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Germania Elezioni

Germania, tutte le misure economico-finanziarie anti Covid-19

Il dettaglio sulle misure economico-finanziarie in Germania contro il contagio da Covid-19. L'approfondimento del servizio studi del Senato su Francia, Germania e Spagna

Misure economico-finanziarie in Germania

Le prime due leggi del Corona-Krisenpaket (Legge per l’istituzione di un addendum al Bilancio federale per l’esercizio 2020 e la Legge istitutiva di un Fondo per la stabilizzazione economica disegnano, nel loro insieme, un intervento complessivo del valore stimato di circa 1.100 miliardi di euro. In particolare, la manovra aggiuntiva, destinata a finanziare i costi delle misure necessarie a fronteggiare la crisi determinata dalla pandemia, autorizza il Governo federale a ricorrere all’indebitamento netto per un totale di 156 miliardi di euro (pari a 4,5% del PIL). Con le spese già previste dalla legge di bilancio per il 2020, la manovra suppletiva farà aumentare le uscite del Governo federale sino a circa 485 miliardi di euro14 . La legge, con la quale si supera il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, si compone di 4 articoli e copre la cifra di 122,5 miliardi di euro di maggiori spese (per il finanziamento degli aiuti destinati alle imprese, al servizio sanitario federale e al sostegno dell’occupazione) e 33,5 miliardi di euro in termini di mancate entrate fiscali. L’articolo 4 della legge, nel disciplinarne l’efficacia retroattiva, ne stabilisce l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. Le principali misure comprendono:

i. l’acquisto di attrezzature sanitarie, l’incremento della capacità ospedaliera e la ricerca e lo sviluppo del vaccino contro il Coronavirus. In particolare, si stanziano: 58,5 miliardi di euro per il sistema sanitario; 3,5 miliardi di euro di sostegno immediato per la ricerca e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario; ulteriori 55 miliardi di euro da utilizzare liberamente in caso di necessità per il contrasto della pandemia;

ii. l’ampliamento dell’accesso al sussidio per il lavoro a breve termine (Kurzarbeitgeld) per preservare posti di lavoro e reddito dei lavoratori;

iii. l’ampliamento delle prestazioni di assistenza all’infanzia per i genitori a basso reddito e la semplificazione dell’accesso al reddito base per i lavoratori autonomi;

iv. 50 miliardi di euro in sovvenzioni ai titolari di imprese di piccole dimensioni (sino a 10 dipendenti) e ai lavoratori autonomi gravemente colpiti dagli effetti della pandemia, unitamente al differimento sino a fine anno degli adempimenti fiscali senza interessi.

Al contempo, attraverso il nuovo Fondo per la stabilizzazione economica (WSF) e il KfW (acronimo di Kreditanstalt für Wiederaufbau, Istituto di Credito per la Ricostruzione o Banca di sviluppo pubblica, assimilabile alla nostra Cassa Depositi e Prestiti), è stata prevista l’espansione del volume e dell’accesso alle garanzie sui prestiti pubblici per imprese di diverse dimensioni, con una dotazione di circa 822 miliardi di euro (pari al 24% del PIL).

Oltre alle misure di sostegno assunte a livello dell’area euro (ad es. il supporto della BCE alla politica monetaria, il Programma PEPP, le decisioni concernenti la vigilanza bancaria), con l’istituzione del Fondo è stato altresì deciso:

– il rilascio della riserva di capitale anticiclica per le banche dallo 0,25% a zero;

– il finanziamento di ulteriori 100 miliardi di euro per la fornitura di liquidità a breve termine alle imprese attraverso il KfW, in collaborazione con banche commerciali (con innalzamento della capacità di garanzia del KfW da 356 a 450 miliardi di euro);

– seguendo la struttura del precedente Fondo di stabilizzazione finanziaria, l’assegnazione, all’interno del WSF, di 100 miliardi di euro per l’acquisizione diretta di azioni di società di grandi dimensioni interessate a rafforzare la propria posizione patrimoniale.

