Non solo ambulanti. Il tema delle concessioni è molto attuale e la maggiore apertura alla concorrenza, auspicata dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso d’insediamento, sembra ispirare anche la sentenza del Tar Toscana.
Il 3 marzo scorso il Tribunale regionale ha infatti accolto un ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la determina del Comune di Piombino dello scorso maggio che aveva prorogato le concessioni demaniali marittime fino al 2033.
Il Tar ha giudicato illegittima la proroga perché in contrasto con i principi europei in materia di tutela della concorrenza, ovvero la Direttiva 123/2016, cosiddetta Bolkestein, e con la Corte di Giustizia Ue in materia di concessioni.
COS’È SUCCESSO
Il 26 maggio, pochi giorni dopo la pubblicazione della determina per cui il Comune toscano si è basato sulla legge di Bilancio 2019 e sul decreto Rilancio, un cittadino l’ha segnalata all’Antitrust ritenendo che fosse “lesiva della concorrenza”. Il 28 luglio Piazza Verdi ha reso un parere motivato chiedendo all’amministrazione di disapplicare la normativa entro 60 giorni perché “in contrasto con i principi europei in materia di tutela della concorrenza, con le previsioni della Direttiva Servizi e anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è formata sul punto”. In particolare, per l’Autorità, la determina è stata “asseritamente adottata in palese contrasto con gli articoli 49 e 56 del Tfue” e “con i principi eurounitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla direttiva 123/2016”.
A settembre il Comune di Piombino ha difeso il proprio operato e ha accusato l’Agcm di aver adottato un parere sulla base di una “carente istruttoria”; inoltre le disposizioni invocate non si potrebbero applicare nel caso in questione e in più ci sarebbe una disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe nel territorio nazionale in cui l’Autorità non era intervenuta.
COS’HA DECISO IL TAR TOSCANA
Dal momento che il Comune toscano non è tornato sui suoi passi – aveva 60 giorni di tempo – l’Antitrust ha dunque fatto ricorso al Tar secondo cui “come fondatamente sostenuto dall’Agcm ricorrente, il Comune avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere per contrasto alla normativa eurounitaria e in ciò consiste il vizio che inficia in radice la determina dirigenziale”.
Il Tar Toscana cita una sentenza della Corte di Giustizie Ue da cui si desume che “la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole dell’Unione europea sulla indizione delle gare”. Insomma, occorre “una procedura selettiva” con “prevalenza alla proposta di gestione provata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico”. Il Tar Toscana cita poi sentenze analoghe di altri Tar e della Corte Costituzionale di gennaio 2021.
Inoltre la decisione del Comune di Piombino, sempre secondo il Tribunale amministrativo regionale, avrebbe “sicuramente pregiudicato un interesse transfrontaliero” in quanto si tratta di spiagge che potrebbero interessare imprese con sede in un altro Stato membro dell’Ue.
Neppure regge il riferimento all’emergenza pandemica, aggiunge il Tar, perché “si tratta di una situazione contingente che può giustificare l’adozione di misure interlocutorie legate all’attuale contesto emergenziale ma che non può legittimare la proroga automatica e generalizzata delle concessioni fino a 2033”.