Le aziende dovranno dotarsi di una polizza assicurativa contro eventi calamitosi e catastrofali, spesso causati da eventi climatici estremi (ma non solo). A stabilirlo è un decreto interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, non ancora approvato, che individua i termini dell’obbligo di assicurazione contro le catastrofi per le imprese previsto dall’ultima legge di Bilancio. Il meccanismo, come scrive l’Ansa, prevede un plafond Sace a garanzia per assicuratori e riassicuratori da 5 miliardi all’anno per il 2024,2025 e 2026.
ALLUVIONI, SISMA E FRANE: GLI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI
La bozza del decreto (in fondo il documento integrale), così come anticipato dal Sole 24 Ore, all’articolo 3 del decreto individua quali siano gli eventi oggetto di assicurazione. Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, saranno protette dalle polizze così come lo “straripamento, tracimazione, fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali”. L’assicurazione si attiva anche in caso di sisma (“sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene”) e/o frana, quindi un eventuale “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità”. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tutti questi fenomeni entro le 72 ore dalla lor prima manifestazione.
I CASI DI ESCLUSIONE: BENI NON CONFORMI ALLA LEGGE, DANNI CAUSATI DALL’AZIONE DELL’UOMO O DAL NUCLEARE
La norma prevede che non siano assicurabili i beni immobili non conformi “alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche”. Inoltre, la polizza assicurativa non copre “i danni conseguenza diretta o indiretta dell’azione dell’uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi”, “danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose” e “i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione”.
I MASSIMALI E LE FRANCHIGIE: COME CAMBIANO A SECONDA DELLE DIMENSIONI DEI BENI ASSICURATI
Il decreto stabilisce, agli articoli 6 e 7, percentuali di beni o insieme di beni assicurabili ed eventuali franchigie diverse in relazione alla dimensione del patrimonio assicurato. Per beni dal valore fino a 1 milione di euro il “limite di indennizzo pari alla somma assicurata”, ciò significa che l’assicurazione deve estendersi sulla totalità dei beni assicurati. Discorso diverso per “la fascia da 1 a 30 milioni di euro di somma assicurata”, in questo caso le polizze assicurative devono coprire almeno il 70% del totale dei beni. I beni o insieme di beni assicurati fino a 30 milioni di euro (quindi anche i più piccoli) possono prevedere, se d’accordo con l’assicurato, una franchigia cioè uno scoperto a carico dell’assicurato “non superiore al 15% del danno indennizzabile”.
PIÙ LIBERTÀ ALLE AZIENDE DI DIMENSIONI MAGGIORI
Hanno l’obbligo di dotarsi di una assicurazione anche le aziende con beni dal valore superiore a 30 milioni di euro ma, in questi casi, “la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato” così come “la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo” è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Le cose sono parzialmente diverse anche per i terreni, per i quali la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto” e “fino a concorrenza del Massimale o Limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato”.