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Disabilità

Cosa manca (ancora) alla legge delega sulla disabilità

L'intervento di Francesco Alberto Comellini, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità.

A giorni dovrebbe essere pubblicato uno decreti sulla legge delega per le disabilità, ma…

Il condizionale è più che mai d’obbligo e tale permane finché la norma non appare in Gazzetta Ufficiale. La prudenza è ancora più doverosa visto il fiorire di annunci di nuove norme, in applicazione alla legge delega sulla disabilità (Legge 22 dicembre 2021, n. 227) che in realtà sono ancora all’inizio del loro percorso. Quattro sono al momento di decreti enfaticamente annunciati.

Uno di questi è stato approvato definitivamente – e sarebbe il primo – nel pomeriggio del 5 dicembre scorso al Consiglio dei ministri. Il provvedimento reca: “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”

Ad oggi non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In attesa della sua pubblicazione, occorre esprimere qualche riflessione sulla sua effettiva portata ed applicazione in tutte le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, di cui all’articolo 2 del testo del decreto, come licenziato dal Consiglio dei ministri.

Ad avviso di chi scrive appare evidente come la commissione di tecnici che ha redatto lo schema del decreto legislativo, per conto del ministro delle disabilità (se ne trova il riferimento nella relazione tecnica), pur realizzando un pregevole sforzo per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, forse non ha ponderato attentamente le significative ricadute che questo può avere sui differenti comparti della pubblica amministrazione, anche in termini di un possibile “scardinamento” degli “ordinamenti particolari”, sotto il profilo della necessaria ed incontestabile parità costituzionale di trattamento tra cittadini.

Certamente, come detto, il decreto legislativo mira a rendere esigibili i diritti delle persone con disabilità, tutte, nessuna esclusa, persino nel complesso ambito delle Forze Armate e delle forze ad ordinamento militare. L’articolo 2 infatti al comma 1 dispone: “Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 7 e 8”, e al comma 2 “Le Autorità indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del presente decreto nell’ambito della loro autonomia regolamentare e organizzativa.”. Ciò però, con riferimento al secondo comma, non significa che il diritto della persona con disabilità possa essere compresso da esigenze di autonomia organizzativa e regolamentare che potrebbero entrare in conflitto con i diritti inviolabili della persona.

Dunque, leggendo il citato comma 1, è incontrovertibile che anche il Ministero della Difesa, al pari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, in tutte le sue articolazioni civili e militari, sarà obbligato al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo, sia nei confronti del personale militare sia nei confronti del personale civile, che dei cittadini che alle proprie strutture si rivolgano.

Pertanto a far data dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto in parola, ogni cittadino in divisa o cittadino che presta servizio nell’ambito del Ministero della Difesa o delle sue articolazioni civili e militari nonché qualsiasi persona con disabilità che vi abbia interesse, potrà pretendere, ed ottenere, i diritti di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché della Strategia Europea 2020-2030 sui diritti delle persone con disabilità.

Ciò attiene sia alla piena accessibilità fisica, quindi con riferimento alle strutture del Ministero della Difesa o ad esso collegate e gestite sia in ambito civile che militare, sia a quella digitale (cioè di documenti, informazioni, servizi, senza esclusioni) che dovrà essere garantita dall’Amministrazione in ottemperanza al principio della piena accessibilità digitale delle pubbliche amministrazioni. Appare chiaro che ogni esclusione di un determinato settore, ad esempio l’esclusione dell’applicazione della norma al solo Ministero della Difesa, o ad altre Pubbliche Amministrazioni dotate di particolare inquadramento, anche a carattere riservato, confliggerebbe con il principio costituzionale dell’articolo 3, per citarne uno, rispetto al diritto dei lavoratori con disabilità o che svolgono attività di cura familiare in loro favore.

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo in parola le Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dal numero del personale incardinato, dovranno dotarsi di due figure particolari, il dirigente preposto a garantire l’accessibilità fisica e digitale e il dirigente che dovrà occuparsi della piena inclusione lavorativa del dipendente con disabilità.

Si innesca dunque un poderoso impegno in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni che verrà addetto a tali funzioni, la cui formazione dovrà essere comprovata e non solo con carattere autodichiarativo.

Le amministrazioni pubbliche dovranno poi ottemperare, ed in questo almeno il decreto sembra rafforzare la normativa vigente, alla legge 68/99 in materia di occupazione delle persone con disabilità nei limiti di legge. Non v’è dubbio che, nei principi che reca il testo esaminato in attuazione della legge delega 227 del 2021, questo offra un quadro di tutele immediatamente esigibili che, purtroppo, si scontrano con le operative difficoltà delle pubbliche amministrazioni, anche di quelle più “volonterose”, nella direzione di una compiuta esigibilità dei diritti delle persone con disabilità.

Il nodo centrale resta la totale mancanza di risorse economiche per perseguire efficacemente e in tempi non generazionali le finalità sancite dal decreto.

Inevitabilmente ogni Amministrazione al fine di attuare pienamente le disposizioni previste dal decreto e garantire così il pieno esercizio dell’accessibilità fisica e digitale presso le proprie strutture, o nei territori amministrati, dovrà metter mano al bilancio, prevedendo appositi capitoli di spesa o rimpinguando significativamente quelli previsti.

Nel frattempo, con specifico riferimento alla Pubblica Amministrazione “Ministero della Difesa”, ma non solo, il Cittadino in divisa o il cittadino civile che presta servizio nelle articolazioni che impegnano tale personale, che ritenga violati i propri diritti sottolineati dal nuovo decreto, potrebbe adire alle vie legali contro l’Amministrazione e richiedere il risarcimento del danno. Potrebbe agire singolarmente o attraverso le associazioni di categoria di tutela delle persone con disabilità, o attraverso le rappresentanze sindacali sia civili che militari (sempre se in ambito Difesa). Queste ultime ovviamente dovranno essere effettivamente riconosciute dall’amministrazione tra le associazioni sindacali a carattere militare iscritte negli appositi registri, ma non sono aspetti che potranno contenere il prevedibile contenzioso o condizionare il suo altrettanto prevedibile esito.

Dunque, appare fondamentale per la Pubblica Amministrazione in generale, ed in particolare per quegli Organi Costituzionali che dovranno coordinare i loro Ordinamenti al nuovo corso dell’affermazione dell’esigibilità dei diritti delle persone con disabilità, attivare Corsi di Alta Formazione specifica o Master universitari che possano formare compiutamente le nuove classi dirigenti ma non solo, per una Amministrazione pubblica sempre più inclusiva, sempre più accogliente e sempre più accessibile.

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