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Perché i medici di Milano strattonano Speranza

Pubblichiamo la lettera che Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e medici odontoiatri di Milano, ha inviato al ministro della Salute, Roberto Speranza

 

Pubblichiamo la lettera che Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e medici odontoiatri di Milano, ha inviato al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO), Filippo Anelli

 

Al Ministro della Salute
On.le Roberto Speranza

Al Presidente FNOMCeO
Dott. Filippo Anelli

On.le Sig. Ministro, Caro Presidente,

come Voi sapete, il comma 4 dell’art. 117 del D.L. così detto “Rilancio Italia” prevede il blocco delle esecuzioni e dei pignoramenti, in corso e futuri, nei confronti delle Aziende Sanitarie.

In sostanza grazie all’art. 117 comma 4 le Aziende Sanitarie saranno le uniche a decidere quali fornitori privilegiare nei pagamenti, non avendo più lo spauracchio del decreto ingiuntivo del fornitore; e questo varrà anche per i medici (e i pazienti) che vantassero dei diritti rispetto all’ospedale, ipotesi non certo peregrina, per esempio in eventuali contenziosi per mancata tutela da rischio Covid19.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che ho l’onore di presiedere ha stigmatizzato tale norma, che avrà il più che probabile effetto di inibire e scoraggiare ogni imprenditore dal continuare ad avere rapporti di fornitura con la Sanità pubblica e indurrà ogni parte lesa, nel dubbio di non vedere soddisfatto sul piano pratico il pagamento del risarcimento per una causa anche se vinta, a coinvolgere in via diretta i Medici nelle azioni di risarcimento danni per ampliare le possibilità di soddisfare il proprio credito, vanificando così gli effetti della Legge 24/2017 (cd Gelli-Bianco).

Ma v’è di più. Il magistrato non può, ovviamente, condannare in via diretta l’assicurazione a favore del danneggiato, ma ha solo la possibilità di ordinare di rimborsare il proprio assicurato, cioè l’Azienda Sanitaria, da ogni condanna che dovesse subire.

Orbene, con un blocco dei pignoramenti in atto e con un sistema giuridico che preveda la manleva/rimborso/rivalsa da parte delle assicurazioni a favore delle Aziende Sanitarie solo di quanto loro abbiano già pagato ai danneggiati, per qual motivo le assicurazioni dovrebbero farsi avanti e versare, sua sponte, le somme direttamente ai danneggiati ben sapendo che i loro assicurati non potranno essere esecutati e quindi, di fatto, il loro obbligo di manleva/rimborso non inizierebbe mai a decorrere?

È pur vero che il “blocco” è a tempo: per “soli” 7 mesi ma, anche nel 2010 l’art. 51 della Legge 220/2010 disse la stessa cosa. Il tutto avrebbe dovuto durare solo fino al 31 dicembre 2010 e invece fu poi la Corte Costituzionale che, solo nel luglio 2013, mise la parola fine alle proroghe di tale norma.

On.le Sig. Ministro, caro Presidente, siamo quindi a richiedere un autorevole Vostro intervento sul Legislatore affinché tale iniqua norma sia cancellata nella conversione in Legge.

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