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Fintech, che cosa prevede l’emendamento della Lega al decreto Crescita

L’emendamento al decreto Crescita prevede un periodo di sperimentazione regolato di 18 mesi per le attività che perseguono l’innovazione mediante nuove tecnologie dei servizi e dei prodotti finanziari, creditizi, assicurativi e dei mercati regolamentati.

Prima non ce l’aveva fatta a passare sotto la lente delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, poi dopo un ricorso è stato ammesso. E’ quello che è successo alla proposta di modifica al Decreto Crescita che mira a introdurre una regolamentazione complessiva del settore Fintech e in particolare a creare una sandbox per sperimentare nuove attivitĂ  innovative.

IL PLAUSO DI ITALIAFINTECH

Presentato dal vicepresidente della VI commissione Alberto Gusmeroli (Lega), l’emendamento prevede, in sintesi, un periodo di sperimentazione regolato di 18 mesi per le attivitĂ  che perseguono l’innovazione mediante nuove tecnologie (come intelligenza artificiale e registri contabili criptati) dei servizi e dei prodotti finanziari, creditizi, assicurativi e dei mercati regolamentati. Una novitĂ  nel panorama italiano che ha trovato il plauso di ItaliaFintech, l’associazione che riunisce tutte le piĂą innovative aziende del fintech nazionali e internazionali operanti in Italia con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori, famiglie e imprese. “Siamo lieti dell’iniziativa con cui è stato presentato l’emendamento all’articolo 36.3 del Decreto Crescita, avente oggetto l’introduzione di una Sandbox, per servizi innovativi a beneficio delle famiglie e delle imprese italiane”, ha commentato il managing director Marta Ghiglioni su Twitter.

COSA PREVEDE L’EMENDAMENTO: SPERIMENTAZIONE DI MASSIMO 18 MESI

PiĂą nel dettaglio l’emendamento prevede che “al fine di promuovere e supportare l’imprenditoria, stimolare la competizione sul mercato, assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonchĂ© favorire il raccordo tra le Istituzioni, le AutoritĂ  e gli operatori del settore, il ministro dell’Economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa (CONSOB), e l’istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piĂą regolamenti per definire le condizioni e le modalitĂ  di esercizio di un periodo di sperimentazione per le attivitĂ  che perseguono – o che intendono perseguire – innovazione mediante nuove tecnologie – quali ad esempio intelligenza artificiale e registri distribuiti – di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo, e dei mercati regolamentati (tecno-finanza o fintech)”. Il periodo di sperimentazione, prosegue il testo, “si conforma al principio di proporzionalitĂ  previsto dalla normativa europea ed è caratterizzato da “a) un periodo massimo di diciotto mesi; b) requisiti patrimoniali ridotti; c) adempimenti proporzionati e semplificati alle attivitĂ  che si intendono svolgere; d) tempi ridotti per le procedure autorizzative; e) perimetri di operatività”.

MISURE ANCHE DIFFERENZIATE IN BASE A ESIGENZE SPECIFICHE

Non solo. L’emendamento prevede che le misure potessero essere “differenziate ed adeguate in considerazione delle particolaritĂ  e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e protezione a favore di consumatori e investitori, nonchĂ© del corretto funzionamento dei mercati. L’operativitĂ  delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi”. Inoltre, proseguiva il testo, “il periodo di sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attivitĂ  riservate da svolgersi al di fuori di esso. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti e delle finalitĂ  del periodo di sperimentazione, ciascuna AutoritĂ , nell’ambito delle proprie competenze e materie, anche eventualmente congiuntamente con le altre AutoritĂ , ha facoltĂ  di avviare iniziative per la sperimentazione”. E “in attesa di eventuali modifiche normative, al termine del periodo di sperimentazione le AutoritĂ  possono autorizzare temporaneamente i soggetti che siano stati ammessi al suddetto periodo ad operare sul mercato sulla base di un’interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore”.

RELAZIONE DI ANALISI SUL SETTORE PREVISTA OGNI ANNO

Inoltre “la Banca d’Italia, la CONSOB, e l’IVASS producono annualmente, ciascuna per quanto di propria competenza, una relazione d’analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall’applicazione del sistema di sperimentazione” e segnalare “eventuali modifiche normative o regolamentari necessari per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio, e la stabilitĂ  finanziaria”. Il numero dei partecipanti “al Comitato di Coordinamento per il Fintech, istituito con Protocollo d’intesa presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è ridotto a sette ed è composto da: Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro dello sviluppo economico, Ministro per gli affari europei, Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autoritĂ , nonchĂ© associazioni di categoria, imprese, entitĂ  e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza”.

POSSIBILI ACCORDI ANCHE CON UNIVERSITA’

Infine, le autoritĂ  di vigilanza e di controllo “sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o piĂą universitĂ  sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’universitĂ  e della ricerca e centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell’applicazione alla loro attivitĂ  istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale e di registri contabili criptati e la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autoritĂ  provvedono nell’ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio”.

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