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Vinted: dalle falle Ue ai controlli fiscali, il nodo delle vendite online tra privati

Le lacune delle regole Ue su Vinted consentono la vendita tra privati anche di prodotti non verificati mentre le nuove norme fiscali europee aumentano il monitoraggio e i controlli sui guadagni generati online. Tutti i dettagli

 

L’Unione europea si confronta con nuove criticità legate alle piattaforme di vendita tra privati, tra lacune normative sul commercio digitale e un rafforzamento dei controlli fiscali. Il caso Vinted evidenzia da un lato le difficoltà di regolamentazione del mercato dell’usato online, dall’altro un sistema sempre più monitorato dal punto di vista tributario.

IL CASO VINTED E LE LACUNE NORMATIVE EUROPEE

Il ‘made in China’ e il suo abbigliamento taroccato entrano tranquillamente nelle case degli europei attraverso le falle delle normative dell’Unione europea che permettono a prodotti di popolari piattaforme di aggirare i controlli comunitari spostando gli articoli su Vinted, da cui poi invadono il mercato unico. La piattaforma lituana opera infatti come sistema di intermediazione tra utenti privati, dove non sono aziende a vendere al consumatore ma cittadini che si scambiano beni personali.

LA DENUNCIA DAL PARLAMENTO EUROPEO

Dal Parlamento europeo, fa sapere Eunews, l’eurodeputato Dirk Gotink (PPE) denuncia: “Gran parte degli abiti offerti in vendita come abiti firmati di seconda mano sul popolare sito web Vinted sono in realtà capi di fast fashion contraffatti provenienti da piattaforme cinesi come Shein”. La questione solleva quindi il tema dell’utilizzo delle piattaforme tra privati per aggirare le regole sul commercio.

I LIMITI DELLE REGOLE UE E IL RUOLO DEGLI STATI

La Commissione europea riconosce i limiti dell’attuale quadro normativo. Come ha ricordato la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali “si applica solo alle transazioni tra imprese e consumatori e pertanto non si applica alle transazioni concluse esclusivamente tra consumatori”.

Anche il regolamento sui servizi digitali non consente un intervento diretto, poiché “Vinted non è classificata come ‘piattaforma online di grandi dimensioni’”.

La vigilanza resta quindi nazionale e, nel caso specifico, affidata alla Lituania, Paese in cui ha sede la piattaforma.

LA SVOLTA FISCALE: ARRIVA LA DAC7

Parallelamente al vuoto normativo sul commercio, l’Unione europea ha rafforzato il controllo fiscale sulle piattaforme digitali. La direttiva DAC7, scrive Il Fatto Quotidiano, impone a operatori come eBay, Etsy e Subito.it di comunicare alle autorità i dati degli utenti che superano determinate soglie di attività. La trasmissione scatta oltre 30 transazioni o 2.000 euro di incassi annui, segnando la fine dell’anonimato nelle vendite online.

QUANDO LE VENDITE NON SONO TASSATE…

La normativa italiana distingue tra attività occasionale e attività commerciale. La vendita di beni personali usati, senza intento speculativo, non genera reddito imponibile. Nella maggior parte dei casi, infatti, i beni vengono rivenduti a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, senza produrre plusvalore.

… E QUANDO INVECE SCATTA L’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Diversa è la situazione in cui le vendite generano un guadagno, anche se episodico. In questi casi i proventi rientrano nei “redditi diversi” e devono essere dichiarati. L’utile netto, calcolato sottraendo i costi agli incassi, contribuisce alla formazione del reddito complessivo e alla determinazione dell’aliquota fiscale.

IL FALSO MITO DELLA SOGLIA DEI 5.000 EURO

Resta diffusa l’idea che esista una soglia di 5.000 euro sotto la quale non vi siano obblighi fiscali. Si tratta di un equivoco: quel limite riguarda esclusivamente i contributi previdenziali per prestazioni occasionali di servizi, non la vendita di beni. Nel commercio, il criterio determinante è l’abitualità dell’attività e non il volume di incassi.

LA LINEA TRA PRIVATO E IMPRENDITORE

La distinzione tra venditore privato e operatore economico si basa sulla continuità e sull’organizzazione dell’attività. Una presenza sistematica sulle piattaforme, con gestione di stock, pubblicazione frequente di annunci o strategie di vendita strutturate, può portare a qualificare l’attività come imprenditoriale, con obbligo di partita IVA e adempimenti fiscali completi.

CONTROLLI E RISCHI PER I VENDITORI ONLINE

L’incrocio dei dati trasmessi dalle piattaforme, osserva il FQ, consente all’amministrazione fiscale di individuare più facilmente eventuali irregolarità. In caso di accertamento, possono essere richiesti imposte arretrate, contributi previdenziali e sanzioni, soprattutto nei casi in cui un’attività venga considerata professionale “di fatto”.

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