In sintesi, il Fondo per la stabilizzazione economica stanzia un totale di 600 miliardi di euro per il sostegno delle grandi aziende, di cui: 400 miliardi di euro di garanzie per i debiti di imprese colpite dalla crisi; 100 miliardi di euro per prestiti o investimenti azionari nelle imprese e altri 100 miliardi di euro per sostenere il KfW. Oltre all’accesso al fondo, se necessario, le grandi aziende potranno essere nazionalizzate e parte delle somme stanziate verranno accantonate come parte di un “fondo di disponibilità” generale.

In particolare, nella relazione illustrativa al disegno di legge istitutivo del Fondo per la stabilizzazione economica, si sottolinea come la proposta intenda stabilizzare l’economia reale, infondere nuova fiducia nei mercati dei capitali e mitigare l’impatto socio-economico delle misure adottate a livello nazionale e internazionale per contenere l’infezione da Coronavirus.

Le misure integrano i Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, ovvero i Programmi speciali della KfW per tutte le imprese, delegando alla competenza della Cancelleria federale e dei previsti Ministeri federali (delle finanze, dell’economia e dell’energia, del lavoro e degli affari sociali, della giustizia e della protezione dei consumatori, dei trasporti e dell’infrastruttura digitale), l’adozione di comune accordo delle decisioni da adottare. L’amministrazione del WSF viene affidata alla Finanzagentur GmbH (Agenzia finanziaria, ndr), struttura che garantirà la definizione di procedure e la disponibilità di strutture amministrative collaudate, specie in relazione al controllo del rischio e alla rendicontazione, che deve accompagnare la gestione del Fondo. Si prevede, altresì, che il Ministero federale delle Finanze, in coordinamento con il Ministero federale dell’economia e dell’energia, possa assumere temporaneamente i compiti e i poteri dell’Agenzia finanziaria o trasferirli a terzi. Si stabilisce, inoltre, che la decisione in merito alla possibilità e all’entità delle misure di stabilizzazione riconosciuta, venga effettuata dal Ministero federale delle finanze, in coordinamento con il Ministero federale dell’economia e dell’energia.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge governativo recante la manovra aggiuntiva, il Governo federale ha stimato una spesa supplementare di 122.487 milioni di euro e una spesa centrale di 50.000 milioni di euro a sostegno delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Per poter reagire in modo flessibile e a breve termine all’ulteriore sviluppo della pandemia e alle sue conseguenze, il Governo ha affermato che sarebbe stata stanziata l’ulteriore cifra di 55.000 milioni di euro, da utilizzare nel breve periodo per finanziare ulteriori interventi di contrasto alla pandemia. Al contempo – prosegue la relazione – “è prevedibile un aumento delle indennità di sussistenza, come l’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld II) e i costi dell’alloggio e del cibo. Un quadro di garanzia esteso a 821.710 milioni di euro è destinato a migliorare la liquidità delle imprese e a integrare i Programmi speciali del KfW.” Il Governo federale ha comunicato quindi di aumentare la sua previdenza di circa 5.900 milioni di euro per “eventuali sinistri nel settore della garanzia, che possono verificarsi in particolare a causa dello sconvolgimento economico dovuto alla pandemia”. Oltre alle spese supplementari, si prevede che il Governo federale ridurrà le entrate fiscali di circa 33.500 milioni di euro.

L’articolo 115 del Grundgesetz – precisa ancora la relazione – consente nuovo debito federale strutturale nella misura massima dello 0,35% del PIL. Tale limite di credito può essere superato, conformemente all’articolo 115 della Legge Fondamentale, in caso di catastrofi naturali o di situazioni di emergenza eccezionali che esulino dal controllo dello Stato e incidano in modo significativo sulla situazione finanziaria dello Stato, sulla base di una decisione adottata a maggioranza assoluta dei membri del Bundestag. Le misure adottate si traducono in un prestito netto massimo consentito di 62.100 milioni di euro.

