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Calamità Naturali Assicurazioni

Polizze contro le calamità naturali, mazzata in vista per le aziende?

Mazzata in vista per le aziende. Un decreto interministeriale del Ministero dell’economia e del Ministero delle imprese, non ancora approvato, stabilisce che le aziende dovranno dotarsi di una polizza assicurativa obbligatoria contro le calamità naturali. Ecco la bozza integrale del provvedimento in cantiere.

 

Le aziende dovranno dotarsi di una polizza assicurativa contro eventi calamitosi e catastrofali, spesso causati da eventi climatici estremi (ma non solo). A stabilirlo è un decreto interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, non ancora approvato, che individua i termini dell’obbligo di assicurazione contro le catastrofi per le imprese previsto dall’ultima legge di Bilancio. Il meccanismo, come scrive l’Ansa, prevede un plafond Sace a garanzia per assicuratori e riassicuratori da 5 miliardi all’anno per il 2024,2025 e 2026.

ALLUVIONI, SISMA E FRANE: GLI EVENTI CALAMITOSI E CATASTROFALI

La bozza del decreto (in fondo il documento integrale), così come anticipato dal Sole 24 Ore, all’articolo 3 del decreto individua quali siano gli eventi oggetto di assicurazione. Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, saranno protette dalle polizze così come lo “straripamento, tracimazione, fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali”. L’assicurazione si attiva anche in caso di sisma (“sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene”) e/o frana, quindi un eventuale “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità”. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tutti questi fenomeni entro le 72 ore dalla lor prima manifestazione.

I CASI DI ESCLUSIONE: BENI NON CONFORMI ALLA LEGGE, DANNI CAUSATI DALL’AZIONE DELL’UOMO O DAL NUCLEARE

La norma prevede che non siano assicurabili i beni immobili non conformi “alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche”. Inoltre, la polizza assicurativa non copre “i danni conseguenza diretta o indiretta dell’azione dell’uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi”, “danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose” e “i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione”.

I MASSIMALI E LE FRANCHIGIE: COME CAMBIANO A SECONDA DELLE DIMENSIONI DEI BENI ASSICURATI

Il decreto stabilisce, agli articoli 6 e 7, percentuali di beni o insieme di beni assicurabili ed eventuali franchigie diverse in relazione alla dimensione del patrimonio assicurato. Per beni dal valore fino a 1 milione di euro il “limite di indennizzo pari alla somma assicurata”, ciò significa che l’assicurazione deve estendersi sulla totalità dei beni assicurati. Discorso diverso per “la fascia da 1 a 30 milioni di euro di somma assicurata”, in questo caso le polizze assicurative devono coprire almeno il 70% del totale dei beni. I beni o insieme di beni assicurati fino a 30 milioni di euro (quindi anche i più piccoli) possono prevedere, se d’accordo con l’assicurato, una franchigia cioè uno scoperto a carico dell’assicurato “non superiore al 15% del danno indennizzabile”.

PIÙ LIBERTÀ ALLE AZIENDE DI DIMENSIONI MAGGIORI

Hanno l’obbligo di dotarsi di una assicurazione anche le aziende con beni dal valore superiore a 30 milioni di euro ma, in questi casi, “la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato” così come “la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo” è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Le cose sono parzialmente diverse anche per i terreni, per i quali la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto” e “fino a concorrenza del Massimale o Limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato”.

LA BOZZA DEL DECRETO. ECCO IL DOCUMENTO INTEGRALE

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