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Incentivi

Vi racconto il papocchio degli incentivi alle imprese per la transizione digitale

Il piano Transizione 5.0 dovrebbe favorire la digitalizzazione delle imprese italiane, ma è forse il sospetto che il diluvio di burocrazia europea impedirà l'utilizzo delle somme stanziate. L'analisi di Giuseppe Liturri.

Nel 2024 e 2025 ci sarebbero 6,3 miliardi di incentivi nella forma di credito di imposta a disposizione delle imprese per investimenti in beni strumentali ad elevato contenuto digitale (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati, ecc.…) e software. Si chiama Transizione 5.0. Usiamo il condizionale perché, leggendo il decreto legge di inizio marzo – ora in conversione alla Camera, dove settimana scorsa è proseguito l’esame degli emendamenti – e dopo aver ascoltato le audizioni di Confindustria e Assonime, è forte il sospetto che il diluvio di burocrazia richiesto da Bruxelles costituirà un fortissimo freno all’effettiva fruizione di quelle somme. Il passaggio da 4.0 a 5.0 è forse riferibile al cambiamento di girone dantesco in cui l’imprenditore si deve infilare per soddisfare i requisiti, le condizioni e i controlli previsti nei 21 commi dell’articolo 38 del decreto legge.

Comprendiamo che la “scottatura” della spesa fuori controllo del Superbonus bruci ancora, ma in tema di controlli e procedure siamo passati da un eccesso all’altro. È corretto che si sia stato introdotto il criterio del controllo preventivo della spesa, ma c’è il fondato timore che il governo abbia sconfinato nell’eccesso opposto.

Gli stessi beni agevolati con la Transizione 4.0 sono ora incentivati in misura ben maggiore ma sotto la condizione di realizzare un risparmio energetico della struttura produttiva o dei processi interessati dagli investimenti innovativi.

La misura del credito d’imposta è crescente al crescere del risparmio energetico. Più energia si risparmia, maggiore è l’incentivo. Per investimenti fino a 2,5 milioni, si parte da un sussidio del 35% dell’investimento, per salire al 40% e poi al 45%, in relazione ad un risparmio energetico della struttura produttiva rispettivamente pari almeno al 3%, 6% e 10%. In alternativa, il processo produttivo interessato dall’investimento deve far risparmiare il 5%, 10% e 15%. Il credito d’imposta è compensabile anche in unica soluzione entro la fine del 2025, poi si riporta in avanti in cinque quote annuali di pari importo.

Se non vi siete già persi, questa è la parte più semplice. Perché si tratta della necessaria conseguenza del fatto che i soldi vengono da Bruxelles e da un apposito capitolo del PNRR aggiunto ad agosto scorso (RePowerUE) proprio per conseguire obiettivi di risparmio energetico e diminuire così la dipendenza da fonti fossili. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere un risparmio energetico cumulato di 0,4 milioni di TEP (tonnellate di equivalente in petrolio). E già qui qualche perplessità si fa largo, perché nel 2022 la disponibilità energetica lorda del Paese si è attestata a 149 milioni di TEP, contro 156 milioni del 2021. Quei 0,4 milioni che si attendono da Transizione 5.0 sembrano una goccia nell’oceano, al limite dell’errore statistico.

Per misurare questa microscopica variazione ma, soprattutto, per evitare brutte sorprese sul gettito (stile Superbonus) i tecnici ministeriali si sono inventati il triangolo delle Bermuda, ai cui vertici ci sono GSE (gestore dei servizi energetici), Mimit (ministero delle imprese e del made in Italy) e Agenzia delle Entrate. Se perfino Assonime è arrivata a scrivere che “la procedura delineata dal decreto non è certamente di agevole e immediata applicazione”, aggiungendo che “i passaggi da compiere e le formalità da osservare sono forse eccessive”, significa che ci vuole l’abilità del famoso matematico Alan Turing per venire a capo dei dati per certificare il risparmio energetico. Tale dato deve essere calcolato con riferimento all’anno precedente quello di avvio dell’investimento, “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

Orbene, la norma richiede una certificazione da parte di un “valutatore indipendente” per attestare ex ante il risparmio energetico connesso all’investimento, E se poi, una volta eseguito l’investimento le ipotesi teoriche non fossero confermate? Se le temperature peggiorassero l’efficienza energetica della struttura produttiva o del processo? Il valutatore dovrà poi emettere una seconda certificazione, ex post, in cui è richiesto soltanto il controllo dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente al progetto iniziale. Sorvoliamo, per non infierire, sul tema da premio Nobel della fisica della misurazione dei risparmi energetici conseguenti ad un investimento in software.

È la stessa Corte dei Conti ad ammettere che “l’esigenza di garantire il perseguimento di ben delineati obiettivi tecnici, definiti in termini di risparmio energetico dalla norma e dal PNRR, ha richiesto l’introduzione di forme di controllo più stringenti rispetto a quelle attualmente in essere per il piano 4.0.”. Il risultato è che si prenota la spesa inviando una comunicazione al Gse, che a sua volta trasmette al Mimit l’elenco delle imprese con gli importi prenotati. Poi l’impresa invia al Gse delle comunicazioni periodiche con l’avanzamento dell’investimento agevolato e il suo termine. A quel punto il Gse trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse alla compensazione. Il tutto su una piattaforma informatica nuova di zecca.

E se qualcosa andasse storto? “la procedura rischia di bloccarsi”, è l’opinione di Assonime. Ma non finisce qua. Perché ci vorrà anche la certificazione del revisore legale circa l’effettivo sostenimento delle spese e, dulcis in fundo, l’interconnessione del bene dovrà comunque essere asseverata.

Di rilievo è anche il tema dei tempi ridotti. La scadenza del 2025, secondo Confindustria, determina il rischio di “strozzature dal lato dell’offerta, per l’impossibilità dei fornitori di completare ordini concentrati in un lasso temporale ristretto”.

Poi, come un mostro che divora se stesso, dall’agevolazione sono escluse proprio le imprese più inquinanti e pericolose, cioè, fanno notare da viale dell’Astronomia, proprio quelle i cui risparmi energetici sarebbero più preziosi. Infine, risulta ingiustificato, se non per ragioni di mero gettito, il divieto di cumulo con il credito di imposta per investimenti nella Zes Unica (che ha ereditato il bonus Sud).

Comprendiamo la volontà del ministro Raffaele Fitto di conseguire, in ogni modo, gli obiettivi di spesa del PNRR. Ma se queste sono le modalità, non certo scelte da Fitto ma calate da Bruxelles, si rischia di non riuscire a spendere quanto preventivato, perché per molti imprenditori la spesa (in termini di incertezze normative, tempi e costi) non varrà l’impresa.

Ora si attendono gli emendamenti al decreto ma raddrizzare una cosa nata storta, come il PNRR, è una sfida che non sempre è possibile vincere.

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