skip to Main Content

Beccaria

Un miracoloso libriccino

Il Bloc Notes di Michele Magno

“La libertà politica […] consiste nella sicurezza, o almeno nell’opinione che si ha della propria sicurezza. Questa sicurezza non è mai tanto minacciata come nelle accuse pubbliche o private. È dunque dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadino”.

Montesquieu, “Lo spirito delle leggi”

 

“E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura”.

Cesare Beccaria, “Dei delitti e delle pene”

 

Ha senso rileggere oggi un testo concepito oltre due secoli e mezzo fa, e sul quale sono stati già versati fiumi d’inchiostro? Ha senso se il suo autore si chiama Cesare Beccaria (1738-1794). Si dice che per meglio capire il presente e scrutare il futuro bisogna salire sulle spalle dei giganti del passato. Il figlio del marchese di Gualdrasco e Villareggio è stato innegabilmente un gigante del suo tempo. Pubblicato anonimo nel 1764 da una libreria livornese, Dei delitti e delle pene accese in tutta Europa un vastissimo dibattito sui fini e sui limiti della giustizia penale. Un “libriccino”, come lo definì suo nipote Alessandro Manzoni, che ha segnato una pietra miliare nella storia della civiltà giuridica occidentale (ma anche l’imperatrice Caterina II di Russia promosse una riforma del codice penale ispirata ai suoi princìpi). Una civiltà giuridica perennemente chiamata a confrontarsi con i quesiti fondamentali posti da Beccaria: Perché punire? Come punire? Cosa proibire? Come giudicare?Eppure, secondo diversi studiosi il pamphlet ammirato dai philosophes dell’Encyclopédie e dai costituenti americani sarebbe soltanto un felice mosaico di vecchie idee, per giunta superate nella pratica giudiziaria. Ma, come osserva Philippe Audegean in un saggio fresco di stampa, forse non riusciamo sempre a coglierne l’effettiva novità proprio a causa del suo enorme successo, che lo ha paradossalmente banalizzato (Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale, il Mulino, febbraio 2023).

Il docente di filosofia alla Sorbona, curatore di una prestigiosa edizione francese Dei delitti, si propone pertanto di dimostrare che quella di Beccaria non è semplicemente una brillante sintesi delle riflessioni sul diritto penale sviluppate da Montesquieu (l’unico “grande” a essere menzionato nella sua opera), ma una elaborazione originale che ha un preciso intento politico: quello di demolire il potere arbitrario dei magistrati, screditandone l’intero impianto teorico. Infatti, una delle tesi principali dell’illuminista lombardo è perentoria: il castigo legale non è un’espiazione o il ripristino dell’ordine turbato dal delitto. La pena è sempre un male, giustificato dalla sola necessità di prevenire mali futuri. Non è quindi altro che un “male necessario”. Egli formula queste asserzioni avvalendosi di una versione del “pactum subiectionis” che -diversamente da Hobbes- non legittima l’assolutismo come unico mezzo per arginare la forza disgregante degli interessi particolari. Il pessimismo antropologico di Beccaria, al contrario, prescrive una drastica contrazione del potere discrezionale del sovrano. Infatti, se alla base del contratto sociale c’è un compromesso coatto per sfuggire alla guerra di tutti contro tutti; se gli individui hanno acconsentito all’autorità con la morte nel cuore, si deve concludere che “Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile” (cap. II).

In altri termini, gli esseri umani hanno accettato di essere puniti non per diventare migliori, ma con l’unico scopo di evitare la violenza. Le giaculatorie sulla redenzione e sul dolore che salva l’anima vengono coerentemente aborrite. Non solo i supplizi non purgano dai vizi e dalle passioni, ma non procurano nemmeno l’emenda del reo e la rieducazione del condannato (cap. XII). E se le sanzioni penali sono indispensabili per impedire alla collettività di precipitare nel caos, non ne segue che quanto più esse sono severe tanto più diminuisce la criminalità. Il sistema punititivo di antico regime era imperniato su tale assunto. Beccaria lo qualifica come un “funesto errore”: “Quelle pene e quel metodo d’infliggerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo” (cap. XII). Da questa istanza umanitaria deriva il capitolo più lungo e più celebre del libro, il XVIII, in cui vengono magistralmente smontati gli argomenti a sostegno della tortura e della pena capitale; e in cui viene altresì lucidamente perorata la depenalizzazione dell’adulterio, dell’omosessualità maschile, dell’infanticidio e del tentato suicidio.

