Gli opposti fronti “belligeranti” rifuggono da una ragionevole informazione sui contenuti tecnico-giuridici della riforma. Si arriva a contrapporre alla “reale”riforma un’idea distopica di immaginari scenari futuri. Se qualche coraggioso tenta di accedere al merito, la risposta del caparbio fronte del no è: “oggi non c’è scritto, ma domani chissà?”.
Lo spirito utopico dei Costituenti era ben altro. Piero Calamandrei propose ai 75 saggi della Costituente un testo progettuale che, all’interno dell’indipendenza funzionale dei Giudici, intesi in senso lato, già proponeva una indipendenza reciproca dei Giudici e dei Pubblici Ministeri :“I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni dipendono soltanto dalla Legge, la stessa indipendenza hanno i magistrati del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale e delle altre funzioni ad essi demandate dalla Legge”.
D’altronde, nell’immediato post-Liberazione, la sinistra sostenne la battaglia dell’elezione diretta da parte del popolo del Pubblico Ministero. Rousseau, già da tempo, ne aveva fatto un credo. Magistratura intesa come Ordine giudiziario, non potere: oggi, ancora più chiaramente, “un ordine, autonomo e indipendente da ogni altro potere, composto dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
Nulla di nuovo, anzi una rivisitazione dell’antico. Le due distinte magistrature sono reciprocamente libere, autonome e indipendenti anche tra loro.
Prima, nel lontano codice Rocco, il sistema inquisitorio concentrava i poteri di indagine nella figura del PM, protagonista “indisturbato” e solitario dall’Accusa. Il sistema accusatorio introdotto nel 1988-1989, invece, contrappone, Accusa e Difesa, parti tendenzialmente uguali, davanti a un Giudice terzo e imparziale, nella garanzia di un contraddittorio pieno e sul presupposto della presunzione di innocenza. Il Giudice è il primo motore aristotelico, gli altri soggetti – PM e difesa – sono parti. Questo scenario preesiste da decenni, la legge costituzionale tenta di portarlo a compimento.
Nel 1999, oltre 500 mila elettori appoggiarono il primo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, promosso da Radicali, Socialdemocratici e Repubblicani: minoranze liberali e antiautoritarie. Il 7 febbraio 2000 la Corte Costituzionale, in una formazione che ha fatto la storia del nostro alto pensiero giuridico (Vassalli come Presidente, Mirabelli, Zagrelbeski, Onida, Contri, Neppi Modona), non solo ne constatava l’ammissibilità ma rilevava come, già sul punto, il testo originario della Costituzione “avesse ritenuto di non imporre, o al contrario precludere, la configurazione di una carriera unica o di carriere separate tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti”. Quindi veniva ammesso un referendum abrogativo che richiedeva il quorum di almeno il 50% + 1 di affluenza. Non si raggiunse tale soglia, ma significativamente, il sì a favore delle abrogazioni indicate, ritenute preclusive di una reale separazione delle carriere, stravinse con il 64%, a fronte del 35%.
Ma ancora. Si arriva a un altro referendum abrogativo nel marzo del 2022, previo nuovo giudizio di ammissibilità. I nomi di quei saggi: Giuliano Amato, Nicolò Zannon, Silvana Sciarra, Francesco Viganò, Augusto Antonio Barbera. I “saggi” del passato remoto, del passato prossimo e del presente non demordono! Si arrivava a un esito ancora più “brutale”: il sì salì al 70%, il no si fermò al 30%. Non si raggiungeva il quorum. Il Parlamento, allora in ben diversa compattezza, interveniva con la Legge costituzionale 23 novembre 1999, che raggiungeva brillantemente i 2/3 in entrambe le Camere (Parlamento e Senato), con doppia votazione. L’art. 111, pietra miliare: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla Legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. (…) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”. Era l’epoca del governo D’Alema, ministri Mattarella e Amato. Viene nei fatti confermato che per più di 50 anni la riforma dell’ordine giudiziario è stata cavallo di battaglia delle forze garantiste, progressiste e liberali nel senso più alto del termine.
L’attuale acrimonia è nel presente ingiustificata e, in ragione del passato, ingiustificabile.
