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Pnrr

Come sarà la struttura ad hoc per il Recovery Fund. Bozza decreto Pnrr

Che cosa prevede la bozza del decreto del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), tutti i dettagli anche sul trattamento economico in deroga per il personale che farà parte della struttura ad hoc voluta dal presidente del Consiglio

“Il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la struttura è corrisposto, in deroga alla vigente disciplina in materia, dal Direttore amministrativo, che è il datore di lavoro del personale della Struttura, previa valutazione dello stesso sull’attività svolta”, è quanto si legge nella bozza di decreto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Ecco il testo integrale della bozza del decreto del Pnrr:

Bozza Decreto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ART…

1. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), previo parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti Commissioni parlamentari, è adottato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea. I pareri sono resi entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall’acquisizione dei pareri. Il parere favorevole della Conferenza equivale all’approvazione di tutte le scelte progettuali e decisioni amministrative ivi contenute, inclusa l’eventuale localizzazione delle opere oggetto degli interventi contenuti nel PNRR. Ove in sede di approvazione del Piano siano richieste modifiche sostanziale, il Consiglio dei ministri ne prende atto con nuova deliberazione assunta in esito al medesimo procedimento di cui al presente comma, in tal caso i pareri sono resi nel termine di 10 giorni dalla richiesta.

2. Nell’ambito del CIAE è istituito un Comitato esecutivo, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico, con compiti di coordinamento, vigilanza e supervisione sull’attuazione delle attività relative al PNRR ed è individuato il Ministro per gli affari europei, di intesa con il Ministro degli affari esteri e delle cooperazione internazionale per quanto di competenza di quest’ultimo, quale referente con la Commissione Europea per fornire i necessari aggiornamenti sulle medesime attività. Il Comitato, può delegare a uno dei propri componenti, senza formalità, lo svolgimento di specifiche attività. Esso in particolare:

a) aggiorna periodicamente il CIAE sull’attuazione del PNRR, incluso lo stato di implementazione delle riforme;

b) sottopone al CIAE le questioni di maggior rilievo, tra cui le modifiche sostanziali dei progetti, nonché particolari difficoltà nell’esecuzione degli stessi;

c) riferisce periodicamente alle Camere, trasmettendo, con cadenza trimestrale, la relazione di cui al comma 19;

d) indirizza e coordina l’attività dei Responsabili di missione di cui al comma 4, i quali sono tenuti a conformare la propria attività alle indicazioni del Comitato, al quale riferiscono periodicamente, e comunque almeno mensilmente;

e) esamina ogni questione formulata dai singoli Ministri in relazione alla attuazione del PNRR, con facoltà di invitarli alle riunioni per quanto di competenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo, è costituita una struttura di missione, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il sostegno ai Responsabili di missione nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi14 e 15, nonché per l’assistenza tecnica ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo di cui al comma 2, sono nominati, anche nell’ambito di società a partecipazione pubblica, i Responsabili di missione, i quali dirigono la struttura di cui al comma 3, vigilano e controllano l’attuazione dei progetti e delle opere necessarie per l’attuazione del PNRR, anche mediante l’esercizio dei poteri di cui al comma 15. L’individuazione dei Responsabili di missione tiene conto degli ambiti materiali interessati dal PNRR. I Responsabili di missione sono scelti tra persone dotate di comprovata capacità manageriale, di elevata professionalità e qualificata pluriennale esperienza.

5. La Conferenza dei Responsabili di missione definisce e coordina le attività della struttura per gli aspetti comuni a tutte le missioni. Nell’ambito della Conferenza è nominato, ai sensi del comma 4, un Coordinatore

che sovrintende allo svolgimento delle attività che richiedono un intervento collegiale. La gestione amministrativa e operativa della struttura è affidata a un direttore amministrativo, il quale è tenuto a conformare la propria attività agli indirizzi della Conferenza e dei singoli Responsabili di missione. Il direttore amministrativo redige, con frequenza semestrale e sulla base dei dati e delle evidenze del sistema di cui all’articolo 184, comma 7, [del ddl Bilancio]il rapporto sullo stato di avanzamento del PNRR contene nte le richieste di rimborso da trasmettere alla Commissione europea. La struttura, in deroga all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dura fino al completamento del PNRR.

