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Popolare Sondrio

Popolare di Sondrio e Popolare Bari, che cosa succederà dopo la decisione del Consiglio di Stato pro Corte Ue

Tutte le novità per Popolare di Bari e Popolare di Sondrio dopo la decisione del Consiglio di Stato. L'articolo di Fernando Soto

La riforma delle banche popolari finisce sul tavolo della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Lo annuncia, in una nota, il Consiglio di Stato (Sesta Sezione), che si è espresso sul tema della trasformazione in spa delle banche popolari.

CHE COSA SUCCEDERA’ ORA A POPOLARE DI SONDRIO E POPOLARE DI BARI

Tutto nasce dalla posizione di Popolare di Bari e Popolare di Sondrio, i due soli istituti di credito del mondo popolare che non hanno dato attuazione al D.L. n. 3/2015 in tema di “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” considerandolo in contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria.

IL PASSAGGIO ALLA CONSULTA

La vicenda era stata parzialmente già sottoposta al giudizio della Corte costituzionale che aveva ritenuto non in contrasto con la Costituzione le censure sulla carenza dei presupposti di necessità e di urgenza a sostegno del decreto legge, nonché alcune altre doglianze.

L’AGENZIA RADIOCOR

“Tale sviluppo non ha però impedito alle parti di proporre al Consiglio di Stato ulteriori cinque questioni, nuove e rilevanti, tanto da imporre la rimessione della vicenda alla Corte di giustizia dell’Unione europea”, sottolinea l’agenzia Radiocor-Il Sole 24 Ore dando notizia dell’annuncio.

IL RUOLO DELLA CORTE DI LUSSEMBURGO

Il giudice di ultima istanza, qual è appunto il Consiglio di Stato, a norma dall’art. 267 TFUE, è obbligato a sottoporre la questione alla Corte del Lussemburgo, a meno che non vi sia una giurisprudenza consolidata in materia oppure quando la corretta interpretazione della norma di diritto non lasci   spazio a nessun ragionevole dubbio.

LA NOTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato – prosegue la nota – ha quindi formulato cinque diversi quesiti alla Corte europea, chiedendo di pronunciarsi sulla   legittimità: a) dell’imposizione di una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare e obbligata a trasformarsi in società per azioni, in rapporto alla normativa europea in tema di aiuti di Stato; b) della possibilità di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente, in relazione alla disciplina in tema di concorrenza nel mercato interno e di libera circolazione di capitali; c) della disciplina sulla limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la possibile liquidazione della banca trasformata, in relazione alla regolamentazione degli aiuti di Stato; d) della facoltà di rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne in tutto o in parte l’importo; e) dell’art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014 della Commissione, in relazione alla violazione del diritto di godere della   proprietà dei beni di cui all’ art. 16 e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

LA CONCLUSIONE DEI MAGISTRATI

In attesa della decisione da parte della Corte di giustizia   dell’Unione europea – conclude la nota del Consiglio di Stato – restano dunque ferme le misure cautelari già concesse in merito alla trasformazione di tali banche in società per azioni.

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