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Smart working, tutte le nuove regole per le piccole e medie imprese

Ecco le novità introdotte dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese

Entrano in vigore oggi le nuove regole per lo smart working, in particolare per quel che concerne la sicurezza dei lavoratori da remoto, ma questa volta le imprese rischiano multe fino a 7.500 euro se non si adegueranno. Regole che in realtà erano già note, ma che assumono ora altri connotati per effetto delle sanzioni.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA

La novità è stata introdotta dalla legge annuale sulle PMI (Legge 34/2026), in attuazione di un obbligo già previsto dalla Legge 81/2017 che disciplina il lavoro autonomo ed introduce il lavoro agile (articoli 18-23). A motivare il nuovo intervento normativo c’è la constatazione che , nonostante le nuove modalità di lavoro diffuso abbiano decentralizzato il lavoro e reso marginale la sede centrale, il lavoratore continua a essere pienamente tutelato dalle regole del lavoro subordinato, anche sotto il profilo della sicurezza ed anche là dove il controllo del datore di lavoro viene meno.

GLI OBBLIGHI IN CAPO AI DATORI DI LAVORO

La novità principale riguarda proprio le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non si adeguano: le aziende sono tenute da oggi, 7 aprile, a trasmettere in forma scritta ai lavoratori in smart working ed al responsabile per la sicurezza del personale l’informativa per la sicurezza, riguardante gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’informativa dovrà necessariamente essere trasmessa in forma scritta e con cadenza almeno annuale. Ma anche i lavoratori avranno specifici doveri, in primis l’obbligo di adottare comportamenti responsabili, tutelare la propria salute e attenersi alle istruzioni ricevute dall’azienda.

LE SANZIONI

Per le imprese che non si adeguano e non consegnano l’informativa scritta sono previste multe da 1.708,61 a 7.403,96 euro e la reclusione da due a quattro mesi.

L’INFORMATIVA PER I DIPENDENTI IN SMART WORKING

L’informativa inviata ai dipendenti che lavorano in smart working dovrà indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità del lavoro agile, in particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali ed i rischi correlati, come l’affaticamento visivo, le problematiche posturali e l’affaticamento fisico e mentale e le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Quando il lavoratore utilizza dispositivi propri, il datore di lavoro deve verificare e pretendere che tali strumenti rispettino i requisiti previsti dalla legge per l’uso delle attrezzature di lavoro. I dipendenti dovranno essere appositamente formati sui rischi, sia quelli più generali sia quelli specificamente legati alla modalità agile ed, eventualmente, potranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (visita medica).

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