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Blockchain

L’Italia accelera su Blockchain e Dlt. Che cosa cambia davvero con il decreto Semplificazioni?

Il nostro Paese sarà il primo al mondo a dare valore legale a tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain e smart contract. Sarà più facile certificare un'opera per i diritti d'autore o redigere un contratto d'affitto. L'approfondimento di Start Magazine con l'analisi del servizio studi della Camera e i pareri degli esperti Bianconi e Sarzana

Tra qualche giorno, dopo il via libera definitivo della Camera al Dl Semplificazioni, saranno ufficialmente operative nel nostro ordinamento le “tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain” e una definizione di smart contract. Si tratta del primo riconoscimento dell’innovazione a livello mondiale e potenzialmente con un effetto disruptive di vasta portata.

COME NASCE IL PROVVEDIMENTO

La disposizione è stata introdotta con un emendamento nelle commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato da Stefano Patuanelli (M5S). A Palazzo Madama il provvedimento è già stato licenziato e ora si attende l’ultimo passaggio alla Camera. Poi il decreto sarà legge e l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) avrà a disposizione 90 giorni per individuare gli standard tecnici che i documenti informatici gestiti in questo modo dovranno rispettare affinché abbiano valore giuridico effettivo.

COSA DICE LA NORMA

In sostanza, le “tecnologie basate su registri distribuiti” come la blockchain vengono definite dallo stesso provvedimento come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Mentre la successiva disposizione chiarisce che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie blockchain produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione. Validazione elettronica che secondo la Ue è definita come “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”.

MA COSA SIGNIFICA NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI?

Cosa significa questo in concreto? Significa che ogni documento inviato con questa tecnologia avrà validità giuridica in quanto gli sarà riconosciuto l’elemento temporale e l’identificazione delle parti che non saranno in alcun modo falsificabili. Ciò consentirà, ad esempio, di registrare un’opera per il riconoscimento del diritto di autore o proteggere il made in Italy ai fini della contraffazione come più volte indicato dallo stesso ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Ma anche realizzare contratti in tutti i casi in cui si necessita della forma scritta direttamente “online”, con immediato decorso di validità. Ad esempio un contratto di affitto.

Più precisamente, come chiarisce il dossier del Servizio Bilancio della Camera, “tale ultima norma stabilisce che alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata. Si prevede anche che una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. Si stabilisce, infine, che una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri”.

BIANCONI: ITALIA PRIMO PAESE AL MONDO A FARE QUESTO PASSO

La portata è rilevante come spiega Andrea Bianconi, avvocato d’affari internazionale, fondatore e CFO del lussemburghese www.thinkblocktank.org, membro di untitled-inc e collaboratore attivo del blockchainhub.net di Berlino, e del Blockchain Bundesverband Bundesblock tedesco. “Per anni, allorquando il resto del mondo stava già salutando le opportunità offerte dalle blockchain, il tema non era certo dei più attuali in Italia – scrive in un articolo riportato sul Blog delle Stelle -. Tuttavia – principalmente negli ultimi 18 mesi – sembra che l’Italia si sia improvvisamente svegliata e abbia compreso le opportunità che le Distributed Ledger Technologies possono offrire per condurre nel futuro. Sorprendentemente anche i politici hanno adottato in velocità alcuni provvedimenti nell’ottica di adottare questa tecnologia”. Secondo Bianconi l’emendamento “può rendere l’Italia il primo paese nell’Unione europea e – per quanto ne sia a conoscenza nel mondo – ad equiparare uno smart contract ad un contratto scritto riconoscendo per tal via gli smart contract in formato digitale come equivalenti ai contratti in forma scritta. Secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo la notarizzazione attraverso Distributed Ledger Technologies determinerà gli effetti previsti dall’articolo 41 del Regolamento UE 910/2014 (Effetti legali di time-stamps elettronici)”. Non è chiaro però, avverte Bianconi, “se gli effetti di tale norma siano semplicemente di qualificare come valida la notarizzazione effettuata attraverso DLT nei procedimenti giudiziari o se la norma estende gli effetti della time-stamp qualificata prevista dall’articolo 42 del regolamento citato. Quanto sopra significa che le DLT avrebbero la capacità di unire e certificare insieme data, ora e dati in quanto ‘firmati usando una firma elettronica avanzata o sigillati con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato, o con un metodo equivalente’. Personalmente, sosterrei l’ultima interpretazione – a causa delle caratteristiche tecniche delle DLT – che significherebbe praticamente che l’intero blocco di dati, data e ora sarà associato insieme in una certificazione legalmente esecutiva (e non solo la data). Ma dobbiamo aspettare e vedere quale posizione prenderà la Commissione in merito”.

SARZANA: OBIETTIVO, DARE VALORE LEGALE ALLE TRANSAZIONI E AI CONTRATTI ELETTRONICI

Sulla stessa linea anche Fulvio Sarzana, avvocato e membro del team degli esperti blockchain avviato dal ministero dello Sviluppo economico: “L’ obiettivo – spiega in un post sul proprio profilo Facebook – è avere ‘la possibilità di dare valore legale alla transazione che utilizza un registro elettronico distribuito e informatizzato, senza passare attraverso notai o agenzie di certificazione centrale’”. Mentre per quanto lo smart contract, lo standard “dà a un contratto automaticamente eseguito da un programma IT il valore legale di un contratto normale, scritto e firmato”, ha spiegato Sarzana.

DAL GOVERNO UNA PIOGGIA DI FINANZIAMENTI

Tra l’altro il governo ha previsto stanziamenti: l’art. 1, comma 226 della legge di Bilancio 2019 ha istituito nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi. In precedenza il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, aveva assegnato 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

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