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De Agostini

Perché il Garante bacchetta De Agostini, Mondadori, Rizzoli, Pearson e Zanichelli

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti di De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education, Pearson Italia e Zanichelli Editore per accertare presunti comportamenti anti concorrenziali nel settore dell'editoria scolastica

 

L’Antitrust boccia i principali attori dell’editoria scolastica. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un istruttoria nei confronti delle società De Agostini Scuola, Mondadori Education, Rizzoli Education, Pearson Italia e Zanichelli Editore per presunti comportanti anti-concorrenziali nell’editoria scolastica.

Oggetto dell’indagine è l’esercizio, da parte dei principali editori, delle cosiddette ‘clausole di gradimento’ presenti nei contratti che disciplinano i rapporti tra gli editori e i promotori.

Tutti i dettagli.

LE AZIENDE OGGETTO DELL’ISTRUTTORIA

Partiamo dalla aziende finite nel mirino dell’Antitrust. Protagoniste dell’istruttoria sono:

  • De Agostini Scuola S.p.A., società del gruppo editoriale De Agostini Editore S.p.A., attiva nel settore dell’editoria scolastica attraverso diversi marchi, tra cui Black Cat, Cedam Scuola, De Agostini, Garzanti Linguistica, Garzanti Scuola e Theorema, che ha realizzato, nel 2019, un fatturato di 75,7 milioni di euro.
  • Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A., controllate dal gruppo Mondadori, che nel 2019 hanno realizzato un fatturato pari, rispettivamente, a 81,7 e 83,1 milioni di euro.
  • Pearson Italia S.p.A., controllata da Pearson PLC, attiva nell’editoria scolastica e universitaria attraverso diversi marchi, tra cui Pearson, Paravia e Bruno Mondadori, che vanta un fatturato di 115 milioni di euro.
  • Zanichelli Editore S.p.A., attiva nell’editoria scolastica, universitaria e giuridica, con i marchi Atlas, Loesher e Zanichelli, che ha chiuso il 30 giugno 2019 con un fatturato pari a 157,7 milioni di euro.

LA SEGNALAZIONE

Le società sono finite nel mirino dell’Antitrust su segnalazione, arrivata il 14 febbraio 2019, da parte di un operatore attivo nel settore dell’editoria scolastica.

L’operatore criticava “l’esercizio, da parte dei principali editori, delle cosiddette “clausole di gradimento” presenti nei contratti che disciplinano i rapporti tra gli editori e i promotori. Queste ultime attribuiscono all’editore la facoltà di autorizzare (o meno) il promotore a promuovere un ulteriore editore diverso da quello con cui ha in essere il rapporto contrattuale”, si legge nel bollettino di Agcm.

Non solo. “Gli editori di maggiori dimensioni possono chiedere alle strutture di promozione di raggiungere obiettivi molto alti, idonei a saturarne le risorse disponibili, cosicché risulta penalizzato lo sforzo di promozione che gli stessi possono esercitare nei confronti degli editori minori che rappresentano”.

CLAUSOLE UTILIZZATE DAI BIG DEL SETTORE

In effetti, nonostante le clausole di cui sopra siano molto diffuse, l’Antitrust ha verificato che “sarebbero di fatto esercitate, peraltro informalmente, soltanto dagli editori maggiori, i quali, in forza del considerevole fatturato che generano per il singolo promotore, per rappresentare la propria opposizione all’ampliamento del suo portafoglio clienti, si limiterebbero a prefigurare la possibilità di risolvere il proprio contratto. Per contro, gli editori minori, anche laddove possano contare su un contratto di promozione che includa la clausola di gradimento, non possono credibilmente esercitarla, giacché il fatturato che essi producono è troppo esiguo per condizionare le scelte del singolo promotore”.

UN MERCATO CONCENTRATO

Sarà per questo che il mercato dell’editoria scolastica è in mano a pochi. Mondadori, Zanichelli, De Agostini, Pearson rappresentano il 70% dell’offerta di libri per le scuole medie inferiori e l’80% di quelli per le superiori.

“Le dinamiche competitive risultano alquanto affievolite, anche per effetto di alcuni elementi di contesto, tra i quali, in primo luogo, la circostanza per cui i libri non sono scelti dalle famiglie che ne sostengono la spesa, ma dai docenti, le cui decisioni in merito alle adozioni devono essere approvate dal Consiglio di istituto”, scrive l’Antitrust.

LE CLAUSOLE DI GRADIMENTO

Ad incidere sul mercato sono, scrive l’Antitrust, anche le clausole di gradimento presenti nei rapporti contrattuali tra editori e promotori. Queste clausole “rappresentano una forma di restrizione verticale idonea a limitare l’operatività dei promotori con effetti escludenti nel mercato dell’editoria scolastica. Tali clausole, infatti, conferiscono all’editore la facoltà di limitare l’ambito di operatività del promotore, il quale non può includere ulteriori editori nel proprio portafoglio senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell’editore che propone il contratto”, si legge nel bollettino Antitrust.

Le aziende hanno 60 giorni di tempo per presentare la propria versione.

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