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Iliad, Tim e gli sms-esca sanzionati dall’Antitrust

Perché l’Antitrust ha multato Tim sugli sms-esca. Tutti i dettagli Se, come il sottoscritto, siete ex utenti Tim passati a Iliad, negli ultimi mesi avrete senza dubbio ricevuto uno o più sms della vostra vecchia compagnia con allettanti offerte studiate appositamente per riconquistarvi. Ebbene, l’autorità di garanzia del mercato e della concorrenza – che si…

Se, come il sottoscritto, siete ex utenti Tim passati a Iliad, negli ultimi mesi avrete senza dubbio ricevuto uno o più sms della vostra vecchia compagnia con allettanti offerte studiate appositamente per riconquistarvi. Ebbene, l’autorità di garanzia del mercato e della concorrenza – che si occupa anche di tutela dei consumatori – li ha definiti condotte sleali (se vogliamo, vere e proprie esche) nella sua ultima pronuncia con cui ha multato Telecom per 4,8 milioni di euro. Si tratta di un provvedimento (qui il testo integrale) che mette nero su bianco il fatto che, nonostante i ripetuti interventi del legislatore nazionale e comunitario e delle autorità di garanzia, certi vecchi sistemi truffaldini siano ancora impiegati dalle maggiori compagnie. Ma andiamo con ordine.

GLI SMS ECCEPITI DALL’ANTITRUST

Per ridurre l’emorragia di utenti in fuga verso operatori più economici (non solo Iliad, si pensi all’ingresso di ho-mobile), secondo la ricostruzione del Garante, a partire dal giugno 2018 Telecom ha indirizzato ai vecchi clienti sms promozionali con offerte all’apparenza allettanti. Ma non è tutto oro ciò che luccica: “Negli sms – si legge nel provvedimento – sono state omesse informazioni essenziali relative ai contenuti dell’offerta reclamizzata, ovvero i costi di attivazione (12 euro), il costo della Sim (10 euro), il costo ricorrente del piano tariffario, vincoli contrattuali quali la durata minima di permanenza [24 mesi, con le relative penali ndR], nonché la pre-attivazione di alcuni servizi accessori”, come Tim Base & Chat da 2 euro mensili o la Segreteria telefonica, che comporta la spesa di 1,50 euro a chiamata quando si ascoltano i messaggi.

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Alcuni esempi degli sms giudicati poco trasparenti

VECCHI MEZZUCCI A DISCAPITO DEL CONSUMATORE

Insomma, mezzucci d’inizio anni ’90 del secolo scorso e – probabilmente – anche a qualche anno prima. Quando, cioè, gli operatori (anzi, l’operatore, perché vigeva ancora una situazione di monopolio de facto) spadroneggiavano sul mercato, nascondendo agli abbonati clausole e attivando a loro insaputa servizi mai richiesti (un tipico esempio sui contratti domestici era ritrovarsi con la segreteria telefonica, ma in molti incapparono anche nel comodato oneroso dell’apparecchio telefonico, che poteva agevolmente essere evitato dotandosi di un proprio modello). In pochi se ne accorgevano e in numero persino inferiore facevano causa alla compagnia, anche perché talvolta, come si suol dire, “valeva più la spesa dell’impresa”: l’operatore giocava proprio su questo genere di introiti che arrivava dall’acquiescenza degli utenti.

PURE LA DISATTIVAZIONE ONEROSA DEL 119

Da allora si sono succedute diverse norme a tutela del consumatore, la stessa giurisprudenza si è schierata a difesa dell’utenza. Ma ecco l’inattesa reviviscenza di condotte considerate sleali: “All’atto della sottoscrizione – riporta l’Antitrust – vengono attivati dall’operatore senza la previa acquisizione del consenso espresso del consumatore, i seguenti servizi: 1) segreteria telefonica (con un costo per ascoltare i messaggi ricevuti); 1 Giga di scorta (pacchetti di 200MB da 1,90 euro fino a 1 giga per un massimo complessivo di 9,50 euro) e Tim in viaggio full (con tariffa a consumo). Tutti servizi, viene comunque specificato nel provvedimento “disattivabili gratuitamente su richiesta” ma “solo dopo la sottoscrizione del contratto e l’attivazione della SIM”. Inoltre, “è previsto un costo di 3,99 euro nell’ipotesi in cui la disattivazione di 1 Giga di scorta sia richiesta mediante il 119” motivato dal “costo di gestione della pratica da parte dell’operatore umano”. Tutti non reclamizzati a dovere nell’sms.

C’È SMS E SMS

Con la conseguenza, si legge nel testo del provvedimento dell’Antitrust, dopo aver risposto positivamente all’sms “esca” o alla chiamata del call center, “i costi che l’utente si trovava a dover sostenere risultavano superiori rispetto all’importo indicato nel messaggio promozionale”. Insomma, l’amara scoperta avveniva alla lettura dell’estratto conto. In più, con riferimento agli sms, ci sono sms e sms. E non si può certo addurre la scusante della brevità del testo consentito dal mezzo per inserirvi soltanto “le condizioni principali di ciascuna offerta”. Mentre nelle campagne successive, quelle del luglio 2019, Telecom ha sì inserito il link alla pagina web della promozione che riportava le informazioni in modo completo, ma anche questo espediente di rimandare altrove per leggere tutte le condizioni contrattuali non è stato considerato sufficientemente trasparente. Nemmeno la scoperta, eventuale, dell’utente una volta in negozio di tutte le clausole che si stava per sottoscrivere è stata giudicata idonea. Insomma, il provvedimento impartisce una lezione importante: prima di accettare una promozione via sms, assicuratevi che non esistano altre condizioni contrattuali nascoste. Più facile a dirsi che a farsi.

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