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Ricetta Transfrontaliera

Cosa sussurra il Garante al ministero della Salute sulla ricetta transfrontaliera

La ricetta transfrontaliera permette a tutti i cittadini Ue di usare la ricetta del proprio medico anche in un altro Stato membro ma secondo il Garante privacy sono necessarie delle modifiche alla normativa. Ecco quali

 

Una ricetta rilasciata da un medico di un Paese dell’Unione europea è valida in tutti gli altri Stati membri, tuttavia può capitare che un farmaco prescritto in un Paese non sia disponibile in un altro o potrebbe avere un nome diverso.

Per evitare spiacevoli disagi è possibile chiedere al proprio medico una “ricetta transfrontaliera”, ovvero una ricetta utilizzabile in qualsiasi Stato dell’Unione. Non si tratta di una ricetta diversa, nella forma, da quella che conosciamo ma è importante che riporti determinate informazioni di base.

Questo, almeno quanto previsto finora dalla normativa Ue, ma il Garante per la privacy è intervenuto perché ritiene che occorrano maggiori garanzie.

QUALI INFORMAZIONI SERVONO PER LA RICETTA TRANSFRONTALIERA

Come spiega il sito Your Europe, in linea generale la ricetta che usiamo in Italia dovrebbe contenere già sufficienti informazioni per poter essere utilizzata in un altro Paese Ue. Dovrebbe, infatti, presentare:

  • i dati del paziente: nome e cognome (scritti entrambi per esteso) e data di nascita
  • la data di emissione
  • i dati del medico che compila la ricetta: nome e cognome (scritti per esteso), qualifica professionale, recapito diretto, indirizzo professionale (compreso il paese) e firma (scritta o digitale)
  • i dati del prodotto prescritto: nome comune (preferibile al nome commerciale, che può variare a seconda dei Paesi), formato (compresse, soluzione, ecc.), quantità, concentrazione e posologia.

Inoltre, il rilascio delle ricette è soggetto alle norme del Paese nel quale vengono rilasciate, ciò significa che un farmacista applicherà le norme nazionali. Per esempio, non è detto che la ricetta abbia la stessa durata in Italia e in un altro Paese.

VALE ANCHE LA RICETTA ELETTRONICA?

Sebbene alcuni Paesi Ue abbiano introdotto sistemi interoperabili per le ricette elettroniche, in caso di necessità di ricetta transfrontaliera è consigliabile, se non necessario in certi casi, richiedere al proprio medico anche il formato cartaceo perché la ricetta elettronica potrebbe non essere riconosciuta da un altro Paese Ue.

Al momento, le ricette elettroniche rilasciate in Finlandia, per esempio, possono essere utilizzate in Croazia, Estonia e Portogallo senza bisogno di una copia cartacea.

COSA PENSA IL GARANTE DELLA RICETTA TRANSFRONTALIERA

Proprio sui dati contenuti nella ricetta transfrontaliera, il Garante ritiene che occorrano maggiori garanzie e offre la sua collaborazione al ministero della Salute per un sistema di assistenza transfrontaliera a prova di privacy.

L’Autorità ha innanzitutto sottolineato che i dati sulla salute, per la loro particolare natura, necessitano di una tutela rafforzata e devono conformarsi alla specifica normativa sulla protezione dati, rispettandone i principi.

Per superare le diverse criticità presenti al momento nel testo, ha dunque dato precise indicazioni al ministero.

CHIARIRE I RAPPORTI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Secondo il Garante per la privacy sarà necessario, in particolare, riformulare e chiarire meglio i rapporti tra i diversi soggetti (medici prescrittori, ministero della Salute, ministero dell’Economia e delle finanze ecc.) coinvolti nel processo di generazione e utilizzo della ricetta transfrontaliera, specificando la titolarità dei trattamenti dati.

DIRITTI E DOVERI

Lo schema dovrà precisare meglio le informazioni da rendere all’interessato e indicare la corretta base giuridica e il motivo di interesse pubblico rilevante che consentono il trattamento dei dati. Dovrà inoltre specificare le operazioni eseguibili e le appropriate tutele previste per i diritti fondamentali degli interessati.

IL TRASFERIMENTO DEI DATI

Il ministero dovrà poi rendere conformi alle indicazioni del Garante, rese anche con precedente parere (22 agosto 2022, n. 294), le modalità attraverso le quali il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili i dati ai Fascicoli Sanitari Elettronici e ai dossier farmaceutici attraverso l’infrastruttura nazionale.

Andranno specificati infine i soggetti che possono accedervi e per quali finalità. Allo scopo di garantire la qualità e la sicurezza delle informazioni andranno adottate inoltre opportune misure, quali, ad esempio, la preventiva valutazione d’impatto.

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