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IA, ecco come l’Ue ha annacquato le regole sulle etichette per i deepfake

Alla fine le pressioni dell’industria pubblicitaria hanno avuto la meglio e la versione finale delle linee guida della Commissione europea per aiutare i fornitori e gli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act è diventata più timida rispetto alle proposte iniziali. Tutti i dettagli

 

Doveva essere uno degli strumenti principali per rendere riconoscibili i contenuti prodotti dall’intelligenza artificiale, ma il sistema di etichettatura delineato dalla Commissione europea arriva alla versione finale con alcune modifiche che ne restringono l’applicazione.

Tra le pressioni dell’industria pubblicitaria e il timore di un eccesso di etichette, il confine tra trasparenza e semplificazione torna al centro del dibattito sui deepfake.

COSA PREVEDONO LE NUOVE LINEE GUIDA

Le linee guida della Commissione europea chiariscono come fornitori e utilizzatori di sistemi di IA dovranno applicare gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act, che entreranno in vigore il prossimo 2 agosto. Il documento integra il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA e fornisce indicazioni sul significato di concetti come sistemi interattivi, contenuti sintetici, deepfake e testi generati dall’IA su temi di interesse pubblico.

L’articolo 50 stabilisce che i fornitori devono progettare i sistemi “in modo tale che le persone interessate siano informate del fatto che stanno interagendo con un sistema di IA”, salvo nei casi in cui tale circostanza sia evidente per un utente ragionevolmente informato e attento. Inoltre, i sistemi che generano contenuti audio, immagini, video o testi sintetici dovranno produrre risultati “contrassegnati in un formato leggibile dalle macchine e rilevabili come generati o manipolati artificialmente”.

Le regole riguardano anche gli utilizzatori dei sistemi di IA. Chi impiega strumenti di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica dovrà informare le persone coinvolte, mentre chi diffonde deepfake o testi generati artificialmente su questioni di interesse pubblico dovrà dichiararne l’origine artificiale, salvo alcune eccezioni previste dalla normativa.

LE APERTURE SUI CONTENUTI MODIFICATI

Uno dei punti più discussi riguarda l’ambito dei contenuti che dovranno essere etichettati come generati o manipolati dall’IA. Nella versione definitiva delle linee guida, la Commissione ha ampliato alcune esenzioni rispetto alla precedente bozza.

Per esempio, osserva Euractiv, la sostituzione di uno sfondo in un’immagine per “finalità chiaramente estetiche” potrebbe non richiedere un’etichetta, anche quando la modifica è significativa. Stando alle linee guida, questo tipo di intervento avrebbe generalmente un impatto limitato sulla possibilità che una persona consideri l’immagine autentica.

La precedente versione della bozza prevedeva invece un’esenzione più ristretta, limitata all’estensione o alla modifica di dettagli dello sfondo. La nuova formulazione amplia quindi lo spazio per interventi grafici realizzati con strumenti di IA senza obbligo di segnalazione.

LE PRESSIONI DEL SETTORE PUBBLICITARIO

L’allentamento di alcune condizioni, afferma Euractiv, arriva dopo le richieste degli operatori della pubblicità, che hanno sostenuto la necessità di evitare un’eccessiva diffusione delle etichette sull’IA. Secondo gli inserzionisti, l’utilizzo di strumenti di modifica basati sull’intelligenza artificiale è ormai diventato comune e un numero troppo elevato di avvisi rischierebbe di produrre un effetto di assuefazione negli utenti, riducendo l’efficacia delle stesse indicazioni di trasparenza.

La Commissione ha confermato che uno degli obiettivi delle linee guida è evitare quella che viene definita “labelling fatigue” (letteralmente “stanchezza da etichettatura”), cioè una condizione nella quale la presenza continua di etichette porta le persone a prestare meno attenzione agli avvertimenti. Resta comunque il principio secondo cui una pubblicità non deve creare una falsa rappresentazione delle caratteristiche reali di un prodotto.

MENO CERTEZZE SUGLI AVVISI NEI CONTENUTI VIDEO

Un altro elemento modificato rispetto alla bozza iniziale riguarda le trasmissioni e gli streaming contenenti deepfake. La precedente versione prevedeva che gli avvertimenti sulla presenza di contenuti artificialmente modificati fossero visibili anche nelle fasi successive della trasmissione o in modo permanente, escludendo che un semplice avviso nei titoli di coda potesse essere sufficiente.

La versione finale introduce invece criteri meno rigidi, stabilendo che tali indicazioni debbano essere fornite “ove possibile” e “secondo quanto appropriato”, senza richiamare esplicitamente l’obbligo di mantenere l’avviso durante l’intero contenuto o nei titoli finali.

Questa modifica incide direttamente sulla quantità di etichette che gli utenti potrebbero incontrare nella pratica: non tutti i contenuti modificati con IA saranno necessariamente accompagnati da una segnalazione visibile, soprattutto nei casi in cui la manipolazione non venga considerata sufficientemente rilevante.

L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE

Le nuove disposizioni saranno applicate attraverso il sistema di vigilanza previsto dall’AI Act, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato, dell’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale per i sistemi sotto la sua supervisione e del Garante europeo della protezione dei dati nei casi che riguardano le istituzioni dell’Unione europea.

Il rispetto degli obblighi potrà essere dimostrato anche attraverso l’adesione al Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA. Per i soggetti che sceglieranno di non aderire, resterà comunque necessario dimostrare l’adozione di soluzioni alternative considerate equivalenti per garantire la marcatura e l’individuazione dei contenuti generati o manipolati artificialmente.

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