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Il papocchio contabile sulle Ferrovie del Sud Est manda in rosso i conti di Fs

Ferrovie dello Stato chiude il primo semestre in perdita: a pesare è l'accantonamento di 153 milioni di euro connesso alla sentenza del Consiglio di Stato sulle Ferrovie del Sud Est. Fatti, numeri e approfondimenti

La vicenda Ferrovie del Sud Est tinge di rosso i conti di Fs.

Il cda di Fs Italiane presieduto dal presidente Tommaso Tanzilli ha approvato la relazione finanziaria semestrale del gruppo Fs relativa ai conti al 30 giugno 2024: ricavi operativi a 8 miliardi di euro (+13%), ebitda a 1 miliardo di euro (+3%), ebit a 109 milioni di euro (+10%). Il risultato di periodo è negativo per 199 milioni di euro. Per la società guidata da Stefano Donnarumma, la perdita è “riconducibile principalmente all’accantonamento a fondo rischi – per un importo pari a 153 milioni di euro – connesso alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6983 del 5 agosto 2024 relativa alla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl”.

Lo scorso 5 agosto infatti il Consiglio di Stato ha stabilito che i 70 milioni di euro stanziati dal ministero delle Infrastrutture nel 2016 per il salvataggio di Ferrovie del sud est (all’epoca in commissariamento) e il trasferimento di Fse a Ferrovie dello Stato sono stati atti illegittimi.

Secondo quanto riportato, i giudici di palazzo Spada hanno ritenuto che lo stanziamento di 70 milioni sia un aiuto di Stato non autorizzato, e che il trasferimento di Fse a Ferrovie dello Stato sia avvenuto in violazione dei principi di concorrenza perché fatto senza gara.

La sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato dunque la decisione con la quale il Tar Lazio, nel 2017, aveva rigettato il ricorso delle società Arriva Italia, Ferrotramviaria e Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Cotrap) contro Mit e Fsi.

Inoltre, per il Consiglio di Stato si tratta di una decisione che è conseguenza diretta della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (del 2019) alla quale gli stessi giudici di Palazzo Spada si erano rivolti per dirimere la questione.

Tutti i dettagli.

COSA STABILÌ IL TAR LAZIO NEL 2017

Come ha ricostruito questa estate Telenord, con la sentenza n. 6417/2017 il Tar Lazio aveva deciso di escludere l’illegittimità del Decreto n. 264 del 4 agosto 2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’epoca socio unico di Ferrovie Sud Est, in virtù dell’art. 1 comma 867 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha individuato nelle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. il soggetto a cui trasferire FSE.

Nello specifico, la Legge di Stabilità prevedeva uno stanziamento a favore del gruppo Fs di euro 70 milioni “al fine di assicurare la continuità operativa della predetta società” e che su proposta del commissario, la società poteva “altresì essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti”.

IL RICORSO DA PARTE DI ARRIVA ITALIA, FERROTRAMVIARIA E COTRAP

Immediata la reazione delle società Arriva Italia, Ferrotramviaria Spa e Consorzio trasporti aziende pugliesi i (Co.Tr.A.P.), che volevano rilevare Fse.

Ritenendo l’intervento come un aiuto di stato illegale, le suddette società hanno chiesto al Tar del Lazio la riforma con rituale e tempestivo atto di appello. Respinto il ricorso dal Tar, Arriva Italia, Ferrotramviaria e Cotrap si sono quindi appellate al Consiglio di Stato, il quale a sua volta chiese l’aiuto della Corte europea per stabilire se quell’intervento fosse o meno legale.

LA POSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Da parte sua la Corte di Giustizia dell’Ue ha ritenuto il trasferimento diretto della principale ferrovia concessa italiana dal ministero delle Infrastrutture al gruppo Fs abbia violato la libera concorrenza.

Con sentenza della Sezione II, 19 dicembre 2019, in causa 385/18, in risposta ai quesiti formulati, la Corte ha stabilito che lo stanziamento di 70 milioni di euro da parte del ministero dei Trasporti in favore di Fse e la cessione delle sue partecipazioni in Fse a Ferrovie dello stato sono da considerarsi come un aiuto di stato non notificato all’Unione europea.

Inoltre, per il tribunale lussemburghese, la cessione delle partecipazioni del ministero dei Trasporti in Fse ha avuto un impatto importante sulla concorrenza, impedendo nei fatti l’acquisto della società da parte di Arriva Italia, Ferrotramviaria Spa e Consorzio trasporti aziende pugliesi i (Co.Tr.A.P.).

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DATATA 5 AGOSTO 2024

Da qui arriviamo allo scorso agosto, quando il Consiglio di Stato si è espresso.

“La verificazione ha fornito tutti gli strumenti per dare seguito agli accertamenti che la Corte di Giustizia ha demandato a questo Giudice (punti 64, 70, 71 e 72 della sentenza)” si legge nella sentenza. “In tutte e tre le date oggetto del quesito sottoposto al verificatore il valore di FSE era negativo, sia in assenza dello stanziamento dei 70 milioni di euro del Mit, sia in considerazione di detto stanziamento, quindi la ricapitalizzazione era necessaria e di valore ampiamente superiore ai 70 milioni inizialmente messi a disposizione dal Mit. L’investimento necessario per rimuovere lo squilibrio patrimoniale di FSE era superiore al valore del capitale economico di FSE alle date indicate nel quesito.”

“Sia per i valori definiti, sia per le modalità operative seguite, si ravvisano nell’operazione di trasferimento di FSE in FSI ipotesi di vantaggi selettivi a beneficio di FSE, per una non coerenza di decisione, che un c.d. investitore privato avrebbe assunto in quel contesto in una economia di mercato (pagina 305, punto 10 della verificazione)” proseguono i giudici di palazzo Spada.

LO STOP

Pertanto, il Consiglio di Stato, chiarito che non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il verificatore, ritiene che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del decreto del MIT del 4 agosto 2016 nella parte in cui ha individuato nelle Fs italiane il soggetto a cui trasferire Fse, previa disapplicazione dell’art. 1 comma 867 della L. 208 del 2015 nella parte in cui ha previsto lo stanziamento di 70 milioni di euro in favore di FSE.

COSA SUCCEDE ORA

Resta da capire le conseguenze della decisione del Consiglio di Stato per Fs e Ferrovie del Sud Est, non solo dal punto di vista economico.

“La conseguenza immediata della sentenza, – scriveva a inizio settembre La Gazzetta Del Mezzogiorno – come riassunta in una diffida che l’Anav (la Confindustria dei trasporti) ha fatto notificare prima di Ferragosto, è cristallina: Sud-Est deve tornare al ministero delle Infrastrutture. Ma eseguire la decisione dei giudici sarà tutt’altro che semplice, anche per le sue implicazioni”.

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