skip to Main Content

Professore Meloni

Cosa rischia il professor Gozzini che ha insultato Giorgia Meloni?

L’intervento del professore Giuseppe Pellacani, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

 

La vicenda è nota ed è quindi sufficiente ripercorrerla in estrema sintesi: come riportato dai maggiori quotidiani nazionali, lo scorso sabato, durante una trasmissione radiofonica pomeridiana di Controradio, un professore dell’Università di Siena, Giovanni Gozzini, ordinario di Storia contemporanea, ha insultato apertamente Giorgia Meloni, riferendosi alla leader di Fratelli d’Italia con termini oltremodo ingiuriosi e sessisti (come ha avuto modo di definirli il Rettore di quella Università, prof. Francesco Frati), quali «ortolana», «pesciaiola» ed altri ancora peggiori e non ripetibili.

Il Rettore si è quindi ritrovato tra le mani una vera e propria “patata bollente” e, a quanto egli stesso ha riferito, ha prontamente provveduto a convocare per lunedì 22 febbraio il collegio di disciplina dell’ateneo per l’avvio del procedimento disciplinare regolato dall’art. 10 della legge Gelmini (l. n. 240 del 2010). Da questa mattina decorre dunque il termine perentorio di 180 giorni entro il quale il procedimento dovrà essere concluso, pena la sua estinzione.

Occorre infatti ricordare che mentre per la generalità dei dipendenti pubblici le regole sono contenute nel T.U. sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 165 del 2001) i professori universitari rientrano tra le categorie di lavoratori escluse dalla privatizzazione e pertanto continuano ad essere soggetti alla speciale disciplina di diritto pubblico.

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, pur in un quadro reso incerto da una normativa risalente e stratificata nel tempo, oltre alla già ricordata legge Gelmini, le disposizioni applicabili sono il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore (r.d. n. 1594 del 1933), al quale rinvia l’art. 12 della legge sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (legge n. 311 del 1958) nonchè, in quanto compatibile, il T.U. degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957).

Le tappe del procedimento sono le seguenti: il Rettore formula “una motivata proposta”; il collegio di disciplina, uditi il rettore nonché il professore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, e dunque nel rispetto del principio del contradditorio (imposto anche dall’art. 89, c. 6, T.U. sull’istruzione superiore), entro 30 giorni esprime un parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione; quest’ultimo (senza la rappresentanza degli studenti) entro i successivi 30 giorni dovrà decidere che tipo di provvedimento adottare, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, e dunque decidere se infliggere una sanzione (con provvedimento che, in quanto atto di natura autoritativa, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 241 del 1990, dovrà contenere una dettagliata motivazione sui « presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione ») oppure disporre l’archiviazione del procedimento.

E proprio qua sta la questione. Quale sanzione?

L’art. 87 del T.U. sull’istruzione superiore prevede cinque tipologie di sanzioni: 1° la censura; 2° la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Ai sensi dell’art. 89 le sanzioni più gravi della censura possono essere adottate, secondo i casi e le circostanze, in caso di: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore.

La fattispecie che viene in rilievo, nel caso che ci occupa, è evidentemente l’ultima delle quattro.

A tal riguardo, si aggiunga poi che il codice di comportamento dell’ateneo senese, dispone che il dipendente “osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore”, “evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine dell’Ateneo”, “nei rapporti con qualsiasi soggetto… si astiene da azioni… che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori”. E analogamente il Codice etico della comunità universitaria richiede “in ogni momento della vita universitaria” “un comportamento rispettoso della libertà e della dignità altrui” e depreca qualsiasi tipo di discriminazione.

L’oggettiva gravità della condotta, l’evidente antigiuridicità e la palese contrarietà della stessa alle regole di comportamento dell’ateneo, l’elemento soggettivo (il “dolo”), la rilevanza della lesione arrecata al bene giuridico leso (la dignità della persona offesa), il mezzo utilizzato (una trasmissione radiofonica), il ruolo ricoperto dell’autore della condotta, la configurabilità di un’effettiva compromissione dell’immagine pubblica del docente e le ricadute sull’ente di appartenenza inducono senz’altro a ritenere la fattispecie in esame rientrante tra quelle per cui è irrogabile una sanzione più grave della censura.

Decidere quale di queste sanzioni applicare è compito che spetta solo al Rettore, al Consiglio di disciplina e al Consiglio di amministrazione dell’ateneo coinvolto, dunque fare una qualche previsione sarebbe scorretto, ancor prima che azzardato.

Peraltro, ove si ponga mente alla ferma reazione che è stata adottata in passato per situazioni analoghe, il rischio che corre il professor Gozzini è alto.

Basti ricordare: 1) il caso di Lavinia Flavia Cassaro, l’insegnante che il 22 febbraio 2018 aveva insultato le forze dell’ordine durante una manifestazione contro CasaPound: nel 2019 il tribunale di Torino ha confermato la legittimità licenziamento disposto dal Ministero, affermando che il sistema scolastico è un «mezzo per promuovere ‘la crescita della persona in tutte le sue dimensioni’, improntato sul rispetto dell’ordinamento. Sarebbe quindi evidente il contrasto tra le finalità educative e il ruolo dell’insegnante e l’atteggiamento incontrollato e offensivo nei confronti delle forze dell’ordine»; 2) la vicenda della professoressa di Novara Eliana Frontini che nel 2019, dopo l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega in un post ha commentato “uno in meno” cui è seguita l’immediata reazione del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti e l’avvio di un procedimento disciplinare, sospesa dall’ufficio scolastico regionale nonché (per altro profilo) radiata dall’Ordine dei giornalisti del Piemonte; 3) il caso del prof. Manfredo Bianchi, di cui si sono occupate anche Le Iene, autore di post e dichiarazioni inneggianti al fascismo e di altre condotte deplorevoli, per il quale il Consiglio regionale della Toscana a giugno 2020 ha approvato una mozione in cui si chiede alla giunta di “attivarsi con solerzia nei confronti del ministero dell’Istruzione affinché nei confronti” del docente “vengano prese le più drastiche misure disciplinari e se ne pretenda la rimozione da incarico di professore presso una scuola statale”. D’altra parte, anche condotte extralavorative possono configurare una giusta causa di licenziamento, quando le qualità morali e di immagine sono richieste dal tipo di prestazione svolta, come ha affermato nel 2009 il Tribunale di Roma confermando la legittimità del provvedimento espulsivo di quella hostess di Alitalia che aveva pubblicato on line materiale pornografico ed annunci di prestazioni sessuali consentendo l’identificazione della sua qualità di hostess e della compagnia aerea datrice di lavoro.

Quindi? Con il professor Gozzini come andrà a finire?

Nonostante le pronte scuse pubbliche dell’accusato (consapevole della gravità del comportamento) e nonostante la diretta interessata (Giorgia Meloni) abbia gettato acqua sul fuoco, dichiarando di non voler entrare nel merito delle valutazioni che l’università di Siena vorrà fare, ma di non chiedere provvedimenti nei confronti del professor Gozzini, di sicuro la vicenda non potrà chiudersi a tarallucci e vino, con un’alzatina di spalle o con una “tiratina d’orecchie” (la “censura”). Non solo l’università di Siena, ma tutto il mondo universitario, luogo non solo di istruzione ma anche di “formazione” non se lo può permettere.

Back To Top