skip to Main Content

Iss Cts Arcuri Tamponi Invitalia

Ecco i decreti che riducono la trasparenza di Infratel-Invitalia

Cosa dicono i passaggi dei decreti citati da Infratel (Invitalia) per motivare la fine dell'aggiornamento di alcune informazioni di trasparenza sul suo sito

 

Perché la controllata di Invitalia, Infratel, ha una trasparenza poco trasparente?

La domanda del direttore di Startmag, Michele Arnese, trova risposta nei meandri del sito di Infratel, società in house del ministero dello Sviluppo economico che si occupa di progettare, realizzare e manutenere le reti di telecomunicazione a banda ultralarga.

L’emissione, il 20 luglio 2017, di un prestito obbligazionario quotato su mercato da parte di Invitalia, l’agenzia per lo sviluppo partecipata interamente dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha avuto delle ripercussioni sulla trasparenza di Infratel.

Infratel è una società in house del ministero dello Sviluppo economico, che fa parte del gruppo Invitalia e si occupa di reti di telecomunicazione.

Da quel luglio del 2017 Infratel, in quanto controllata da Invitalia, non è infatti più soggetta alle disposizioni italiane in materia di trasparenza. Alcune sezioni del sito di Infratel – ad esempio quelle sui “Provvedimenti” e su “Attività e procedimenti” – non sono aggiornate e non lo saranno più.

Infratel sul sito spiega che l’inapplicabilità nei suoi confronti delle disposizioni sulla trasparenza è prevista dall’art. 2 bis, c.2, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 26 del D.Lgs. 175/2016.

COSA DICE IL DECRETO 33/2013

Il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 riguarda il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Della trasparenza si parla come della “condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

All’art. 2 bis, c. 2, lett. b, ovvero la sezione citata da Infratel, si legge che la disciplina di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile, “alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

COSA DICE IL DECRETO 175/2016

L’altro decreto citato da Infratel sul sito è il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relativo alla “costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”.

All’articolo 26 si legge che:

  1. Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell’articolo 17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.
  2. L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell’allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.
  3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.
  4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.
  5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all’articolo 7, gli effetti degli atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa’ costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
  8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall’articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all’articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
  9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;
    b) all’articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».
  10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell’articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  11. Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
  12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all’articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.

Back To Top