Ci si deve confrontare con l’art. 138 Cost., immutato nel corso di questi 80 anni: popolo chiamato per la terza volta. Per promulgare una legge di revisione non abrogatrice occorre una maggioranza super qualificata di 2/3 del Parlamento in entrambi i rami Camera e Senato, in doppia seduta separata, a cui si aggiunge, nel caso di referendum meramente confermativo, che la richiesta dello stesso provenga da 1/5 dei membri di una camera, da 500.000 elettori, da 5 consigli regionali, e un nuovo giudizio di ammissibilità da parte della corte. Iter complesso oltremodo ,all’esito del quale la Costituente arrivò anche a decidere per la superfluità del quorum. In effetti, ragionando su decisioni di grande importanza, storicamente assodate, il giurista sarebbe propenso a pensare che debba esistere un establishment compatto e che gli argomenti che si sono definiti “oppositivi” dovrebbero essere commisurati a un’adeguata e accurata informazione, data e conseguentemente recepita.
Sorprende come l’Associazione Nazionale Magistrati, in un quadro ormai normativamente e storicamente assodato, diriga il comitato per il No. Non si riesce proprio a comprendere come la magistratura giudicante, esaltata nel suo ruolo, nella sua autonomia, nella sua responsabilità decisionale, possa avere una comunanza di interessi con una significativa parte del processo penale, la magistratura requirente, pur sempre “parte”.
Non avviene per l’arbitro di calcio, ma persino bimbi e bimbe sanno che nel ruba-bandiera il “corifeo” può essere, in modo attendibile, solo la maestra o il volenteroso bidello imparziale. I fatti, reali, e non i fattoidi.
L’azione penale è e rimane obbligatoria e il PM si vale direttamente di una sua polizia che è la polizia giudiziaria. Il Pubblico Ministero è e rimane il “guardiano del cancello”, “armato” dalla sua polizia, e detiene le chiavi dell’accesso al processo penale. Lo snodo decisivo, in quella “serratura” c’è tutto il costo umano della giustizia. Questo però permette di risolvere un primo problema che è quello della pretesa inutilità del nuovo quadro normativo in materia di efficacia.
Alla riforma non appartiene il potere di intervenire sulle scelte, queste sì politiche, dell’attuale Governo. Ogni progetto di depenalizzazione o di misure deflazionistiche del gigantismo penale è caduto nel vuoto, sicché l’ingolfatura della macchina è solo attribuibile a chi ha ampliato a dismisura il “cancello” di ingresso del diritto penale.Vero è però che sia il PM, con la stessa e sola iscrizione nel registro degli indagati e informazione di garanzia, a decidere i destini istruttori della pletora degli indagabili/indagati. Riferendoci alle statistiche più recenti (2024) il GIP (pigro?) con motivazioni stringatissime accoglie il 94% delle richieste di autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche ed ambientali, percentuale che sale al 99% quando si tratta di proroga delle stesse intercettazioni. Le domande di proroga delle indagini preliminari, che il PM indirizza al GIP, sfiorano l’“automatismo di accoglimento” di circa l’85%.
La legge Cartabia ha tentato di svincolare la richiesta del PM di rinvio a giudizio dall’esito dell’udienza preliminare, esito disposto dal Giudice e che può essere di accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio o di proscioglimento. Ebbene ancora oggi, e si può forse tentare una statistica estesa anche al 2025, nonostante che la richiesta di rinvio a giudizio imponga al Giudice per l’udienza preliminare (GUP), Giudice diverso dal GIP, una prognosi di ragionevole previsione di condanna futura, questo non ha cambiato la situazione dei numeri. Sempre una percentuale di accoglimento del 90% delle richieste di rinvio a giudizio. E così, si diventa imputati, con il conseguente stigma, a monte e prima di un vaglio dibattimentale, di una ragionevole previsione di condanna. Se la vedrà il giudice del dibattimento, tanto il danno legato al mero disvalore del processo è ormai consumato.
Ebbene, sin dal momento genetico della vicenda penale, “salta” la separazione strutturale tra PM e Giudice: con essa, viene meno l’alterità di quest’ultimo. Il giudice non è terzo, neppure in senso “estetico”. È difficile crederlo indipendente se tale neppure appare. Si tratta di un vecchio problema, che risale alla moglie di Cesare. Il tentativo della nuova legge costituzionale approvanda è proprio quello di coniugare un problema di sostanza con un problema di immagine. Alla nuova legge non si deve chiedere un ingranaggio non ingolfato e quindi più snello e efficace: questo è compito del legislatore. Si deve esigere, quantomeno, un ingranaggio più giusto.
Ma c’è di più. Premesso che l’ossimoro è una figura retorica che accosta due parole di senso opposto, creando un paradosso apparente o una antitesi forte che dovrebbe sorprendere o spiazzare il lettore, può esistere in natura una “parte imparziale”? Il paradosso. Una interpretazione testuale dell’art. 358cpp sembrerebbe imporre al PM il dovere (il condizionale è d’obbligo, nonostante il testo della norma sia chiarissimo) di accertamenti altresì su fatti o circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Con ovvie conseguenze quanto meno disciplinari, se non addirittura sul piano penale di natura omissiva.
