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Carne Francia

Stop alle bistecche vegetali in Francia: vince l’industria della carne

In Francia un decreto del governo vieta ai produttori di alimenti di origine vegetale di utilizzare i termini di prodotti di origine animale come: bistecche, salsicce, hamburger, scaloppina 

L’industria della carne in Francia ha vinto una battaglia terminologica: le bistecche vegetali dovranno trovare un altro nome. A stabilirlo è il decreto del Governo n° 2024-144 del 26 febbraio 2024 relativo all’uso di alcuni nomi per designare prodotti alimentari di origine vegetale.

LA RISPOSTA DEL GOVERNO MACRON ALLE RICHIESTE DELL’INDUSTRIA DELLA CARNE IN FRANCIA 

Il testo risponde alle rimostranze degli operatori dell’industria della carne, che ritengono che l’utilizzo di termini come “scaloppina, prosciutto, filetto, salsiccia vegetali” possano creare confusione tra i consumatori. Questo nuovo decreto segue un primo provvedimento pubblicato nel giugno 2022, ma sospeso dal Consiglio di Stato.

COSA PREVEDE IL DECRETO FRANCESE CHE VIETA LE SCALOPPINE VEGETALI

In particolare, il decreto elenca termini vietati, quelli che indicano determinati tagli di carne, come filetto, scamone, scaloppa, bistecca, costolette, bifteck, flanchet, paleron e anche prosciutto. Inoltre, sono vietati anche i termini “che si riferiscono a nomi di specie o gruppi di specie animali, o alla morfologia o all’anatomia animale”, vietati quando si commercializza o si promuove un prodotto contenente proteine vegetali. Questi prodotti non potranno più essere definiti di “macelleria” o di “salumi”.

LA NORMA NON RIGUARDA I PRODOTTI ANIMALI CHE CONTENGONO ANCHE ALIMENTI VEGETALI

Questa norma non riguarda gli alimenti di origine animale che potrebbero contenere proteine ​​vegetali, purché venga rispettata una percentuale massima di prodotti di origine vegetale. È discriminante che questa sia molto bassa, che gli ingredienti vegetali non sostituiscano quelli di origine animale ma si aggiungano “nell’ambito di assemblaggi”.

Il contenuto massimo di proteine vegetali varia dallo 0,1% per un uovo intero liquido al 5% per una salsiccia. In questa casistica ricadono la maggior parte dei salumi (coppa, rosette, lonza, mortadella) ma anche le salsicce (che possono contenere fino al 2% o 3% di proteine ​​vegetali), terrine (5%) o snack (3 %). Gli aromi artificiali, invece, possono continuare a usare nomi che rimandano al mondo animale: per esempio l’aroma artificiale di pollo per le patatine può conservare il suo nome.

LE ECCEZIONI PER I PRODOTTI STRANIERI

Continua a essere permessa la commercializzazione di prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo. Quindi una bistecca vegetale prodotta all’estero può continuare a essere commercializzata con questa denominazione, lo stesso è vietato per un prodotto di origine vegetale prodotta in Francia.

MULTE FINO A 7500 EURO PER LE AZIENDE INADEMPIENTI

Il provvedimento entrerà in vigore “il primo giorno del terzo mese” successivo alla loro pubblicazione, quindi dal 1° maggio 2024. Gli alimenti prodotti prima di questa data possono continuare a essere venduti fino ad esaurimento scorte. Il decreto prevede sanzioni massime di 1.500 euro per un privato e 7.500 euro per un’azienda

IL MERCATO DELLE PROTEINE VEGETALI IN FRANCIA VALE 425 MILIONI DI EURO

Ad oggi il mercato delle proteine ​​alternative resta minoritario, con un fatturato che nel 2022 in Francia è stato stimato in 425 milioni di euro (trainato soprattutto dalle bevande a base vegetale). Negli ultimi anni è aumentata la gamma dei sostituti della carne: il settore delle alternative vegetali alla carne rappresenta circa l’1% del mercato.

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