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Perché il Tar fulmina le mosse di Agcm contro Eni e Acea

L’Antitrust aveva sospeso le modifiche unilaterali dei contratti non in scadenza. Eni e Acea vincono il ricorso al Tar: annullati i provvedimenti cautelari dell'Agcm per bloccare le revisioni dei prezzi in bolletta come prevedeva il decreto Aiuti bis

Tonfo per l’Antitrust su Eni e Acea.

Contrariamente all’Agcm, il tribunale amministrativo laziale non ha riscontrato violazioni da parte di Acea ed Eni Plenitude con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto Aiuti Bis. È questo quanto statuito con la sentenza del Tar che accoglie la tesi delle aziende dell’energia ricorrenti.

LA DECISIONE DEL TAR CHE DÀ RAGIONE A ENI E ACEA E TORTO ALL’AGCM

Secondo i giudici “non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione dei due provvedimenti cautelari, risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione”. Acea Energia ed Eni Plenitude si aggiudicano così il (primo, nel caso l’Autorità porti la questione al Consiglio di Stato) match contro l’Antitrust, annullando i provvedimenti cautelari adottati per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

COS’ERA SUCCESSO

Energia ed Eni Plenitude avevano impugnato il provvedimento cautelare del 12 dicembre scorso con cui veniva loro intimato di sospendere le presunte modifiche unilaterali del prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale perché in contrasto con il cosiddetto “decreto aiuti-bis” sui cosiddetti contratti a prezzo fisso.

La vicenda si innesta sulla decisione del governo di mitigare l’impatto economico sugli utenti a causa dell’invasione russa dell’Ucraina che ha determinato uno sproporzionato aumento dei prezzi delle materie prime.

Ripercorrendone le tappe, l’Antitrust a ottobre scorso aveva contestato a sette aziende dell’energia, Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea, Engie, gli aumenti in bolletta comunicati ai consumatori. Iren, contro il provvedimento cautelare emesso dall’Agcm aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato che, ribaltando la decisione dell’Antitrust, ha ritenuto legittimi i rincari comunicati nei tempi previsti, e una volta scaduto il contratto.

Il Consiglio di Stato aveva limitato lo stop alle sospensioni ai contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti. Quindi l’Autorità ha confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza.

NESSUNA VIOLAZIONE DELL’AIUTI BIS

Per i giudici amministrativi laziali però “non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione dei due provvedimenti cautelari risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione”.

“Alla luce della documentazione raccolta nel primo segmento dell’istruttoria – motivano dal Tar laziale -, non si apprezza la violazione delle disposizioni contrattuali dell’Aiuti bis. Invero, l’omessa indicazione della scadenza delle condizioni economiche non può ex se determinare l’illiceità della pratica, stante la possibilità per l’utente di ricostruire induttivamente tale dato, alla luce delle varie proroghe man mano succedutesi nel tempo. Né potrebbe sostenersi che l’omissione da parte del professionista della comunicazione periodica di aggiornamento possa consolidare sine die le precedenti condizioni economiche, atteso che il contratto disciplina specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse”.

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