Il progetto di bilancio supplementare per il 2020 prevede un indebitamento netto di 155.987 milioni di euro. Oltre all’indebitamento netto del bilancio federale, il calcolo del prestito netto rilevante per la regola del debito comprende anche i saldi finanziari dei seguenti fondi speciali ‘Energie-und Klimafonds’ (energia e clima), ‘Aufbauhilfe’ (costruzioni), ‘Kommunalinvestitionsförderungsfonds’ (promozione degli investimenti locali), ‘Digitale Infrastruktur (infrastruttura digitale), ‘Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter’ (educazione e servizi di cura per i bambini della scuola primaria). In totale, questi fondi speciali presentano un prestito netto negativo di 5.868 milioni di euro. Ciò comporterà uno sforamento del limite di credito consentito pari a 99.755 milioni di euro nel 2020.

Ulteriori interventi in diversi settori

Con il ‘Pacchetto protezione sociale’, recato dalla Legge per la semplificazione dell’accesso alla sicurezza sociale e per la sicurezza dei fornitori di servizi sociali nell’ambito dell’epidemia da Coronavirus SARS-CoV-2 la Germania si è posta l’obiettivo di mitigare le conseguenze socio-economiche della pandemia da Coronavirus, specie garantendo alle famiglie con figli, ai cittadini più fragili e ai lavoratori autonomi più colpiti dalla crisi, l’accesso alle prestazioni della sicurezza sociale atte a garantirne adeguata sussistenza.

A tal fine la legge modifica diverse disposizioni del Codice sociale (Sozialgesetzbuch, SGB) prevedendo: procedure semplificate per l’accesso alle prestazioni sociali di base per le persone in cerca di occupazione; la promozione dell’occupazione, introducendo disposizioni speciali temporanee in relazione al lavoro a orario ridotto (Kurzarbeit); speciali misure per i lavoratori autonomi in difficoltà e per i soggetti costretti dalla crisi a limitare le proprie prestazioni lavorative; l’aumento significativo del limite di reddito da lavoro oltre il quale è prevista la riduzione del reddito pensionistico sino al 31 dicembre 2020; uno specifico regime transitorio per l’assistenza sociale (Sozialhilfe). La tutela recata dalle norme in esame riguarda anche anziani, disabili e inabili al lavoro, considerati soggetti deboli che possono subire significative perdite di reddito dovute alla crisi.

Si interviene poi sulla disciplina concernente il riconoscimento degli assegni per l’infanzia prevedendo procedure semplificate per la verifica dei requisiti e la relativa corresponsione, nonché stabilendo, in via temporanea per la crisi in atto, che per le valutazioni in ordine al riconoscimento del beneficio, si prenda in considerazione il reddito corrente dei genitori percepito nell’ultimo mese prima della domanda, anziché quello del semestre precedente; viene, inoltre, introdotta, la possibilità di richiedere la proroga una tantum dell’assegno di importo massimo percepito per figlio senza nuova verifica del reddito.

Si introducono eccezioni in merito all’orario di lavoro a livello nazionale al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico (in particolare, l’assistenza sanitaria, i servizi di interesse generale o la fornitura di beni esistenziali alla popolazione durante la pandemia). Si modifica la normativa pensionistica relativa al settore agricolo stabilendo la temporanea inapplicabilità di taluni limiti di cumulo delle prestazioni pensionistiche con il reddito da lavoro.

Si fornisce inoltre sostegno ai fornitori di servizi sociali e alle istituzioni del welfare, che ricevono un mandato di pubblica sicurezza (valido sino al 30 settembre 2020, prorogabile al 31 dicembre 2020), attraverso il quale contribuire a gestire la pandemia.