6. Alla struttura di missione è attribuito un contingente di personale, anche di livello dirigenziale nei limiti delle risorse di cui al comma 17. Detto contingente è individuato tra il personale delle pubbliche amministrazioni, in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai quali si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, tra il personale di società pubbliche partecipate in base a rapporto regolato anche su base convenzionale, nonché può essere composto da collaboratori, consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, scelti fiduciariamente tra soggetti dotati di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline oggetto degli interventi, tra cui quelle giuridico-economiche, ingegneristiche, archeologiche, paesaggistiche, urbanistiche, sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica, iniziative di comunicazione, sviluppo di programmi e piattaforme digitali, transizione energetica ed ecologica, i quali sono reclutati con contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati esclusivamente dalle norme di diritto privato, rinnovabili anche più volte fino al completamento del PNRR. Non si applicano gli articoli 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, e 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e le norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali. Il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la struttura è corrisposto, in deroga alla vigente disciplina in materia, dal Direttore amministrativo, che è il datore di lavoro del personale della Struttura, previa valutazione dello stesso sull’attività svolta.

7. I Responsabili di missione, previa informativa al Comitato esecutivo, possono avvalersi, secondo le modalità definite nei decreti di cui al comma 4, di società in house o di strutture di pubbliche amministrazioni. Possono altresì stipulare convenzioni con società controllate dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

8. Gli atti e i provvedimenti della struttura di cui al comma 3 non sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Per gli stessi atti e provvedimenti non si applica altresì l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo è svolto in stretto raccordo con la Corte dei conti europea, secondo i principi di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 287, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

9. Alla realizzazione delle riforme, dei programmi e dei progetti del PNRR, compresi quelli già finanziati a legislazione vigente, provvedono le Amministrazioni e gli altri soggetti attuatori.

10. I Ministeri interessati dalla realizzazione degli interventi del PNRR, nell’esercizio delle proprie ordinarie competenze, possono in qualsiasi momento richiedere di attivare uno specifico tavolo di confronto con i Responsabili di missione su ogni questione inerente gli ambiti di attuazione del PNRR di loro competenza. I ministeri, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti attuatori interessati dalla realizzazione degli interventi del PNRR individuano un referente unico per i rapporti con i soggetti coinvolti nell’attuazione del piano, nonché nell’ambito delle proprie strutture quelle competenti per i rispettivi aspetti relativi alla attuazione del PNRR. I soggetti attuatori che hanno più di un progetto possono individuare altresì un

responsabile per ciascun progetto. Il referente unico partecipa alle riunioni della struttura di missione quando sono esaminati i progetti e gli interventi di interesse del ministero, della pubblica amministrazione o del soggetto attuatore che lo ha individuato, e riferisce periodicamente sull’attuazione.

11. I soggetti attuatori possono avvalersi di società in house, di strutture di pubbliche amministrazioni e, in caso di particolari difficoltà esecutive nella realizzazione dei progetti, della Struttura di progettazione presso l’Agenzia del Demanio di cui all’articolo 1, commi 162 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

12. L’Autorità politica delegata alle politiche di coesione, in raccordo con il Comitato esecutivo, assicura la coerenza strategica della programmazione della politica di coesione europea e nazionale con le missioni del PNRR, e propone gli interventi attraverso i quali garantire il coordinamento attuativo; a tali interventi, previa approvazione del CIAE, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

13 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIAE e previo parere della Conferenza unificata, è istituito il Comitato di responsabilità sociale, composto da rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile. Il Presidente del Comitato è scelto tra personalità di alto profilo istituzionale e scientifico e di notoria indipendenza. Al Comitato può essere chiesto l’avviso in relazione a specifiche problematiche concernenti l’attuazione degli interventi rientranti nel PNRR; può segnalare collaborativamente al Comitato esecutivo e ai Responsabili di missione ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi rientranti nel predetto piano.

