La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale conferma tutto: il “poderoso” Decreto Liquidità è a saldo zero e sulle garanzie alle Pmi (piccole e medie imprese) fa appena qualche ritocco di modesto impatto (secondo le quantificazioni della Relazione Tecnica) alle misure che erano già state approvate con il precedente Decreto Cura Italia. Meglio che niente, of course, ma tra questo e l’annuncio 400 miliardi di nuova liquidità.
IL TESTO INTEGRALE DEL DL CREDITO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
DI SEGUITO UN ESTRATTO DEL COMMENTO DI ZANETTI E FASCIANO PUBBLICATO SU EUTEKNE:
Se si parla di un decreto capace di movimentare liquidità per 400 miliardi, di cui 200 espressamente richiamati dalla norma che affida a Sace in ruolo di garante dei finanziamenti per la grande impresa, oltre che per le Pmi che abbiano esaurito il loro plafond sul Fondo centrale di garanzia (mai però con garanzie superiori al 90% del finanziamento), è evidentemente nelle novità introdotte al consolidato meccanismo del Fondo centrale di garanzia per le Pmi che vanno ricercati gli altri 200 miliardi.
Sul punto, confrontando quanto già era stato approvato con il decreto Cura Italia e quanto sarebbe stato nuovamente approvato con il decreto liquidità, si stenta a trovare, pur nell’oggettivo ampliamento e potenziamento dell’istituto, quei profili di “poderosa” novità che sarebbe lecito supporre.
Per le richieste di finanziamento fino a 25.000 euro (fermo restando che, per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 100.000 euro, l’importo massimo è inferiore, perché non può mai superare il 25% del fatturato), il decreto liquidità prevede la garanzia dello Stato al 100% e la disapplicazione del modello di valutazione. Prima del decreto liquidità, la garanzia dello Stato su questi prestiti poteva arrivare all’80% e al 90% per gli interventi di riassicurazione (art.49 del decreto Cura Italia), mentre la disapplicazione del modello di valutazione risulta già prevista dall’art.6 comma 2 lett. d del DM 6 marzo 2017.
IL TESTO INTEGRALE DEL DL CREDITO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Per le richieste di finanziamento tra 25.000 e 800.000 euro, da parte di beneficiari con ricavi di 3.200.000 euro, il decreto liquidità consente di arrivare al 100% di garanzia sommando alla garanzia statale quella concessa dai Confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie.
Prima del decreto liquidità, la garanzia dello Stato su questi prestiti poteva arrivare all’80% e al 90% per gli interventi di riassicurazione (art. 49 del decreto Cura Italia) e la novità dunque consiste essenzialmente nella possibilità di assommare alla garanzia statale quella extra-statale (ovviamente se viene concessa).
Fatti salvi i casi particolari suddetti, il decreto liquidità prevede la garanzia dello Stato al 90% e al 100% per gli interventi di riassicurazione, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea. Fino a detta autorizzazione, valgono le percentuali dell’80% e del 90% già approvate in occasione del decreto Cura Italia (art. 49).
Se, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, il decreto liquidità costituisce una oggettiva e rilevante novità, andandole a ricomprendere nella platea dei potenziali beneficiari delle garanzie del Fondo (sino ad oggi limitato alle imprese fino a 250 dipendenti), per quelle che già potevano avvalersi del Fondo il valore aggiunto del decreto liquidità, rispetto alla disciplina previgente e alle implementazioni che già erano state introdotte con l’art.49 del decreto Cura Italia, paiono sicuramente apprezzabili, ma certamente molto lontane dal poter far presumere che la loro introduzione possa determinare una erogazione di 200 miliardi di liquidità aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe stata fruibile dalle Pmi in assenza del decreto medesimo.
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