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Corte Europea

Cosa ha detto la Corte Ue sul caso Puglia-Global Petroleum

La Regione Puglia si era opposta alle quattro concessioni petrolifere di Global Petroleum nell'Adriatico. La Corte europea ha stabilito che non esiste un limite ai permessi, anche in aree vicine

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che uno Stato membro “non è obbligato a limitare la superficie delle aree in cui un determinato operatore è legittimato a svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, quali petrolio e gas naturale”.

Le conclusioni di Gerard Hogan, avvocato generale della Corte, si riferiscono alla causa causa C-110/20, ovvero all’ordinanza della Regione Puglia nei confronti della società australiana Global Petroleum e delle autorità italiane, che hanno autorizzato l’esplorazione di idrocarburi in alcune aree vicine nel mare Adriatico, al largo delle coste pugliesi.

LA VICENDA

Nel 2013 la Global Petroleum ha presentato quattro richieste alle autorità italiane per ottenere altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi in aree adiacenti nel mare Adriatico. Ognuna di queste richieste riguardava un’area dalla superficie di poco inferiore ai 750 chilometri quadrati: si tratta del limite massimo consentito dalla normativa italiana per le aree da destinare alla ricerca di fonti fossili.

Nel 2016 e nel 2017, poi, le autorità italiane hanno dichiarato la compatibilità ambientale dei quattro progetti di Global Petroleum.

La Regione Puglia sostiene che la normativa italiana – che fissa un limite massimo di 750 km2 per area da destinare alla ricerca di idrocarburi – sia stata aggirata, perché i quattro permessi adiacenti avrebbero permesso alla Global Petroleum di sfruttare un’area complessiva di circa 3000 chilometri quadrati. Secondo la Regione, il limite di 750 km2 andrebbe applicato sia al singolo permesso, sia al singolo operatore.

IN COSA CONSISTE LA QUESTIONE

L’intera questione consiste nello stabilire se la direttiva europea 94/22 – quella relativa alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi – obblighi o meno uno stato dell’Unione europea a fissare un limite massimo alle aree in cui un operatore è legittimato a svolgere queste attività.

COSA HA DECISO LA CORTE EUROPEA

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha risposto in senso negativo.

La direttiva 94/22, cioè, non vieta che una normativa nazionale (quella italiana, in questo caso) rilasci più permessi, anche in zone contigue, allo stesso operatore, anche se questi permessi coprono un’area complessiva più estesa rispetto ai limiti fissati dalla normativa per un singolo permesso (i 750 km2 contestati dalla Regione Puglia).

La Corte specifica che il diritto di definire quali aree del territorio siano destinabili alle attività di ricerca di idrocarburi spetta agli stati membri. La direttiva europea parla di “area ottimale”, ma non stabilisce superfici geografiche in cifre assolute e non impone nemmeno di negare le autorizzazioni per le aree contigue (come nel caso di Global Petroleum nell’Adriatico).

LE PRECISAZIONI SULLA CONCORRENZA

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Hogan sottolinea però che la direttiva europea “impone trasparenza e non discriminazione nell’accesso ad attività di E&P [esplorazione di idrocarburi, ndr] e nel loro esercizio, al fine di favorire la concorrenza e rafforzare l’integrazione del mercato interno dell’energia”

Ricorda dunque che la direttiva ha lo scopo di garantire la concorrenza per le autorizzazioni tra “il maggior numero possibile di operatori idonei”, “siano tali operatori soggetti pubblici o privati, indipendentemente dalla loro nazionalità, in modo da favorire il migliore sfruttamento possibile delle risorse di idrocarburi situate nell’Unione”.

LA POSIZIONE DOMINANTE

La direttiva, inoltre, non punta a impedire la creazione di una posizione dominante. Secondo Hogan, cioè, un operatore che sia già titolare di un’autorizzazione per delle attività di ricerca in una certa area potrebbe trovarsi in una posizione migliore per ottenere altre autorizzazioni in aree vicine.

Questo metterebbe l’operatore in una posizione dominante, ma questa posizione non costituirebbe una violazione delle norme europee “poiché detta posizione sarebbe raggiunta per effetto delle prestazioni sul mercato e non in conseguenza ad una concentrazione”.

L’IMPATTO AMBIENTALE

L’avvocato generale ha voluto infine ricordare che l’articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
prevede l’integrazione dei criteri di tutela ambientale “nelle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”.

Nel concreto, questo significa che le autorità nazionali, quando si trovano a dover effettuare una valutazione di impatto ambientale, “devono tenere conto dell’effetto cumulativo dei progetti, al fine di evitare che la normativa dell’Unione in materia ambientale sia aggirata tramite il frazionamento di più progetti che, considerati congiuntamente, possono avere un notevole impatto ambientale”.

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