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Direttiva Copyright

Che cosa cambierà sul diritto d’autore (e chi sbuffa)

Che cosa prevede lo schema preliminare di decreto legislativo (che recepisce la direttiva Ue sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale) approvato dal Consiglio dei ministri

 

E’ stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri lo schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

Lo schema sarà ora sottoposto all’esame del Parlamento per poi essere adottato definitivamente dal Consiglio dei ministri.

Lo schema di decreto legislativo adottato dal Cdm prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, abbiano l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud).

Via libera all’equo compenso per gli editori per l’utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme online, inclusi i social network, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi. E’ una delle norme principali contenute nello schema preliminare di decreto legislativo.

È introdotto un nuovo diritto connesso a favore degli editori dei giornali per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi delle società dell’informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti.

È previsto, inoltre, il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori. Il diritto – questo era uno dei punti più dibattuti – non è riconosciuto né in caso di utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.

Spetterà quindi all’Agcom l’adozione di un regolamento che individui i criteri per la determinazione dell’equo compenso e che orienti la negoziazione tra le parti. Per questa ragione è stato introdotto l’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi online, che devono mettere a disposizione alla parte interessata ogni dato idoneo a determinare la misura dell’equo compenso.

Su tale adempimento vigila la stessa Autorità che, in caso di mancata comunicazione dei dati, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato. Gli autori, artisti interpreti ed esecutori devono poter ottenere regolarmente informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere dai soggetti cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti.

La mancata comunicazione delle informazioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato sempre da parte di Agcom.

Gli spettacoli teatrali in streaming, infine, vengono equiparati a opere audiovisive per la tutela dei diritti, che è assicurata anche per nuove figure professionali quali il direttore del doppiaggio e l’adattatore dei dialoghi.

Non mancano le critiche di associazioni di settore dell’on line come di istituti di ricerca legati ai colossi del web, come raccontato da Start Magazine.

Secondo l’avvocato Marco Scialdone, docente di Diritto e Gestione dei contenuti e servizi digitali all’Università Europea di Roma, il provvedimento del governo disattende anche il parere del Comitato consultivo permanente italiano per i diritti d’autore, istituito presso il Ministero della Cultura, di cui fa parte: “Ci era stata sottoposta  – ha detto Scialdone – una norma completamente diversa da quella approvata oggi, quindi mi chiedo come mai sia stato fornito al Comitato (che è organo consultivo tecnico e ha espresso un parere formale) un testo che non si aveva alcuna intenzione di portare avanti in quella formulazione. È molto singolare che non ci sia stato alcun dibattito né supervisione tecnica. Soprattutto perché è un unicum in Europa e ha davvero poco a che fare con il testo della direttiva. Il rischio è che vengano coinvolte sia la Corte costituzionale, per l’eccesso di delega, sia la Corte di Giustizia dell’Unione europea, per violazione del diritto comunitario. È difficile non riscontrare un caso di gold plating, un eccesso di regolazione rispetto a quanto deciso a Bruxelles, una pratica che l’Italia si è impegnata a contrastare, anche nel Pnrr”.

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ESTRATTO DI UN ARTICOLO DEL SOLE 24 ORE:

Andando nel dettaglio, nel recepire l’articolo 15 della Direttiva il decreto introduce nella legge sul diritto d’autore una disposizione specifica che regola il diritto esclusivo degli editori di autorizzare la riproduzione e la comunicazione online delle loro pubblicazioni da parte dei «prestatori di servizi». Fa eccezione il solo caso degli “snippets”, vale a dire dei “brevi estratti” degli articoli di giornale che possono essere liberamente utilizzati e che secondo la trasposizione italiana non possono in ogni caso superare i 150 caratteri.

A stabilire i criteri di riferimento dell’equo compenso per gli editori sarà l’Agcom entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs. La disposizione, coerentemente con la più ampia finalità della Direttiva di garantire la remunerazione degli autori, prevede però che una quota compresa tra il 2% e il 5% dell’equo compenso corrisposto dai provider agli editori per l’uso degli articoli sia riconosciuta ai giornalisti. Grande attenzione è poi data al tema dell’equa remunerazione di autori e artisti nei contratti di sfruttamento (articoli 18-23 della Direttiva) con l’adozione di rigorose norme finalizzate a garantire una remunerazione adeguata e proporzionata di autori e artisti, che in Italia vedono specificamente annoverati gli adattatori dei dialoghi e i doppiatori. A supporto, vengono introdotti rigorosi obblighi di disclosure a carico degli utilizzatori. «Autori, artisti interpreti ed esecutori – si legge in una nota del ministero della Cultura – devono poter ottenere regolarmente informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere dai soggetti cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti. La mancata comunicazione delle informazioni comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato da parte di Agcom».

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SINTESI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO:

12. Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Ministro della cultura)

La direttiva modernizza il quadro giuridico della UE in materia di diritto d’autore, adattandolo all’ambiente digitale contemporaneo e assicurando così un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. Gli sviluppi tecnologici hanno mutato considerevolmente il contesto della fruizione dei contenuti creativi, rendendo necessario porre rimedio alle problematiche legate alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno attraverso l’aggiornamento delle norme sul diritto d’autore, per adattarle alle modalità di accesso ai contenuti online da parte degli utenti.

Il provvedimento europeo crea un quadro completo in cui il materiale protetto dal diritto d’autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano beneficiare di norme più chiare, trasparenti e adeguate all’era digitale.

Nel recepire la direttiva europea, il decreto prevede, nello specifico, che il materiale derivante da un atto di riproduzione di un’opera di arte visiva, per la quale sia stata superata la durata della tutela, non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. Ciò permette la diffusione, la condivisione online e il libero riutilizzo di copie non originali di opere d’arte divenute di pubblico dominio, ferme restando le altre discipline specifiche in materia di utilizzazione di immagini digitali del patrimonio culturale.

Il provvedimento, inoltre, introduce norme capaci di riconoscere agli editori, sia in forma singola che associata, un diritto connesso per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi delle società di informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. in tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti.

Tra le diverse novità, infine, da segnalare le misure che garantiscono il buon funzionamento delle negoziazioni del diritto d’autore. Tra queste, in primo luogo va menzionato il riconoscimento del ruolo dell’AGCOM quale soggetto a cui rimettere la definizione del quantum di un accordo tra le parti in caso di difficoltà nella conclusione di una licenza per l’utilizzo di opere audiovisive sulle piattaforme video on demand tra i soggetti operanti nel settore e i titolari di diritti. Di rilievo, poi, gli obblighi di trasparenza che consentono agli autori, interpreti e esecutori di ottenere dal concessionario o licenziatario, con cadenza almeno trimestrale, informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento e sull’esecuzione delle loro opere.

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