Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 5 dell’11.6.2021 (consultabile nella sezione “Banca dati” del sito Confedilizia), è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imu e della Tari ridotte per gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (ex art. 1, comma 48, l. n. 178/2020, cfr. Cn gen. 21).
La normativa in questione prevede quanto segue: «A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della l. 27.12.2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’art. 1 della l. 27.12.2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi».
Il Dipartimento delle finanze, come prima cosa, ha evidenziato che il regime agevolativo anzidetto non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, intendendosi con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.