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Accise

Ecco il decreto sulla riduzione delle accise della benzina

Il governo ha proceduto alla riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti. Ecco il testo del decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l’art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l’art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l’art. 1, comma 291 della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l’adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, si sono verificate le condizioni di cui al comma 291 della predetta legge n. 244 del 2007 per l’adozione del decreto di cui all’art. 1, comma 290, della medesima legge;

Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo al medesimo, in particolare, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Riduzione temporanea delle aliquote di accisa

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni dei sotto indicati prodotti sono ridotte alle seguenti misure:

a) benzina: 643,24 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61euro per mille chilogrammi.

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