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Ecco perché Tim boccia il disegno di legge M5S sulle tariffe telefoniche

Tutte le critiche di Tim al disegno di legge n. 1105, in materia di Trasparenza delle tariffe telefoniche. Continuano gli approfondimenti di Start sul disegno di legge

A Tim non piace il piano M5S sulla trasparenza delle tariffe telefoniche.

Le nuove disposizioni non sono così necessarie come si pensa e diverse sono le cose che andrebbero modificate, sostiene l’azienda capitanata da Luigi Gubitosi, sentita in audizione al Senato sul disegno di legge n. 1105, in materia di Trasparenza delle tariffe telefoniche (qui i dettagli), voluto appunto dal Movimento 5 Stelle. Andiamo per gradi.

CHE COSA DICE TIM

Partiamo da un dato di fatto, per Tim: le attuali norme già regolamentano il settore e nuove disposizioni in materia sembrano essere solo accessorie.

“Esprimiamo un generale apprezzamento per il fine ultimo che si propone questa iniziativa legislativa che consistente nel rendere ancor più trasparente e di più facile comprensione le offerte tariffarie dei vari Operatori presenti sul mercato delle TLC”, dice Tim in audizione, aggiungendo che “il disegno di legge interviene, apportando modifiche al quadro normativo vigente previsto dall’art. 1 del DI 7/2007 (cd. decreto Bersani) a sua volta modificato dalla legge 124/2017 (legge annuale per la concorrenza) che, a nostro avviso già contiene equilibrate previsioni normative volte a favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, tali da garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza degli effettivi costi del servizio e da facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato”.

LE NORME TOLGONO LIBERTA’ ALLE AZIENDE DI SETTORE

Il ragionamento di Tim va ben oltre il principio di trasparenza, la società ne fa una questione di libertà aziendale. La concorrenza, infatti, ha portato a numerosi vantaggi per i consumatori e ha ridotto le tariffe del 12% dal 2012 al 2018. Il mercato, però, è in continua evoluzione tecnologica e Tim vorrebbe sentirsi libera di adeguare le proprie offerte alle nuove esigenze di mercato.

“Tale esercizio della libertà di iniziativa economica privata — diritto sancito a livello costituzionale — viene esercitata assicurando la tutela del consumatore in ordine ai principi di trasparenza, alla corretta informazione e comunicazione, alla consapevolezza delle scelte ed alla possibilità di esercitare correttamente il diritto di recesso”, assicura Tim, sostenendo che “ogni eventuale previsione normativa che, rispetto alla vigente legislazione ponga un divieto generale di modifica delle condizioni giuridiche ed economiche, – peraltro ingiustificatamente applicato al solo settore delle comunicazioni elettroniche che si ritroverebbe discriminato – oltre a comportare un stravolgimento della disciplina in precedenza richiamata, rappresenterebbe una significativa riduzione delle libertà d’impresa nelle sue scelte gestionali e di offerta per gli Operatori e perle Imprese che negoziano i propri contratti di fornitura, con il risultato di ingessare il sistema”.

UN DDL CONTRADDITTORIO?

E ancora. La Tlc, in audizione al Senato, avrebbe fatto notare che “l’art. 1, comma 1, lettera a), in cui si dispone che “gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell’offerto prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipulo del contratto, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nel confronti del consumatore”, sembrerebbe far emergere una contraddizione tra la prima parte, che verrebbe vanificata dalla seconda, da cui, se confermata nella versione attuale, deriverebbe un divieto generale di modifica contrattuale ulteriore rispetto a quello temporalmente definito in 6 mesi nel primo inciso della previsione normativa”.

LA MODIFICA DEL COMMA 1, LETTERA A

Considerazioni a parte, Tim prende posizione in modo chiaro su due aspetti del disegno di legge pensato dal Movimento 5Stelle che andrebbero modificati prima di una eventuale approvazione.

Tim, in particolare, chiede la “soppressione della seconda parte della disposizione (“in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore”)” del comma 1, con l’obiettivo di “una migliore definizione della norma, che, altrimenti, introdurrebbe un divieto generalizzato di modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta, che, al di là dei profili di illegittimità giuridica e probabilmente di incostituzionalità, potrebbe compromettere le dinamiche competitive e la stessa capacità di stare sul mercato da parte degli Operatori di comunicazioni elettroniche”.

Sempre Tim, chiede che il termine di 6 mesi di cui si parla nell’articolo in relazione al divieto di modificare l’offerta “fosse riferito alla data di commercializzazione dell’offerta oggetto delle modifiche unilaterali da parte dell’operatore e non dalla stipula del singolo contratto con ciascun cliente, previsione quest’ultima, che se inserita, porterebbe all’impossibilità pratica di introdurre modifiche ad una specifica offerta verso la generalità dei clienti che l’hanno sottoscritto, con rilevanti oneri economiche a carico degli Operatori e una ingiustificabile limitazione della loro libertà di impresa”.

LE MODIFICHE AL COMMA 1 LETTERA B: OFFERTE CHIARE

In merito all’art. 1, comma 1, lettera B, in cui si prevede che AGCOM debba garantire che gli Operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari , Tim chiede che la frase in cui si chiede la garanzia di una “comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione”, termini, considerando le attuali diverse modalità di vendita (fisica e a distanza), dopo la parola “acquistati”.

COMMA 1 LETTERE C E D: I SERVIZI ANCILLARI

Il disegno di legge, all’art. 1, comma 1, lettera c) e d), parla dei servizi ancillari di telefonia mobile, e si prevede che “il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, comprenda i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari che concorrono allo formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario”.

Su questo punto Tim sostiene che la “normativa limiterebbe in maniera rilevante la libertà dell’impresa in quanto la modalità di esposizione delle condizioni economiche di un’offerta sarebbe vincolata ad uno schema unico e non lascerebbe la libertà di costruire offerte componibili secondo le scelte del singolo consumatore”.

 

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