Allora da cosa dipende, si chiede Beccaria, la tendenza dominante all’inasprimento delle pene? In primo luogo, il danno che subisce una vittima innocente suscita sentimenti di rabbia e di vendetta. Questi sentimenti non hanno nulla di deprecabile, ma la funzione dello Stato è appunto quella di contenerne gli effetti. Inoltre, la religione cristiana ha alimentato una credenza irrazionale nel valore purificatore della sofferenza. Infine le leggi penali, ideate e applicate da magistrati che rappresentano gli interessi dei più potenti, esasperano la gravità dei delitti compiuti dai più poveri: debiti, furti e altri crimini contro il patrimonio (cap. XVI). Per frenare questa tendenza l’ordinamento penale deve prevedere un’ampia gamma di procedure e garanzie, imponendo anzitutto una rigida applicazione del principio di legalità. Se il giudice potesse scegliere le pene interpretando personalmente la loro opportunità sociale, verrebbe meno lo Stato di diritto in quanto, facendo incombere sui cittadini la minaccia di una violenza arbitraria, instaurerebbe il regno del terrore, distruggendo la libertà politica. Per altro verso, il principio intangibile della presunzione d’innocenza deve proteggere l’imputato da ogni provvedimento intimidatorio anteriore alla sentenza. In mancanza di regole vincolanti per i magistrati, insomma, i cittadini si sentirebbero vulnerabili di fronte al pregiudizio o al capriccio delle autorità giudiziarie. Il legislatore deve quindi chiudere qualsiasi spazio all’interpretazione della legge penale da parte del giudice: le sentenze devono essere emanate automaticamente sulla scorta di prove accertate. In altre parole, va liquidato “l’intermediario dispotismo” dei magistrati.

Come sottolinea Audegean, per comprendere la genesi di questa dura polemica bisogna trasferirsi nella città in cui prese forma: la Milano del Settecento, fulcro della società lombarda e importante provincia dell’impero asburgico. È qui che nel 1761 Beccaria comincia a frequentare il cenacolo di Pietro e Alessandro Verri. In quel periodo intorno ai due rampolli di una famiglia dell’alta borghesia meneghina si andava raccogliendo una gioventù irrequieta, che non si riconosceva nell’ambiente oligarchico dalla quale proveniva. A sua volta, questo conflitto generazionale era espressione di una crisi politica. L’amministrazione accentratrice di Vienna, infatti, incontrava l’accanita resistenza degli aristocratici milanesi, che rivendicavano la loro autonomia presentandosi come i depositari di una tradizione giuridica che garantiva la libertà delle istituzioni comunali. Imprevedibilmente, i giovani patrizi guidati dai Verri si schierarono sul fronte opposto a quello presidiato dagli esponenti del proprio ceto. Questa confraternita intellettuale anticonformista, decisa a condurre una battaglia senza esclusione di colpi contro le forze della superstizione, dell’ignoranza, del fanatismo, si rivolse all’intellighenzia dell’Illuminismo per perfezionare la propria formazione politica. Nell’estate del 1762, Beccaria leggeva il Contratto sociale di Rousseau e cercava in Helvétius e negli Scozzesi le radici di quell’utilitarismo che fin dal 1763, nel suo Discorso sulla felicità, Pietro Verri aveva riassunto nella formula: “Felicità pubblica o sia la maggior felicità possibile divisa colla maggior uguaglianza possibile”.

