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Ultras

L’Inter ha violato il codice di giustizia sportiva?

L'inchiesta della Dda fa luce sulla vicinanza tra i tesserati di Milan e Inter e i rispettivi ultras, e sulle presunte contiguità tra gli ambienti del tifo organizzato meneghino e la criminalità organizzata. Tutte condotte vietate dal codice di giustizia sportiva. Fatti, nomi e approfondimenti

“Doppia Curva”, l’inchiesta della Dda che sta travolgendo le società di Milan e Inter, ha scoperchiato un vaso di pandora portando alla luce le presunte contiguità tra gli ambienti del tifo organizzato meneghino e la criminalità organizzata e i rapporti, poco chiari, tra i tesserati delle due società e i capi ultras. Un’intimità che potrebbe costare caro alle società coinvolte, sia nell’ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia sportiva.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: LA GESTIONE DEI BIGLIETTI DELLE PARTITE

Il codice di giustizia sportiva parla chiaro: le società, nella gestione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive, devono rifiutare dover rifiutare ogni “forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza”. Il codice stabilisce anche pesanti sanzioni che, per le società di Serie A, possono arrivare fino a 200mila euro. Inoltre, le società “devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, a richiesta, pone gli atti a disposizione della Procura federale”. Una parte dell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra si concentra proprio sulle pressioni fatte dagli ultras a Simone Inzaghi, Marco Materazzi, Calabria ma anche Calhanoglu e Barella, per ottenere biglietti da rivendere poi a prezzi maggiorati. A far squillare il telefono era molto spesso il capo ultrà Marco Ferdico, ora in carcere.

LE SOCIETÀ NON POSSONO FAVORIRE I GRUPPI ORGANIZZATI

Il codice di giustizia sportiva è molto preciso anche per quanto concerne le regole sulle relazioni tra i tesserati e i gruppi organizzati. Con estrema semplicità il codice sancisce che le società non possono favorire la costituzione e il mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori. A stabilirlo è l’articolo 25 del codice di giustizia sportiva (Prevenzione di fatti violenti) che individua anche l’ammontare delle sanzioni. “Per tale violazione si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro3.000, 00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C – si legge nel codice -. Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”. Ma non solo. Lo stesso articolo impone alle società di osservare le norme e le disposizioni emanate dalle pubbliche autorità “in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate”.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: DISTANZA TRA TESSERATI E TIFO ORGANIZZATO

La distanza che deve esserci tra tesserati e pubblico è confermata anche dal comma 9 dello stesso articolo del codice di giustizia sportiva. Addirittura, sono vietate “interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana”, sia durante le gare che “in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività”. Le sanzioni vanno dai 20.000 euro per violazioni in ambito di Serie A, agli 8.000 per violazioni in ambito di Serie B, fino ai 4.000 euro per violazioni in ambito di Lega Pro. Il tema dei rapporti tra tesserati e “gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società” viene vietato ancora dal comma 10 che aggiunge che tali rapporti debbano “essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria”, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 9.

IL COINVOLGIMENTO DELL’EX CAPITANO XAVIER ZANETTI

Una norma previdente. L’ex capitano dell’Inter Xavier Zanetti, per esempio, sarà chiamato a spiegare il dialogo in cui l’ultras Ferdico dice di aver saputo dalla bandiera nerazzurra che “ci sono dei funzionari di polizia che stanno monitorando la curva anche per l’accaduto che è successo al povero Vittorio che è morto tragicamente in strada…”. L’indagine in questione nasce nel 2018 ma viene approfondita soprattutto dopo l’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo della curva nord, tempio del tifo del F. C. Internazionale”. Boiocchi, in realtà, non è morto tragicamente in strada ma è stato freddato a colpi di pistola.

IL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

A questo quadro va aggiunto un altro tassello, quello della “responsabilità oggettiva”. L’istituto prevede l’adozione di sanzioni sportive ed economiche a carico delle società per condotte illecite “anche di soggetti terzi, del tutto privi di vincoli di sottoposizione con le società stesse e rispetto ai quali esse non sono in grado di esercitare alcun potere di vigilanza e di controllo”. Casistica nella quale rientrano gli ultras. Per eventuali scontri nei pressi dello stadio, quindi, sarebbero sanzionate anche le società (oltre alle responsabilità penali personali). Questo rende preferibile costruire e conservare un buon rapporto con le curve, soprattutto con le frange più facili alla violenza.

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