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PA Pubblica Amministrazione Digitale

Codice Amministrazione Digitale: Cosa cambia? Intervista ad Andrea Lisi

Il Governo studia la nuova bozza del CAD (codice amministrazione digitale), il documento che dovrebbe cambiare l’approccio a tutta l’implementazione del sistema digitale. Intrevista ad Andrea Lisi Sono trascorsi ormai più di 10 anni dall’emanazione del CAD (Codice Amministrazione Digitale), il testo che poneva le linee guida in materia di amministrazione digitale e di rinnovamento…

Sono trascorsi ormai più di 10 anni dall’emanazione del CAD (Codice Amministrazione Digitale), il testo che poneva le linee guida in materia di amministrazione digitale e di rinnovamento della PA, eppure l’Italia è ancora lenta nel suo processo di digitalizzazione. Si spera che qualcosa cambi grazie all’entrata in vigore del nuovo Codice (attualmente è solo una bozza), che dovrebbe cambiare l’approccio a tutta l’implementazione del sistema digitale, con particolare riferimento per la conservazione dei documenti informatici e per la loro definizione.

Per capire qualcosa in più in materia di Codice Amministrazione Digitale, delle nuove norme e di come cambierebbe il prcesso di digitalizzazione, abbiamo scelto di intervistare l’avvocato Andrea Lisi, presidente dell’Associazione Nazionale per operatori e responsabili della Conservazione digitale.

Avvocato Lisi, prima di tutto vorremmo inquadrare l’argomento. Cos’è il Cad? Qual è la situazione in Italia rispetto alla digitalizzazione?

Il CAD è, in acronimo, il Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ovvero il testo normativo di riferimento, nel panorama italiano, in materia di amministrazione digitale e di rinnovamento della PA.
Sebbene il testo sia stato emanato nel 2005 (e più volte modificato), la sua adozione concreta è tuttora lenta e lacunosa nella pubblica amministrazione italiana: molte sono le resistenze e gli ostacoli da superare prima che i cittadini possano godere dei vantaggi effettivi della digitalizzazione, che dovrebbe voler dire, in primis, una maggiore facilità di accesso per l’utente alle informazioni di suo interesse e un miglioramento dei servizi che gli vengono resi. Qualche mese fa ANORC, l’associazione che presiedo, ha realizzato un’indagine per analizzare alcuni parametri indicativi su un campione di 40 grandi Comuni italiani. In particolare, sui siti web dei Comuni sono stati valutati: pubblicazione e relativo formato del piano di informatizzazione dell’ente e del suo manuale di gestione, formato degli atti pubblicati nell’albo online, disponibilità di modulistica e servizi online e loro modalità di trasmissione o fruizione, possibilità di trasmettere online un’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali. I risultati non sono stati incoraggianti: ad esempio, in oltre la metà dei casi il piano di informatizzazione e il manuale di gestione non risultavano pubblicati (e dovrebbero esserlo), mentre il formato degli atti dell’albo on line, la modulistica e i servizi online erano non conformi nel 60-70% dei casi. A mancare, a mio avviso, è soprattutto una corretta preparazione e formazione delle figure che devono gestire concretamente questo processo di cambiamento nella PA.

CAD - Andrea Lisi

Quali sono le principali modifiche che il Governo sembra voler apportare al vecchio Cad?

Iniziamo col dire che l’attuale modifica del CAD viene effettuata in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2014/910/UE, il così detto eIDAS. I nodi toccati, in base alla bozza del testo tuttora disponibile, sarebbero numerosi, ne cito solo alcuni: rilevanti modifiche dovrebbero essere previste relativamente al documento informatico e al suo valore probatorio; le definizioni di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata contenute nel CAD sarebbero tutte abrogate – per rinviare a quelle contenute nel Regolamento eIDAS – e riformata quella di firma digitale; in tema di conservazione dei documenti, si stabilirebbe che qualora i documenti informatici siano conservati per legge da una pubblica amministrazione, cessi l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono, in ogni momento, richiedere di avervi accesso; inoltre, il capitale sociale di 10 milioni di euro, già richiesto solo per i certificatori di firma digitale, con le modifiche apportate dallo schema di Decreto, sembrerebbe essere richiesto anche per i gestori di servizi d’identità digitale, di posta elettronica certificata e per i conservatori accreditati (ai quali finora venivano richiesti “solo” 200mila euro).

Si parlava di legge ambiziosa, ma sembra essere solo un’occasione sprecata per l’Italia…

Questa materia normativa ha un bisogno estremo di un intervento di razionalizzazione e omogeneizzazione, ma non sembra che tale riforma possa essere la soluzione, anzi.
Nel testo in circolazione non sembra siano state accolte le indicazioni per l’introduzione nel Codice Amministrazione Digitale di un maggiore coordinamento tra le regole tecniche del documento informatico, della conservazione e del protocollo, magari con l’adozione di un testo unico. Infine, la scelta di non attendere la ormai prossima pubblicazione del Regolamento europeo privacy per operare queste modifiche al CAD è discutibile, visto che con l’entrata in vigore del Regolamento si dovrà rimettere mano al Codice Amministrazione Digitale un’altra volta (per tutti i riferimenti alla 196/2003). Inoltre, se leggiamo questo testo insieme alla bozza relativa al FOIA appare esserci un serio problema di strategia legislativa e di coordinamento sistematico tra le future fonti di legge che vorrebbero caratterizzarsi come foriere di una radicale riforma verso una PA digitale e trasparente.

Quali sono le modifiche che si auspicherebbe?

Sarebbe auspicabile innanzitutto che ci fosse una maggiore attenzione al coordinamento con il Regolamento eIDAS e che nelle norme abrogate o modificate si eliminasse la confusione creata nei concetti di gestione documentale, conservazione dei documenti, condivisione di archivi pubblici e open data.
Il fatto che i documenti informatici siano conservati per legge da una pubblica amministrazione, cessando l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono, in ogni momento, richiedere di avervi accesso, desta poi forti perplessità perché altera l’equilibrio che dovrebbe esserci nei rapporti PA/cittadino, mettendo il cittadino in una evidente situazione di sudditanza informatica nei confronti della PA e spossessandolo di documenti che dovrebbero essere nella sua diretta disponibilità.
Inoltre, occorre fare chiarezza su un altro punto cruciale, ovvero le norme relative al capitale sociale richiesto ai conservatori accreditati e ai gestori di Pec, per non rischiare di avere pesanti ricadute negative sull’attività di numerosi soggetti del mercato.
Alla luce di tutte queste considerazioni, forse si sarebbe dovuto riflettere un po’ di più prima di incidere profondamente su questo delicato testo normativo, come peraltro tante volte suggerito dai diversi stakeholder e dalla nostra stessa Associazione.
Inoltre, manca ancora una norma di prevalenza tra normative che spesso sono in forte contraddizione tra loro: Codice dell’amministrazione digitale e Codice dei beni culturali. Credo che si dovrebbe finalmente decidere che per l’amministrazione digitale ci sia un’unica fonte primaria su tutte le altre (così si eviterebbero anche le incongruenze esistenti con la legislazione in materia di PCT).
Ma confidiamo che si intervenga per migliorare il testo prima della sua pubblicazione.

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