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Proprietà Intellettuale

Perché il copyright all’italiana fa discutere

Cosa è emerso dalle audizioni di Agcom e associazioni di categoria alla Camera sulla bozza di decreto di recepimento della Direttiva Ue 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

Il copyright all’italiana non mette d’accordo tutti (per ora).

Dopo l’adozione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, il testo è adesso all’esame del Parlamento per poi essere adottato definitivamente dal Cdm.

Dopo i rilievi evidenziati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 31 agosto 2021, oggi anche l’Agcom ha sollecitato una necessaria definizione chiara e vincolante di estratto breve.

La normativa prevede anche il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori. E in base allo schema di decreto, spetterà proprio al Garante delle Comunicazioni l’adozione di un regolamento che individui i criteri per la determinazione dell’equo compenso.

Tutti i dettagli su quanto emerso dalle audizioni odierne davanti alle commissioni Cultura e Trasporti della Camera sui Dlgs di attuazione delle direttive su copyright e mercato audiovisivo.

IL DECRETO COPYRIGHT

Lo schema prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, hanno l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

È introdotto un nuovo diritto connesso a favore degli editori dei giornali per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi delle società dell’informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti.

È previsto, inoltre, il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori. Il diritto – questo era uno dei punti più dibattuti – non è riconosciuto né in caso di utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.

IL SOLLECITO DEL GARANTE DELLE COMUNICAZIONI IN COMMISSIONE

E proprio sugli estratti molto brevi si è concentrato il Garante delle comunicazioni, Giacomo Lasorella, nel corso dell’audizione alla Camera, sui Dlgs di attuazione delle direttive Ue relative a copyright e mercato audiovisivo.

L’Agcom sollecita infatti un chiarimento circa la definizione di “estratto molto breve” di articoli di testate giornalistiche ai fini dell’eventuale riconoscimento dei diritti d’autore da parte delle piattaforme online.

Lasorella ha ricordato, citando la norma, che si considera “estratto molto breve” la pubblicazione di “una qualsiasi porzione” di un testo giornalistico che “non dispensi dalla necessità”.

IL RUOLO DELL’AGCOM

Spetterà infatti all’Agcom l’adozione di un regolamento che individui i criteri per la determinazione dell’equo compenso e che orienti la negoziazione tra le parti. Per questa ragione è stato introdotto l’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi online, che devono mettere a disposizione alla parte interessata ogni dato idoneo a determinare la misura dell’equo compenso. Su tale adempimento vigila la stessa Autorità che, in caso di mancata comunicazione dei dati, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato.

LA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA FIMI

Dubbi anche da parte della Federazione dell’industria musicale italiana (Fimi).

Nel corso dell’audizione, davanti alle commissioni Cultura e Trasporti della Camera, sui Dlgs di attuazione delle direttive su copyright e mercato audiovisivo, Fimi ha sollecitato la rimozione, dalla nuova norma europea sui diritti d’autore, della “disposizione secondo la quale, laddove si parla di remunerazione adeguata e proporzionata, la retribuzione deve essere commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento dei diritti”.

“La questione riguarda l’articolo 1, co 1, lettera n) dello schema di decreto introduce un nuovo comma nell’articolo 107 della legge sul diritto d’autore” ha spiegato Enzo Mazza, ceo di Fimi a Startmag.

“Questa modifica — evidenzia Fimi — introduce un criterio di proporzionalità che è in diretta contrapposizione con quanto prevede la disposizione (della direttiva stessa, ndr) per cui il pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata ma non dovrebbe rappresentare la norma”.

LE PRECISAZIONI DI ENZO MAZZA (FIMI)

“I pagamenti proporzionali sono infatti preferibili ma nella remunerazione degli autori principali di un’opera” evidenzia il ceo di Fimi. “La norma così proposta impone invece il criterio senza peraltro operare distinzioni non tenendo conto che nei settori dell’industria culturale gli autori/artisti che contribuiscono a un’opera possono essere centinaia e di conseguenza la gestione per ogni opera diventa semplicemente impossibile. Si dovrebbero far espressamente salve le ipotesi citate al considerando 73 della Direttiva, e quindi consentire il ricorso ai pagamenti forfettari, tenendo conto delle specificità dei diversi settori”.

Pertanto la proposta di Fimi è quella di eliminare l’inciso “commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento”.

IL PARERE DI CONFINDUSTRIA RADIO TV

Anche Confindustria Radio tv ha manifestato delle perplessità nell’audizione sui Dlgs di attuazione delle direttive Ue relative al copyright e al mercato dei media audiovisivi.

“La regolamentazione è squilibrata, se pensiamo agli ‘Ott’, noi abbiamo bisogno, ne ha bisogno il Paese, di affermare anche attraverso queste direttive, che il pluralismo sia tutelato a partire dalle regole base” ha detto Francesco Angelo Siddi, presidente di Confindustria Radio tv, alla Camera.

“Penso alle piattaforme — ha precisato Siddi — che oggi possono assumere il ruolo di aprire o chiudere la porta, di decidere chi ha diritto di accesso e chi no, di impedire la libera fruizione di contenuti da parte degli utenti. Noi invece riteniamo che l’esperienza italiana, fatta con la televisione, attraverso la numerazione predeterminata dei canali, aiuti, noi dobbiamo riaffermare questo principio anche in occasione del riparto delle frequenze, che vadano esclusi i soggetti estranei al novero dei fornitori dei media audiovisivi”. Siddi ha pertanto auspicato “che vada garantita una neutralità tecnologica per cui il cittadino può decidere quali app, quali funzioni attivare, perché l’accessibilità all’informazione mediante il servizio audiovisivo e radiofonico per noi rimane un punto centrale”.

IL SOSTEGNO DI ENPA ED EMMA

Infine, pieno sostegno alla normativa italiana di recepimento della direttiva copyright arriva dall’Enpa, l’associazione europea degli editori di giornali e dall’Emma, l’Associazione europea degli editori di periodici, riporta Adnkronos.

Il decreto introduce strumenti che rafforzano il diritto connesso degli editori di giornali, tra cui un meccanismo di “negoziazione assistita”, ispirato all’Australian News Media Bargaining Code adottato all’inizio di quest’anno, che mira a garantire l’effettivo esercizio del diritto da parte degli editori, come ricordano le associazioni in una nota. La normativa di attuazione copre l’intero ecosistema della stampa e tiene conto dello spirito della legislazione comunitaria, che è quello di “incoraggiare il dialogo e la negoziazione tra le parti”,

Per quanto riguarda la nozione di “estratti molto brevi”, Emma ed Enpa desiderano sottolineare che, in linea con il considerando 58 della direttiva, “è importante che l’esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo tale da non pregiudicare l’efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva”. In altre parole, nel caso in cui l’uso di estratti molto brevi abbia un effetto di sostituzione della pubblicazione o dispensi i lettori dal farvi riferimento, ciò rappresenta una chiara violazione del diritto degli editori. Emma ed Enpa sostengono, pertanto, l’approccio adottato finora da tutti gli Stati membri.

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