La Legge per la tutela della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale è finalizzata a riconoscere in capo al Governo federale ulteriori competenze necessarie a reagire rapidamente ed efficacemente rispetto alla pandemia da Covid-19. Si attribuiscono quindi, in caso di “situazione epidemica di rilevanza nazionale” – successiva ad una dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di emergenza sanitaria di portata internazionale – ulteriori poteri al Ministero federale della sanità, il quale può limitare per decreto anche i diritti fondamentali come la libertà personale o la libertà di riunione. La competenza esecutiva dei Länder nell’attuazione dei decreti e dei regolamenti emanati rimane inalterata; i nuovi poteri del Ministero federale della sanità si aggiungono a quelli legislativi e amministrativi degli Stati federali. Con l’entrata in vigore della legge, viene proclamata una “situazione epidemica di rilevanza nazionale” a seguito della pandemia da Covid-19, situazione che consente al Governo federale l’adozione delle seguenti principali misure:

– la limitazione del traffico passeggeri transfrontaliero, ivi incluse misure atte a determinare l’identità e lo stato di salute dei viaggiatori in ingresso nel paese;

– la garanzia nella fornitura dell’assistenza sanitaria, con il potere di adottare tramite ordinanza le misure indispensabili a garantire l’approvvigionamento e la distribuzione di medicinali, dispositivi medici, prodotti per la disinfezione e la diagnostica di laboratorio;

– il rafforzamento delle risorse umane nel sistema sanitario, in particolare riconoscendo – per l’intera durata della situazione emergenziale – al personale infermieristico e paramedico l’esercizio temporaneo dell’attività medica, al fine di alleviare il personale medico impegnato nel contrasto all’epidemia dall’onere di trattamenti che non richiedono la necessaria azione medica.

In tale contesto, viene precisato che l’applicabilità dei nuovi poteri federali è strettamente limitata alla durata dell’emergenza e il Robert Koch Institut (RKI) viene confermato quale autorità nazionale di riferimento per la prevenzione delle malattie trasmissibili, la diagnosi precoce e la prevenzione della diffusione delle infezioni.

Viene poi istituito uno speciale regime di compensazione per i genitori i cui figli non possano più ricevere le cure alle quali abbiano diritto a causa della chiusura delle strutture assistenziali imposta dalla pandemia e che, per tale ragione, siano obbligati loro stessi a prestare tale assistenza, con conseguenti perdite di reddito da lavoro. Si introducono inoltre speciali esenzioni e semplificazioni nelle procedure finalizzate alla costruzione di strutture sanitarie destinate alla cura delle persone che abbiano contratto il nuovo virus o che ne potrebbero essere state infettate.

La Legge per la compensazione degli oneri finanziari connessi all’infezione da Covid-19 negli ospedali e in altre strutture sanitarie reca misure finalizzate a garantire che la popolazione riceva adeguata assistenza nel corso della crisi attuale determinata dalla pandemia da Coronavirus. In estrema sintesi, i principali interventi recati dalla legge in esame riguardano: il rafforzamento dell’assistenza ambulatoriale tramite il finanziamento di misure straordinarie come le “cliniche ambulatoriali”, l’aumento della capacità dei posti-letto ospedalieri e il cd. ‘bonus’ di terapia intensiva concesso attraverso un meccanismo di compensazione finanziaria e l’utilizzo della riserva di liquidità del fondo sanitario rifinanziato dal bilancio federale.

La Legge per mitigare le conseguenze della pandemia da COVID-19 nel diritto civile, fallimentare e processuale penale incide principalmente sul diritto processuale penale, sul diritto fallimentare e sul diritto di locazione, ponendosi l’obiettivo di mitigare, nei predetti ambiti, le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19. Per tutelare dall’avvio di procedure fallimentari le aziende entrate in difficoltà o divenute insolventi a causa della pandemia in atto, si sospende e pertanto fino al 30 settembre 2020 l’obbligo di presentare la richiesta di insolvenza ai sensi della vigente normativa. Sul fronte del diritto civile, vengono introdotte restrizioni temporanee alla risoluzione di contratti di locazione e leasing, nonché norme sul differimento e l’adeguamento dei contratti nel diritto dei prestiti al consumo, specie per i servizi base come elettricità, gas e telecomunicazioni. Vi sono, inoltre, interventi in numerosi altri settori legali, compresi quelli relativi a cooperative, società, associazioni, fondazioni e proprietà abitative. Infine, con l’obiettivo di contenere l’infezione in atto, si prevede la sospensione dei processi penali per un periodo massimo di tre mesi e dieci giorni.

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