Ebbene, chi lo desidera può affrontare una ricerca sulle violazioni del dovere di diligenza da parte del PM in questa materia nell’ultimo decennio e valutate come illeciti disciplinari di natura funzionale. Non esistono precedenti di colpevolezza, neppure in epoca più remota. Sempre il PM è stato ritenuto assoluto ed esclusivo padrone delle proprie indagini, e tale giudicato dal Consiglio Superiore della Magistratura, organo necessariamente sino ad ora unico, composto da Giudici e accusatori: quis custodiet ipsos custiodes?
È lecito pensare che un ordine requirente che imbocchi la strada del reato per un nascondimento di carte decisive nello scagionare gli imputati commetta non solo un gravissimo reato ma anche commetta un illecito disciplinare che, per il solo fatto di essere stato commesso, porta un discredito all’intera categoria. Chi scrive ritiene che le mele marce nelle Magistrature siano poche: stanare i malfattori nei loro corpi dovrebbe essere normale, doverosa autodifesa, Veniamo ora alle problematiche poste dagli artt. 104 e 105 Cost. della riforma che affrontano il problema del doppio consiglio superiore, relativo una alla magistratura giudicante ed uno alla magistratura requirente.Lo stupore sdegnato sembra rivolgersi a procedure che affidano all’estrazione a sorte la parziale composizione dei due consigli superiori nonché dell’alta corte disciplinare. In linea di massima, anche questa nel vigente sistema non è una novità: in casi estremamente delicati, il sorteggio ha già previsioni sia nella procedura penale sia nella stessa Costituzione e da tempo.
Nella procedura penale, il sorteggio, “nudo” e non temperato di giudici non togati ma popolari in Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello non ha mai destato scandalo alcuno, in tutto il mondo. E non ha destato scandalo alcuno che L. Cost. 1/1989 , con larghissima maggioranza e, peraltro, senza richiesta di referendum confermativo, abbia stabilitoì che i giudizi d’accusa si svolgessero in questa forma speciale solo contro il Presidente della Repubblica. Ma, sul punto dell’elezione a sorteggio, si puntualizzava che il sorteggio avvenisse da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, attraverso una scelta del Parlamento sul modello dei giudici ordinari. Sorte dunque rimane, ma temperata: non crediamo che i presidenti della Repubblica succedutisi si siano sentiti umiliati e offesi.
Siamo sempre al solito falso problema- riforma: o cataclisma distopico o giocattolo inutile.
Al di là dell’inconsueto ricorso a dati normativi distopici. Siamo tra 1984 di Orwell, Fahrenheit 451, Metropolis nel futuro degli aruspici si dovrebbe leggere una revisione costituzionale di carattere abrogativo, questa volta, con magistratura requirente sottomessa al Potere Esecutivo in dispregio dell’art. 104, comma 1, Cost., tuttora in attesa di attuale verifica popolare.
L’argomento dell’intercambiabilità ridotta sancita dalla Cartabia delle funzioni proverebbe troppo, perché, attesterebbe una contiguità e comunanza di funzioni che è proprio quello che si vuole evitare:pochi o molti che siano, come possono i soggetti sentirsi intercambiabili come parti o giudici terzi? Quindi, la necessità di una riforma genetica di sistema che sia e appaia tale: torniamo alla moglie di Cesare.
Anche le critiche al sorteggio sembrano vulnerare il valore in sé dell’ampio bacino di magistrati laureati, vincitori di un concorso pubblico, con annuali valutazioni di merito, in alcuni casi con molti anni di anzianità e con un passato di giudici di legittimità: nel 97% dei casi già esperti di associazionismo. Più temperato di cosi: i magistrati dovrebbero davvero stimarsi di più, si va sul sicuro.
Il 97% dei magistrati italiani, infatti, è iscritto all’Associazione Nazionale Magistrati, raggiungendo così una percentuale che chiunque potrebbe definire esaltante o inquietante. Una semplice proporzione aritmetica porta a ritenere con probabilità vicina alla certezza che i bacini di sorteggio saranno comunque, con altissima probabilità, bacini di iscritti all’Associazione, avulsi, questo sì, da elementi correntizi, non più facilmente gestibili.
Inseguendo l’ultima delle utopie, la speranza è che il referendum rappresenti un’occasione di riconquistare, tutti i votanti, un’autonomia del proprio pensiero e del proprio giudizio consapevole.







