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Coronavirus, ecco le norme previste per lavoratori e imprese

Le norme previste dal decreto anti Coronavirus per lavoratori e imprese. L'analisi di Giuliano Cazzola

Insieme all’estensione a tutto il Paese delle norme sul contenimento del contagio (tutta l’Italia diventerà una zona cosiddetta arancione) sono prevedibili nuove misure in materia di lavoro dopo l’aggravarsi della crisi da Covid-19 anche per quanto riguarda le limitazioni della mobilità delle persone, inclusi ovviamente i lavoratori, per i quali andranno applicate adeguate forme di tutela.

Le disposizioni per ora in vigore riguardano solo i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, Vò Euganeo, ovvero le prime “zone rosse”. Nei comuni indicati sono sospesi i termini di pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. Tali pagamenti dovranno essere effettuati  dal 1° maggio 2020, anche mediante rateazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo senza applicazione di sanzioni e di interessi.

I datori di lavoro che hanno unità produttive con sede nei comuni indicati, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria o di assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, senza necessità di informazione e consultazione sindacale, e cioè senza dover preliminarmente sottoscrivere un accordo di cassa integrazione con le rappresentanze sindacali. La domanda dovrà comunque essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa. Le medesime condizioni si applicano anche alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttiva al di fuori dei Comuni indicati ma con riferimento a lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni. I periodi di cassa integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario richiesti non sono conteggiati ai fini del limite massimo di fruizione previsto dalla legge.

Per i datori di lavori ai quali si applica la disciplina del Fis (Fondo integrazione salariale), l’assegno ordinario viene concesso anche se occupano mediamente più di cinque dipendenti (la norma generale prevede invece la media occupazionale di almeno quindici lavoratori) e non vi è applicazione del “tetto aziendale” per cui la misura dell’assegno potrà sforare l’ammontare dei contributi accantonati.

I datori di lavoro che hanno unità produttive nei Comuni indicati oppure hanno lavoratori residenti in tali comuni e per i quali non è possibile applicare le tutele previste dalla vigente normativa (in linea di massima sono i datori di lavoro che hanno in media meno di cinque lavoratori), possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di tre mesi. Il presente trattamento di integrazione può essere concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, per i titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi che svolgono la loro attività nei comuni indicati o siano in questi residenti, è prevista un’indennità mensile di euro 500 per un massimo di tre mesi parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività che non concorre alla formazione del reddito.

Per il settore del turismo, su tutto il territorio nazionale, con riferimento alle strutture ricettive, agenzie di viaggio e ai tour operators, viene prevista la sospensione fino al 31 marzo 2020 del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

In uno degli ultimi Dpcm sono contenute delle deroghe per quanto riguarda le modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Questa tipologia di lavoro può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa che sono previsti dalla legge sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail. Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

Come funziona, da noi, il lavoro agile? Può essere una risposta, seppur parziale alla paralisi produttiva per un tempo indefinito? Il Centro Studi della Confindustria ha pubblicato gli esiti di un sondaggio su di un campione di imprese associate. I dati non sono entusiasmanti, ma neppure rivelatori di un fallimento.

 

Articolo pubblicato su ilsussidiario.net

 

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