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Quota 100

Vi spiego come sarà l’indennità straordinaria (Iscro) per le partite Iva

Obiettivi, numeri, stime e rilievi su Iscro (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) la nuova prestazione proposta da ben tre emendamenti simili (Pd, Iv, M5S) al disegno di legge di bilancio.

Si chiamerà ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) la nuova prestazione proposta da ben tre emendamenti simili (Pd, Iv, M5S) al disegno di legge di bilancio.

L’ISCRO spetterà ai professionisti lavoratori autonomi e a quelli iscritti alla Gestione separata dell’INPS che siano in grado di far valere le condizioni di reddito e di assicurazione previste; ovvero nel caso della prima tipologia è necessario che, nell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda, gli interessati abbiano subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente sia risultato inferiore a 8.145 euro; nel caso invece dei professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata occorre che, al momento della domanda, gli interessati abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno 3 anni alla medesima gestione separata, e che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l’immediata sospensione della stessa e l’obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.

La domanda di ISCRO deve essere presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale. L’indennità sarà corrisposta in 6 mensilità, di importo pari a un sesto dell’importo complessivo con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.

Per l’intera durata del trattamento, l’ISCRO non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di cittadinanza.

Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, definirne i contenuti formativi, predisporne l’erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l’intero territorio nazionale, l’Anpal riunisce un tavolo di coordinamento con le regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

Il governo sembra intenzionato a dare parere favorevole all’emendamento, pur osservando che i proponenti hanno avuto ‘’il braccio corto’’ per quanto riguarda la copertura finanziaria alla quale si provvede, con un aumento dell’aliquota aggiuntiva pari a 0,28 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,.

Le risorse derivanti dall’aliquota aggiuntiva confluiscono in un apposito fondo istituito nell’ambito della Gestione separata. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo (non passano quindi ‘’in economia’’). Il Mef proporrà – corre la voce – a portare a 0,51 punti percentuali l’incremento dell’aliquota aggiuntiva. Se entrerà in vigore il provvedimento realizzerà un’importante passo in avanti nell’armonizzazione della disciplina del lavoro. È bene tuttavia non esagerare tirando in ballo la chimera dello Statuto dei lavori che nell’immaginario collettivo è dotato di una visione più ampia dei diritti, con un evidente limite: quello di ricondurre nella fattispecie del lavoro subordinato tutte le forme di impiego che continuano ad essere considerate spurie e pertanto solo tollerate. E’ opportuno far notare che, per come sono formulati i testi degli emendamenti, dal beneficio sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi non titolari di partita ma iscritti alla Gestione separata. Vi è poi un’altra considerazione da fare. L’ISCRO non ha nulla da spartire con i ‘’ristori’’ corrisposti ai professionisti e ai lavoratori autonomi penalizzati dagli effetti del covid-19.

L’ISCRO è figlio naturale della DISCOL, il trattamento di tutela dei collaboratori in caso di disoccupazione, introdotto nell’ordinamento dal jobs act. Soprattutto l’ISCRO è una prestazione di carattere assicurativo e, in quanto tale, finanziata da un’intera categoria (l’aliquota dovrà garantire la copertura) con finalità solidaristiche nei confronti dei soggetti appartenenti in difficoltà. E’ la medesima logica in forza della quale è disposta la cig, una prestazione che provvede ad assicurare la continuità del rapporto e un reddito in caso di sospensione involontaria del lavoro e a fronte di precise motivazioni. Non a caso la cessazione non volontaria – ma indotta da circostante non dipendenti dal lavoratore – della Partita Iva determinerebbe la sospensione della prestazione ISCRO. Come dovrebbe essere – invece si sono sempre trovate delle scappatoie – con la NASPI nel caso dei lavoratori dipendenti quando sono licenziati per motivi economici. Quanto poi all’obbligo di partecipare a corsi di formazione per usufruire della prestazione, è bene assicurarsi una buona volta che l’Anpal ne sia in grado. Altrimenti si continuerà ad abbaiare alla luna.

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