ordinanza. Con molta prudenza, il CGA disponeva in data 17 gennaio 2022 una istruttoria, affidata ad un Collegio composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e dal Direttore della Direzione Generale di Prevenzione Sanitaria.

La Relazione Istruttoria veniva depositata il 25 febbraio 2022 e, all’udienza camerale del 16 marzo 2022, venivano richiesti alcuni chiarimenti al dott. Giovanni Leonardi e al Prof. Franco Locatelli. Così in motivazione: “La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l’interesse della collettività.

In particolare, la Corte ha precisato che… la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 alle seguenti condizioni: – se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; – se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”; – e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria”.

Il CGA ritiene che il primo parametro sia rispettato, perché “la vaccinazione comporta il duplice beneficio di prevenire forme gravi di infezione… e diminuire la pressione sulle strutture sanitarie”. Poi il CGA esamina il “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti- Covid-19”. Da detto Report ufficiale risultano ben 117.920 segnalazioni di sospetti eventi avversi su un totale di dosi pari a 108.530.987.

Ma è la comparazione con gli altri vaccini obbligatori ad essere assai sfavorevole: su 100.000 dosi somministrate, i vaccini anti-Sars-Cov-2 hanno 109 segnalazioni di eventi avversi, di cui 17,6 riguardano eventi gravi; mentre gli altri vaccini obbligatori hanno un tasso di segnalazione di soli 17,9 eventi avversi su 100.000 dosi somministrate, di cui 1,9 di eventi avversi gravi: “…la raccolta dei dati che emergono dalla consultazione della banca dati europea (EudraVigilance, facilmente accessibile attraverso il sito AIFA) permette di rilevare che a fine gennaio 2022 risultavano somministrate in ambito EU/EEA 570 milioni di dosi (ciclo completo e booster) del vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech), in relazione al quale risultano acquisite 582.074 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 7.023 con esito fatale; quanto al vaccino Vaxzevria (AstraZeneca), a fronte di 69 milioni di dosi si registravano 244.603 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 1447 con esito fatale; quanto al vaccino Spikevax (Moderna), a fronte di 139 milioni di dosi risultavano segnalati 150.807 eventi avversi, dei quali 834 con esito fatale; quanto al Covid-19 Vaccine Janssen, a fronte di 19 milioni di dosi risultavano 40.766 segnalazioni, delle quali 279 con esito fatale”.

“…le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati; ma il criterio posto dalla Corte Costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini “sacrificabili”)”.

Il CGA ritiene, poi, che vi siano dubbi “circa l’adeguatezza del sistema di monitoraggio” della farmacovigilanza post-vaccino. Inoltre, la Corte censura il fatto che non vi sia un adeguato “triage” pre-vaccinale, e poi osserva: “Appare particolarmente critica la circostanza che non è previsto, prima della somministrazione del vaccino, nemmeno un tampone Covid, che potrebbe evidenziare una condizione di infezione in atto, che evidentemente sconsiglia la somministrazione del vaccino, avuto riguardo al rischio di reazione anomala del sistema immunitario”.

“Ulteriori profili di criticità emergono dalla normativa in ordine al consenso informato…, in considerazione del fatto che non viene espressamente esclusa la raccolta del consenso anche nell’ipotesi di un trattamento sanitario obbligatorio. Come confermato in sede istruttoria, in conformità alla normativa in questione, al momento dell’anamnesi pre-vaccinale viene raccolto il consenso informato. L’Organismo incaricato dell’istruttoria sottolinea che, nel caso di vaccinazione obbligatoria, il consenso andrebbe inteso quale presa visione da parte del cittadino delle informazioni fornite. Ma tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto, da un punto di vista letterale, logico e giuridico, il consenso viene espresso a valle di una libera autodeterminazione volitiva, inconciliabile con l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge”.

E così nelle conclusioni, sollevando differenti questioni di legittimità costituzionale della normativa in materia di obbligo vaccinale, il CGA osserva: “…per tutte le ragioni sopra diffusamente esposte, (in disparte la controversa adeguatezza del sistema di monitoraggio, prevalentemente imperniato alla farmacovigilanza passiva) …i parametri costituzionali per valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale, come fissati dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non sembrano rispettati, in quanto non vi è prova di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli, non vi è prova di totale assenza di rischio o di rischio entro un normale margine di tollerabilità, e non vi è prova che – in carenza di efficacia durevole del vaccino – un numero indeterminato di dosi, peraltro ravvicinate nel tempo, non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci, danneggiando la salute; non sono state adottate “misure di mitigazione” e “misure di precauzione” ad accompagnamento dell’obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale, e adeguata farmacovigilanza post-vaccinazione, con il rischio che in nome della vaccinazione di massa risulti sbiadita la considerazione della singola persona umana, che andrebbe invece sostenuta e rassicurata, tanto più quanto riluttante alla vaccinazione, con approfondite anamnesi e informazioni, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale”.

“…l’attuale previsione dell’obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 presenta profili di criticità, con riferimento alla percentuale di eventi avversi e fatali (ben superiore alla media degli altri vaccini, obbligatori e non), che peraltro allo Stato non sembrano oggetto di prevenzione (attraverso un sistematico coinvolgimento dei medici di base e l’esecuzione di test diagnostici pre- vaccinali)”.

“il sistema di raccolta del consenso informato risulta irrazionale laddove richieda una manifestazione di volontà per la quale non vi è spazio in capo a chi subisce la compressione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, a fronte di un dovere giuridico ineludibile”.

Reazioni? Un silenzio gravido di responsabilità e di imprudenza…

Così è, se vi pare.

Un caro saluto.

Avv. Antonio de Grazia

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