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Riapertura scuole: test, casi sospetti e lavoratori fragili. Ecco le regole del ministero

Cosa succederà a scuola in caso di casi sospetti da Covid? A questa, e ed altre domande, risponde il ministero dell'Istruzione

  1. Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia esso studente o personale scolastico?

    Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità  COVID-19  n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

  2. Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?

    Sì. Ogni scuola individua un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

  3. Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?

    Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti  fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

  4. Come avverrà la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?

    Il percorso formativo sarà erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di Sanità e sarà fruibile in modalità asincrona nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.

  5. Chi sono i lavoratori fragili?

    Sono i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il datore di lavoro deve assicurare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

  6. Come si individua un lavoratore fragile?

    Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

  7. Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?

    Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori/tutore legale. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

  8. Come si procede se l’alunno risulta positivo al test?

    Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell’alunno. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi l’alunno potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

  9. Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?

    Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, l’alunno, a giudizio del Pediatra o Medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. L’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e alla conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

  10. Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?

    In tale situazione, l’alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test.

  11. Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?

    In tal caso, bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un documento volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

  12. Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi?

    Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

  13. Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?

    Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

  14. Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?

    Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

  15. Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?

    Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione.

  16. Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?

    Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

  17. Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?

    È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.

  18. Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

    Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.

Tutte le Faq pubblicate dal Ministero dell’Istruzione. 

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