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Trasferimento Dati Usa Ue

Che cosa ha deciso la Corte Ue sulla conservazione dei dati per la sicurezza degli Stati

Il diritto dell'Unione europea vieta la "conservazione generalizzata e indifferenziata di dati" personali da parte dei fornitori di servizi tlc. Ma ci sono alcune eccezioni...

 

Il tribunale più alto dell’Ue si è pronunciato contro l’accesso incontrollato ai dati degli utenti di telefoni e Internet.

Questa mattina la Corte di Giustizia Ue ha emesso una sentenza che impone restrizioni alla conservazione generale e indiscriminata di dati telefonici e Internet.

La Corte ha confermato infatti che il diritto dell’Unione europea osta a regolamenti nazionali che impongano a un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, ai fini della lotta contro le violazioni in generale o per salvaguardare la sicurezza nazionale, la trasmissione o archiviazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione.

Prevista comunque una deroga per gli Stati membri. La Corte ha stabilito che la conservazione generale e indiscriminata di tali dati può essere consentita solo quando i governi devono affrontare una “grave minaccia alla sicurezza nazionale”. Purché l’accesso ai dati degli utenti sia limitato a un periodo “strettamente necessario”.

Il caso ha origine in alcune cause di cui si occupano un tribunale britannico, il Consiglio di Stato francese e la Corte costituzionale belga. Da sempre le forze dell’ordine sono alle prese con l’equilibrio tra la lotta al terrorismo e il diritto delle persone alla riservatezza dei dati.

COSA HA STABILITO LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Il diritto dell’Unione europea (la direttiva ePrivacy del 2002) vieta la “conservazione generalizzata e indifferenziata di dati” personali da parte dei fornitori di servizi telecomunicazioni.

La sentenza odierna della Corte Ue boccia dunque le normative nazionali che consentono tale trattamento dei dati per ragioni di sicurezza o di lotta alle infrazioni.

LE DEROGHE PREVISTE

Tuttavia, precisa la Corte Ue, nelle situazioni in cui uno Stato membro deve affrontare una grave minaccia alla sicurezza nazionale che si rivela “reale, attuale o prevedibile”, può derogare all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni imponendo, con provvedimenti legislativi, la conservazione generalizzata e indifferenziata di tali dati per un periodo limitato a quanto strettamente necessario, ma rinnovabile in caso di persistenza della minaccia. Si tratta dei dati dei clienti su traffico e localizzazione.

NEI CASI DI CRIMINALITÀ E GRAVI MINACCE ALLA SICUREZZA PUBBLICA

Per quanto riguarda la lotta contro le forme gravi di criminalità e la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, uno Stato membro può anche prevedere la conservazione mirata di tali dati nonché la loro rapida conservazione.

Ma tale ingerenza con i diritti fondamentali deve essere accompagnata da garanzie effettive e controllata da un giudice o da un’autorità amministrativa indipendente. Ha stabilito il tribunale.

Questo significa che i paesi membri possono costringere i fornitori di comunicazioni elettroniche a raccogliere dati sul traffico e sulla posizione in tempo reale, a condizione che sia limitato ai sospetti terroristi e un tribunale abbia autorizzato la misura.

OK ALL’ARCHIVIAZIONE GENERALIZZATA DEGLI INDIRIZZI IP IN PERIODO LIMITATO

Allo stesso modo, uno Stato membro può effettuare l’archiviazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti alla fonte di una comunicazione purché il periodo di archiviazione sia limitato a quanto strettamente necessario o per procedere all’archiviazione generalizzata e dati indifferenziati relativi all’identità civile degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica, senza che ciò sia limitato in quest’ultimo caso ad un periodo determinato.

IL COMMENTO DI PRIVACY INTERNATIONAL

“La sentenza odierna rafforza lo stato di diritto nell’Ue”, ha dichiarato a Fortune Caroline Wilson Palow, direttore legale di Privacy International, uno dei gruppi di attivisti che hanno avviato i casi.

“In questi tempi turbolenti, serve a ricordare che nessun governo dovrebbe essere al di sopra della legge. Le società democratiche devono porre limiti e controlli ai poteri di sorveglianza della nostra polizia e delle agenzie di intelligence”.

IL COMMENTO DEL GARANTE PER LA PRIVACY ITALIANO ALLA SENTENZA DELLA CORTE UE SULLA CONSERVAZIONE DEI DATI

“Con la sentenza di oggi la Corte chiarisce che le esigenze di sicurezza nazionale non legittimano, per sé sole, la conservazione indiscriminata, da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, dei dati di traffico, applicandosi anche in questo caso le garanzie e i principi in materia di protezione dei dati. Linea da tempo sostenuta dal Garante per la protezione dei dati personali”.

Si legge nella nota diffusa dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana.

“Portando a coerente conclusione il percorso iniziato con le sentenze Digital Rights e Tele2 Sverige e in analogia con le posizioni più garantiste della CEDU, la Corte esclude che quella dei trattamenti di dati funzionali a tali finalità possa essere una ‘zona franca’ impermeabile alle esigenze di tutela della persona. Si tratta di un principio di assoluta rilevanza, sotto il profilo democratico, nel rapporto tra libertà e sicurezza già delineato nella sentenza Schrems del luglio scorso, per evitare che una dilatazione (nell’ordinamento statunitense particolarmente marcata) della nozione di sicurezza nazionale finisca di fatto per eludere l’effettività della tutela di un fondamentale diritto di libertà, quale appunto quello alla protezione dei dati. Diritto che vive comunque in costante equilibrio con altri diritti, quale appunto quello alla sicurezza che, se oggetto di minaccia grave, può legittimare – afferma la Corte – anche misure invasive quali la conservazione generalizzata dei dati, purché per il solo tempo strettamente necessario e con alcune garanzie essenziali. La proporzionalità resta, dunque, la chiave per affrontare l’emergenza, in ogni campo, secondo lo Stato di diritto”.

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