14. Allo scopo di promuovere la trasparenza e favorire forme diffuse di controllo sull’attuazione degli interventi contenuti nel PNRR, nonché sull’utilizzo delle relative risorse, ciascun Responsabile di missione, avvalendosi della struttura di cui al comma 3, vigila sull’attuazione del cronoprogramma dei progetti rientranti nel proprio ambito di competenza e il relativo stato di avanzamento, assicurandone il periodico e costante aggiornamento, provvedendo altresì alla costante pubblicazione, su una apposita sezione del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del predetto cronoprogramma e dei relativi aggiornamenti. A tal fine è utilizzata la piattaforma digitale centralizzata per la gestione dell’attuazione del PNRR di cui all’articolo 184, contenente i dati dei progetti e la relativa documentazione in base alle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 184 e il livello di avanzamento delle relative procedure attuative. I soggetti attuatori certificano sulla piattaforma l’avanzamento amministrativo, tecnico e finanziario e il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del singolo progetto. I Responsabili di Missione verificano la correttezza dei dati certificati. Nella pubblicazione sul sito viene data evidenza degli eventuali ritardi o inerzie nell’esecuzione dei progetti e della relativa entità. [inserire richiamo a compiti Anac v. art. 184 ddl bilancio]

15. Nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, i Responsabili di missione esercitano, anche avvalendosi di organi di qualunque pubblica amministrazione:

a) poteri di impulso e coordinamento operativo per favorire, anche per il tramite dei referenti unici di cui al comma10, la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, dei progetti e delle opere incluse nel piano, al fine di garantire il rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui al comma14;

b) poteri di vigilanza e monitoraggio, assumendo a tal fine ogni informazione necessaria, nei confronti dei soggetti attuatori, che sono obbligati a rilasciarle, in ordine all’andamento dei lavori e al rispetto della tempistica programmata;

c) poteri sostitutivi alle condizioni di cui al comma 16.

16. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i Responsabili di missione , nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, della normativa

dell’Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, esercitano poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere di propria competenza dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Responsabile di missione assegna al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, sentito il soggetto interessato, provvede comunque alla conclusione del procedimento, emanando tutti gli atti e i provvedimenti e curando tutte le attività di competenza del soggetto rimasto inerte, in luogo di esso. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale, che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, il Responsabile di missione, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all’esame della Consiglio dei ministri. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo regionale, il Responsabile di missione, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Responsabile di missione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

17. Affinché i progetti e le opere siano attuati nel rispetto della tempistica prevista dal PNRR, il Responsabile di missione, ove strettamente indispensabile a garantire il rispetto del cronoprogramma, può provvedere, anche su richiesta del soggetto attuatore, a mezzo di ordinanza, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

18. In caso di gravi ritardi, inerzie o difformità nell’esecuzione dei progetti e ove tali situazioni non siano correggibili e possano mettere a rischio, anche prospetticamente, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo e previa delibera del Consiglio dei ministri, da adottare senza ritardo, il corrispondente finanziamento può essere revocato, a esclusione della quota relativa a impegni giuridicamente vincolanti già assunti per essere riassegnato nelle disponibilità finanziarie del medesimo PNRR.

19. Ciascun Responsabile di missione trasmette con frequenza almeno mensile al Comitato esecutivo di cui al comma 2, anche sulla base dei dati e delle evidenze del sistema di cui all’articolo 184, comma 7, [del ddl Bilancio] una relazione sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel PNRR, segnalando le eventuali criticità emerse e le possibili modalità di superamento. Il Comitato esecutivo, previa informazione al CIAE e al Comitato di responsabilità sociale, trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sull’attuazione del PNRR e sulla attività di monitoraggio svolta, sulla quale i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo. I Responsabili di missione e i soggetti competenti per il monitoraggio, ove richiesto, riferiscono ai competenti organi parlamentari. La relazione trimestrale di cui al presente comma è altresì trasmessa alla Conferenza unificata.

20. Il monitoraggio sull’attuazione dei progetti, delle opere e degli interventi rientranti nel PNRR, anche in termini di gestione, rendicontazione ed effettivo utilizzo delle risorse assegnate, è effettuato ai sensi dell’articolo [184 ddl bilancio].

21. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni tempo, su proposta del comitato esecutivo, revocare il Responsabile di missione qualora non risulti rispettato il cronoprogramma dei progetti o, comunque, qualora il Responsabile di missione non si adoperi adeguatamente per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere rientranti nel piano. 22. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ….

ART….

1. Per ciascun progetto individuato ai sensi dell’articolo X, comma 1, l’amministrazione competente all’approvazione dello stesso indica:

a) gli atti normativi, amministrativi e di diritto privato in forza dei quali ciascun progetto è realizzato;

b) gli atti amministrativi, comunque denominati, occorrenti per la realizzazione e la messa in esercizio dell’opera e gli organi competenti al relativo rilascio;

c) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno.

2. Per le opere di cui all’articolo X, comma 1, le autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta, assensi, comunque denominati, a eccezione della valutazione di impatto ambientale di cui al comma 9, ove occorrente, di competenza di ogni organo pubblico statale, regionale o locale, inclusi quelli previsti da normative di settore, necessari alla approvazione e all’esecuzione dei relativi progetti, sono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi che si svolge con le modalità previste dall’articolo14-bis, commi1, 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cura dell’amministrazione competente di cui al comma 1. La procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 9 si svolge contestualmente alla conferenza di servizi di cui al presente comma, fermo restando che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è subordinata alla previa positiva conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. L’approvazione degli interventi ai sensi del comma 2 comporta, ove occorrente, l’automatica conforme variazione degli strumenti urbanistici vigenti e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei medesimi.

4. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione procedente di cui al comma 1 svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’ articolo 14-ter, commi 4 e 5 della legge n. 241 del 1990, una riunione, anche telematica, di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

5. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, al Responsabile di missione di cui all’articolo X, comma 4. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

6. Il Responsabile di missione di cui all’articolo X, comma 4, indice, entro dieci giorni alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

7. Se all’esito della riunione di cui al comma 6 è raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Se l’intesa non è raggiunta, il Responsabile di missione sottopone una proposta di soluzione al Comitato esecutivo di cui al all’articolo X, comma 2, per il successivo esame del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dall’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge n. 241 del 1990.

8. Ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

9. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti individuati con le deliberazioni di cui all’articolo X comma 1, si applica l’articolo 25, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il supporto tecnico-scientifico all’autorità competente è assicurato dalla Commissione Tecnica PNRR, posta alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti. I componenti della Commissione Tecnica PNRR sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR non possono far parte delle Commissioni Tecniche di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR restano in carica per l’intera durata del Piano. Ai componenti della Commissione spetta una indennità definita con il medesimo decreto di nomina, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti ed erogabile solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale.

10. Si applicano altresì, in quanto compatibili, e per l’intera durata del piano, gli articoli 1, 2 (comma 2), 4, 5, 6 e 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché, in caso di impugnazione dei relativi atti e provvedimenti, l’articolo 125 c.p.a.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 184 DDL BILANCIO, PER RACCORDARLE CON L’INTERVENTO [TESTO RGS]

All’articolo 184 apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di sostenibilità del debito pubblico di cui all’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012. N. 243, anche connessi all’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione europea, la Ragioneria generale dello Stato svolge l’attività di monitoraggio e verifica della quantificazione degli oneri e dei relativi mezzi di copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di supporto informatico alle attività di gestione degli interventi nonché di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, prevedendo l’integrazione con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 62-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 al fine di assicurare il principio di unicità dell’invio cui all’art. 3 lett. ggggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.. Tutte le informazioni contenute nella piattaforma sono rese disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati,

agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono altresì stabilite procedure e modalità di rilevazione dei dati relativi ai processi di riforma nonché ai programmi e progetti già finanziati a legislazione vigente inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui ….[comma 1 norma governance]

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei princìpi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell’Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1 relative al dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea sono utilizzate dopo l’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per finanziare i progetti previsti dallo stesso Piano e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi fino a tutta la durata del medesimo Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

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