Agli occhi degli Asburgo, questi “enfantes terribles dell’aristocrazia milanese apparvero ben presto come un inatteso cavallo di Troia, capace di espugnare la fortezza oligarchica che circondava le province lombarde dell’impero” [Audegean]. Il capolavoro di Cesare, nato dal sodalizio con Pietro, divenne rapidamente il best-seller di una pubblicistica che si prefiggeva di guidare una ribellione contro il primato culturale di un ceto sociale le cui radici affondavano nella padronanza della “scientia iuris”. Per Verri e Beccaria, era una anacronistica scienza giuridica inadatta a misurarsi con i problemi della produzione, del commercio, della finanza moderne. Ecco perché la scienza economica doveva subentrare a quella dei giurisperiti, incapaci di fornire soluzioni e di orientare l’azione di governo. Non a caso il primo compito che Pietro affidò a Cesare all’inizio del loro sodalizio fu la redazione di un opuscolo sulle monete nel Ducato di Milano: all’amico chiedeva di esercitare le sue capacità non di giurista ma di matematico -capacità eccezionali che, sin dagli anni di collegio, gli erano valse il soprannome di “Newtoncino”. Subito dopo lo invitò a occuparsi della giustizia penale lombarda. Il nuovo scritto, revisionato e modificato dallo stesso Pietro, fu completato con i suoi quarantasette capitoletti nel 1766. Nello stesso anno venne inserito nell’Indice dei libri proibiti per la sua distinzione tra reato e peccato, laddove con una prosa asciutta aveva denunciato le storture della prassi forense, mettendo in realtà sotto accusa tutta la cultura penale europea.

Nel 1816 il figlio di Beccaria Giulio allestì un’intera sala del palazzo milanese di via Brera per custodire i manoscritti del padre: un piccolo santuario domestico eretto in sua memoria. Quali sovrapporte agli ingressi della sala, commissionò a un ignoto pittore quattro tele a tempera. Mentre le ultime due sono dedicate alle lezioni universitarie di economia tenute da Beccaria dal 1769 al 1772, le altre due illustrano l’evento più memorabile della sua vita: la stesura delle diverse bozze dell’opera che gli aveva dato una fama internazionale. La prima tela raffigura il momento che precede la scrittura: quello dell’ispirazione civile. La Giustizia, velata e in ceppi, con aria affranta, è presentata da un Genio alato a Cesare. Questi, seduto sullo scrittoio, ruota le le spalle per volgere lo sguardo verso di loro. Lo spettatore intuisce che sta alzando la voce per restituire dignità alla giustizia. Nell’immagine della seconda tela lo si vede invece intento a scrivere il suo capolavoro. A dettarglielo è Minerva, cioè il lume della ragione.

Nella grazia neoclassica della prima tela colpisce il volto mesto e chino della Giustizia. Ha le mani legate: è impotente, asservita. La sua condizione sembra quasi alludere al trionfo dell’ingiustizia. Colpiscono anche gli oggetti che stanno ai piedi della sua figura dimessa: un ceppo, su cui il boia esegue la decapitazione; e una spada, iconico attributo della Giustizia insieme alla benda e alla bilancia. Quale significato ha la presenza di questi oggetti? L’idea del pittore o, più probabilmente del committente, è che la Giustizia è afflitta e impotente perché le viene affidato il cruento ufficio di tagliare la testa ai condannati. La spada non compare nella tela come un attributo della Giustizia, bensì come la sua negazione. La Giustizia -l’autentica giustizia- si affaccia con i tratti della mitezza: è una figura disarmata. Il che tuttavia non risolve il suo rapporto con la violenza.

Contrapponendosi all’eulogia della “potestas gladii”, Beccaria avverte pienamente il carattere inesorabile e tragico di quel rapporto: interprete di una nuova sensibilità umanistica, approda a una sua sofferta consapevolezza. Nella rappresentazione tradizionale, la spada era il fulgido emblema della giustizia che punisce la malvagità. È contro questa ideologia mistificante che insorge Beccaria. Beninteso, la violenza penale serve a combattere quella di chi delinque: ma sempre violenza resta. Ecco perché la figura della Giustizia è drammatica: non potendo rinunciare alla violenza, deve costantemente sforzarsi di farne l’uso minimo necessario. In fondo, è proprio questo concetto di “minimo necessario”, insieme cifra stilistica e nucleo filosofico dei Delitti, uno dei lasciti più preziosi di Beccaria per affermare una cultura garantista del diritto penale. Purtroppo, non paiono ancora sussistere le condizioni politiche acciocché il Parlamento italiano compia un risoluto passo in avanti su questa strada. Se il futuro è nel grembo di Giove, non resta che sperare in congiunzioni astrali più benigne.

 

*Il Foglio

 

Back To Top